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Il turista è finalmente tutelato?

Con Dlgs. 79 del 2011 del 21 giugno 2011 entra in vigore il codice del turismo abrogando gli artt. Dall’82 al 100 del codice del consumo che dettavano la disciplina precedente in materia di servizi turistici. Esso non rappresenta solo un riordino della precedente disciplina ormai stratificata e confusionaria ma si pone come una vera e propria riforma del settore che focalizza l’attenzione sulla tutela della figura del turista. Il Decreto si compone di quattro articoli. Il codice, in primis, riconosce  in capo allo stato la competenza legislativa in materia di turismo, quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale concorrente e, in ogni caso, laddove lo richiedono esigenze di carattere unitario. Con riguardo agli operatori turistici, il codice dispone a loro favore alcune misure rilevanti di semplificazione, che consentiranno di poter avviare o modificare l’attività mediante una semplice comunicazione denominata “segnalazione certificata di inizio attività o SCIA” da presentare avanti uno sportello unico appositamente creato. Si prevede, inoltre, che nella licenza di esercizio di attività recettiva sia ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate. Altra innovazione concerne l’introduzione, su base nazionale, di un sistema uniforme di rating che consente la misurazione e la valutazione del servizio offerto dagli operatori del settore e che sarà basato su criteri che verranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In materia di prezzi, il codice sancisce il principio della libera determinazione  dei prezzi da parte degli operatori, salvo l’obbligo di comunicazione alle competenti istituzioni. La parte più delicata della normativa è contenuta all’interno del titolo IV del codice la quale regola i rapporti tra operatori, intermediari e clienti, nonché gli aspetti relativi alla responsabilità per danni. La disciplina de qua è ispirata alla tutela del turista quale consumatore non attrezzato a risolvere in autonomia i problemi che si verificano durante la vacanza, in un luogo lontano dalla propria casa e tendenzialmente incline a subire il disservizio, al fine di non rinunciare alla vacanza. Sinotticamente, i punti salienti della disciplina dei rapporti tra operatori e privati possono così tratteggiarsi:

  • Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari  e precisi, e una copia deve essere turista;
  • Nel contratto deve essere evidenziato l’importo versato al momento della sottoscrizione, che non può in ogni caso  essere superiore al 25% del prezzo;
  • La revisione del prezzo è ammessa solo quando prevista nel contratto e, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo salvo, nell’ipotesi contraria, la facoltà a favore del turista di recedere dal contratto;
  • Laddove, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi non può essere effettuata, l’organizzatore si impegna a predisporre soluzioni alternative non comportanti oneri a carico del turista, salvo il diritto al risarcimento dei danni;
  • Sono considerati inadempimenti, ai fini del risarcimento dei danni, le difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio, promessi o pubblicizzati.

In materia di responsabilità per danni alla persona, il codice condiziona il diritto al risarcimento del danno ad un termine di prescrizione di 3 anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di 18 o 12 mesi per quanto riguarda l’inadempimento di prestazione di trasporto, e sancisce la nullità di ogni patto che stabilisca limiti al risarcimento del danno. Limitazioni al risarcimento dei danni, invece, possono essere convenute per iscritto dalle parti, fatta salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, in caso di risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona. In questo caso, il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.  Altra importante novità del codice è l’espressa disciplina del “danno da vacanza rovinata”, riconoscendo in capo al turista, in caso di inadempimento di prestazioni di non scarsa importanza, il diritto di domandare, oltre e indipendentemente dal contratto, il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. La tutela per il turista è ulteriormente rafforzata dall’art. 51 ce impone all’operatore turistico di stipulare – anche in forma consorziata – un’apposita polizza assicurativa che tenga indenne il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio – vacanza. L’incentivo a stipulare la predetta polizza assicurativa viene poi sancito dalla necessità di menzionare la sua sussistenza nel contratto. Infine, con riguardo ai contratti di multiproprietà, quelli relativi a prodotti per le vacanze a lungo termine, e a quelli di rivendita e di scambio, i tratti fondamentali possono essere cos’ riassunti:

  • Diritto del consumatore di recedere dal contratto, senza specificare il motivo, entro un periodo di 14 giorni dalla sottoscrizione;
  • Nullità di tutte le clausole contrattuali di rinuncia  del consumatore  ai diritti riconosciuti al medesimo testo di legge;
  • La competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza del consumatore in caso di controversia;
  • Applicazione necessaria delle previsioni dettate dal Decreto Legislativo anche nel caso in cui le parti abbiano scelto una legislazione diversa da quella italiana.

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