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Il padrone di Fido risponde anche se questi scorazza nel proprio giardino

Il padrone di Fido lo lascia libero di scorrazzare nel giardino non presupponendo alcun pericolo, visto che Fido si trova in un luogo privato e recintato. Una bambina si introduce a sorpresa nel giardino di proprietà del padrone di Fido che l’aggredisce e ferisce. Tutto sembrerebbe condurre ad una esclusione di responsabilità del padrone ma….la Cassazione con sentenza del 20 luglio 2011 , Terza Sezione Civile, ha ritenuto responsabile il padrone di Fido in quanto il cancello si era rivelato inadeguato tanto da permettere alla bimba di poter entrare : in questo caso non può sussistere né si può invocare il caso fortuito ex articolo 2052 Cc che scriminerebbe il proprietario dai danni cagionati dall’animale. Tale ipotesi si configura soltanto quando viene dimostrato l’intervento di un fattore esterno imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale. Il padrone di Fido si è invece limitato a provare il nesso di causalità fra la condotta dell’animale e l’evento lesivo (nella specie: l’aggressione del cane e le ferite riportate dalla piccola). In presenza di un cancello inservibile non si può parlare di caso fortuito perché in tal caso l’ingresso di estranei nel giardino non costituisce affatto un evento eccezionale.

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