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INAIL ed RCA quali rapporti in caso di sinistro stradale?

 

 

Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.

E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?

Preliminarmente bisogna accennare all’art.

12 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38

il quale definisce le tre ipotesi in cui si può parlare di infortunio in itinere:

a) Infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro

b) Infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro

c) Infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto ( nel caso sia prevista la mensa aziendale).

Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che si sia utilizzato un mezzo proprio, semprechè tale utilizzo sia necessitato.

La Cassazione con sentenza n. 995 del 2007 ha specificato i requisiti affinchè possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :

a) La sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento

b) La sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa

c) La necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).

Detto ciò non si può non considerare come le modalità di valutazione del danno siano diverse rispetto alla valutazione RCA del danno biologico. L’entità delle lesioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.Lgs 38/2000, viene valutata mediante l’utilizzo della

“ tabella delle menomazioni INAIL”

Il Legislatore ha distinto tre diversi scaglioni di lesioni ( i punti percentuali si riferiscono alla valutazione INAIL):

a) Lesioni inferiori al 6% ; in questo caso non vi sarà indennizzo alcuno da parte dell’Inail ed il danno verrà risarcito completamente dalla assicurazione RCA

b) Lesioni comprese tra il 6% ( incluso) ed il 16% ( escluso): l’INAIL corrisponderà un indennizzo in capitale il quale andrà a coprire i postumi permanenti a titolo di danno biologico ma non il danno temporaneo né il danno morale. Si farà riferimento per la valutazione dell’entità delle lesioni alla

“ tabella delle menomazioni INAIL”

oppure alla

“tabella di indennizzo”

c) Lesioni superiori al 16 %, l’INAIL corrisponderà una rendita sulla base dell’apposita “tabella delle rendite”.

Inoltre verrà erogata anche una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita

“tabella dei coefficienti”

Bisogna chiarire poi che tra le somme erogate dall’INAIL e quelle erogate a titolo risarcitorio in sede di RCA vi è una differenza ontologica.

Infatti nel caso di rendita INAIL, la stessa cessa con la morte dell’infortunato e non viene trasmessa iure successionis.

Inoltre l’INAIL interviene indipendentemente dal fatto illecito di un terzo e, quindi, anche in caso di responsabilità del danneggiato.

Il risarcimento del danno è invece trasmissibile ed è necessaria una responsabilità di altro soggetto.

Infine, anche il riferimento costituzionale varia rispetto ai due istituti. Per quanto riguarda l’INAIL il riferimento sarà quello dell’art. 38 Cost. e cioè quello dell’assistenza previdenziale, mentre, nel caso di risarcimento RCA l’articolo di riferimento sarà l’art. 32 Cost. e cioè la tutela al diritto alla salute.

Ritornando al problema iniziale della negazione risarcitoria da parte della compagnia assicurativa vi è da dire che la Cassazione con sentenza 10035/2004 ha stabilito che il risarcimento dovuto all’infortunato o ai suo i aventi diritto è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL.

Tale danno differenziale si otterrà quindi sottraendo dall’importo del danno complessivo quanto erogato dall’INAIL.

Al fine di determinare a quanto ammonti il danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL.

Ovviamente si dovrà fare riferimento all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori. S

i ricordi, come ad esempio nel caso iniziale, che la medesima lesione può venir valutata differentemente in ambito INAIL rispetto a quello RCA.

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117 commenti su “INAIL ed RCA quali rapporti in caso di sinistro stradale?”

  1. salve ,quindi io ho fatto un incidente mentre andavo a lavorare con le conseguenze ,asportazione milza,rottura scomposta n 5 costole , frattura scomposta del radio dell’ulna e rottura del carpo tutto lato sx in questo caso a me chi mi deve risarcire? o per lo meno se mi paga l’inail non mi paga l’assicurazione?,vorrei capire come funziona più preciso,,grazie

    Rispondi
    • Carissimo lettore hai diritto a due risarcimenti di natura diversi. L’Inail risarcirà il danno da capacità lavorativa tolto il 6% di franchigia ma non il danno biologico che poi è il vero danno subito. In pratica una cosa è la capacità lavorativa ed altra il danno fisico e aggiungerei morale subito. Infatti io posso aver avuto un danno ma non per questo non potermi recare al lavoro. La differenza di calcolo che vi sarà tra danno effettivo biologico e danno riconosciuto dall’Inail sarà il c.d. danno differenziale che andrà risarcito ad integrazione di quanto versato dall’Inail in un’unica soluzione se la lesione non supera il 16% o in rendita se supera tale percentuale.
      Colgo l’occasione per farle presente che se avesse necessità siamo disponibili anche ad una assistenza personalizzata, operando in tutta Italia e che, in questi casi, il cliente non dovrà anticipare alcuna spesa se non quelle per l’iscrizione al ruolo di una eventuale causa.

