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E’ reato inviare spam?

La Cassazione con sentenza del 12 ottobre 2011 ha stabilito che non è responsabile per molestia colui il quale invia numerosi messaggi indesiderati di posta elettronica. Il caso aveva riguardato due giovani di Grosseto che avevano inviato un numero di e-mail indesiderate a una conoscente. La Suprema Corte non ha ritenuto , seppur accertato il fatto, sussistente il reato di molestia in quanto legato al ricevere suoni indesiderati così delineando una linea tra telefono, sms ed internet. Specificatamente la Corte motiva la propria decisione sottolineando come «va esclusa l’ipotizzabilità del reato de qua nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo. Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’ apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera». Il tutto però con una precisazione : non è escluso a priori il reato di molestia qualora sia usato il mezzo internet in quanto , poiché la voce, oggi è anche trasferibile tramite web( ad es. con skype) in questo caso si potrebbe comunque configurare il reato anzidetto.

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