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Il difetto della caldaia fa saltare l’affare.

Una società fornisce ad un’altra una caldaia che però presenta qualche problema che porta le parti dinanzi al giudice. L’attrice fa presente che l’inadeguata fornitura della nuova caldaia ha comportato l’impossibilità di avviare, oltre la produzione ordinaria, la produzione di pannelli di nuova generazione comportando la perdita di una importante ordine chiendo pertanto il risarcimento. La domanda però non viene accolta in primo grado ma in appello ove il danno è quantificato in euro 464.000. Il giudizio in cassazione è inevitabile. La società fornitrice della caldaia lamenta il fatto che non sia stata effettuata la verifica delle scritture contabili della controparte perchè non fornite dalla stessa  e inoltre la mancata considerazione dei dati aziendali nel periodo di riferimento nella determinazione del ritenuto danno.La Cassazione rileva come i giudici di appello abbiano presunto non solo la continuazione della produzione di materiali ordinari, ma anche che questa fosse stata continuativamente richiesta dai clienti in misura tale da non assorbire la produzione di tutti gli impianti e che la scelta di risolvere il contratto con il nuovo cliente fosse stata la migliore scelta imprenditoriale in relazione alle possibilità produttive di quell’anno. La Cassazione ha quindi ha impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

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