  2. Buonasera. Il 27/09/2016 all’età di 39 anni sono stata vittima di un incidente in itinere. In seguito a ricoveri presso la struttura inail di Volterra(lesione massiccio e corpo di c6, processo traverso d10, frattura manubrio sternale, diastasi acromionclaveare di 2 grado, lesione vestibolare, lieve frattura cranica, più vari punti di sutura, di cui una cicatrice in fronte di cm6) a chiusura dell’infortunio mi è stato dato un punteggio di 16.dopo il ricorso mi è stato dato 20.in fase di quantificazione del danno con l’assicurazione mi è stato comunicato che il danno biologico verrà assorbito dall’inail in qualità di rimborso perché l’infortunio è causato da terzi. La domanda è :possibile che l’inail debba avere tutti questi soldi come rimborso, visto che se dovessi passare a miglior vita nessuno dei miei figli spetterebbe Niente,? È giusta una rivalsa in questi termini da parte dell’insalata, o ci sono calcoli particolari da dover fare??? In attesa di risposta vi ringrazio per la disponibilità

    Rispondi
    • Cara Angelica cerco di chiarirti la questione anche se non potendo vedere la documentazione non potrò andare nello specifico. Prima di tutto voglio che tu abbia ben chiaro che una cosa è l’Inail ed una cosa è il danno biologico. Senza entrare in questioni mediche per mia esperienza ti dico che difficilmente il danno biologico coincide con la valutazione INAIL perchè sono due parametri diversi. Infatti l’Inail guarda all’invalidità da capacità lavorativa mentre il danno biologico è più ampio. Infatti io posso avere un danno biologico ma non per questo mi deve incidere nella mia capacità lavorativa. Quindi un punto interrogativo me lo farei quando la compagnia assicurativa ti riferisce che il danno biologico verrà assorbito dall’Inail: in parte sicuramente verrà assorbito ma vi sarà un danno biologico maggiore? Questo è quello che si chiama danno differenziale che è appunto la differenza tra quanto verserà l’Inail e il dovuto da danno biologico. L’unico modo per accertarlo è farsi fare una perizia da un medico legale di tua fiducia. Ora l’Inail indennizza la vittima con una rendita vitalizia se il danno, come nel tuo caso, è superiore al 16%. Pertanto riceverai un indennizzo mensile che potrebbe essere una miseria. In pratica l’Inail fa un calcolo di quanto dovresti avere complessivamente e te lo divide in base all’indice di aspettativa di vita. Senza portare male a nessuno se uno dovesse venire a mancare prima però l’Inail non verserebbe l’intera somma e quindi ci guadegnerebbe. Si può rimanere indignati di fronte a questa ipotesi ma purtroppo è l’ennesima ingiustizia legalizzata perpetrata a danno dei cittadini. Inoltre tale somma viene versata dall’Inail ma restituita dalla compagnia assicurativa e non certo ratealmente. Andando al pratica dovresti farti fare una perizia e vedere se vi è un danno differenziale e se così fosse puoi o rivolgerti a noi per procedere con la pratica oppure richiedere il dovuto alla compagnia tramite un legale di tua fiducia. Spero di averti risposto in maniera chiara ed esaustiva. Ti ringrazio per l’attenzione che hai dimostrato al mio sito.

    • Il modo che le consiglio è sicuramente di scrivere una email ad [email protected] in quanto si sarà certi:
      1) di ricevere una risposta
      2) di avere una analisi del suo caso.
      Telefonicamente non è possibile dare pareri non in quanto non vogliamo ma in quanto le richieste che ci pervengono sono molte ed anche in quanto riteniamo che telefonicamente non si possa ben analizzare un caso che non si conosce.
      Ovviamente se è possibile venire ad un appuntamento (il primo consulto è gratuito proprio per analizzare il da farsi e se vi sono i presupposti per procedere) in studio questo sarebbe la cosa migliore ( telefonando allo 0584/48859)

  3. Salve, il 17/1 ho avuto un incidente in itinere nel quale non avevo resposabilità. Da quella data l’Inail mi ha riconosciuto circa 30 giorni di assenza dal lavoro e 20 terapie. Questo lunedì ho ripreso a lavorare senza postumi dovuti all’incidente. Volevo capire due cose: – il mio stipendio per i giorni di malattia verrà pagato dalla mia azienda o tramite Inail oppure sarà la controparte a risarcire queste quote. Ieri l’assicurazione della controparte mi chiede il documento in cui si attesta la mia idoneità a tornare al lavoro dicendo che servirà a stabilire l’EVENTUALE offerta di risarcimento o a stabilire il NON risarcimento. Non chiedono però altri fatti da poter risarcire tipo spese per recarsi a fare le terapie essendo senza auto, collare e varie. Come devo regolarmi a questo punto ?? Grazie

    Rispondi
    • Il suo stipendio verrà così corrisposto. Il primo giorno di infortunio al 100% da parte datoriale. I tre giorni successivi verranno pagati al 60 % dal datore di lavoro. Gli altri giorni verranno poi pagati sempre dall’Inail al 60 % delle retribuzione sino al 90° giorno. Dopo il 90° giorno la percentuale passa al 75%. La compagnia assicuratrice del mezzo di controparte però, in caso di responsabilità, dovrà risarcire l’Inail per quanto versato ma questo non deve interessarla nel senso che è una pratica che svolge l’Inail in automatico sussistendo a suo carico solo l’obbligo di comunicare alla compagnia se ha diritto o meno alle prestazioni Inail. Le spese l’Inail non gliele chiede in quanto non le paga e dovrà rivolgere richiesta danni per RCA alla propria compagnia assicuratrice qualora si applichi l’indennizzo diretto oppure alla compagnia dell’investitore. Lì potranno essere risarciti anche eventuali danni biologici e precisamente il danno da ITT e ITP ed eventuali postumi in quanto l’Inail paga i giorni persi di lavoro ma non il danno biologico

  4. Salve quindi ipotizziamo che una persona fa un incidente ad itinere ad esempio nel 2006 diventando invalido inail. Nel 2018 conclude il processo risarcitorio e si vede riconosciuta una somma ,ad esempio, di 50 mila euro. Se in quei 12 anni l istituto ha erogato piu di 50 mila euro in rendita la persona restituira’ tutto all inail?? Spero di essere stata chiara. Saluti

    Rispondi
    • Ma la causa contro chi la fa? Se la fa contro l’Inail perché ritiene ingiusto il calcolo e magari il giudice le da meno di quello che chiede, qualora dovesse aver ricevuto di più dovrebbe restituire la somma. Vedo questa ipotesi però quasi impossibile da verificarsi e quindi solo teorica. Se invece si riferisse alla causa contro la parte che l’ha investita in questo caso il danno richiesto sarebbe di tipo biologico e quindi differente da quello da incapacità lavorativa. Infatti l’Inail verserebbe la somma dovuta per incapacità lavorativa ma che non è detto che ricomprenda o meglio sia somma tale da ricomprendere tutto il danno biologico. Si consideri anche l’aspetto secondo cui le tabelle Inail ed RCA sono differenti proprio per questo motivo. Tanto per fare degli esempi io potrei aver avuto un danno biologico ma non avere un danno alla capacità lavorativa. Ora prima di fare una qualsiasi causa RCA in cui vi è di mezzo l’Inail si deve accertare con apposita domanda da presentare all’Inail a quanto ammonta complessivamente la rendita. Facciamo quindi ad esempio che il mio risarcimento che mi verrà dato in forma di rendita sia complessivamente pari ad euro 100.000. Calcolando su tabella il mio danno biologico invece risulta complessivamente la somma di 150.000 euro e quindi la causa che dovrò proporre sarà per la differenza di 50.000 euro: una causa impostata diversamente sarebbe errata ab origine. Quindi non si potrà verificare che io debba restituire i soldi all’Inail ma eventualmente che io perda la causa con la compagnia Assicurativa in quanto mi ritiene che non vi è danno differenziale e che quindi quello che mi verserà l’Inail è satisfattivo anche del danno biologico. Quindi all’Inail non restituirò nulla e se la causa mi avrà riconosciuto un danno biologico inferiore a quanto mi ha dato l’Inail perderò la causa ma saranno due cose ben differenti perché calcolate su tabelle differenti. V’è da dire che poiché la tabella Inail è più bassa di quella RCA difficilmente si verificherà una ipotesi simile

  5. Ringrazio per la risposta ma non essendo molto esperto in materia avrei bisogno di sapere se a questo punto è sufficiente che io spedisca il modulo che mi è stato mandato dalla controparte dove mi si chiede di allegare il certificato Inail dove viene stabilito che sono idoneo a riprendere il lavoro. Fatto questo, l’iter per chiudere la pratica dovrebbe andare in automatico o dovrò fare ulteriori passi per recuperare almeno l’intero stipendio. Grazie

    Rispondi
    • L’Iter Inail andrà in automatico. Per il danno biologico o meglio il danno differenziale dovrà invece attivarsi

    • L’Inail le fa firmare una rivalsa ex art. 1916 c.c.
      “L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
      Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
      L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
      Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”.
      Per il danno differenziale si potrà comunque agire

    • Le riporto una sentenza della Cassazione che chiarisce i punti essenziali dandole una risposta

      Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 dicembre 2013, n. 27644 – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

      Fatto
      Con sentenza del 1° settembre 2009 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza n. 383/06 del Tribunale di Venezia con la quale era stata rigettata la domanda di B.S. intesa ad ottenere l’accertamento del proprio diritto alla rinuncia alla rendita INAIL ex art. 13 d.lgs 38 del 2000, con riferimento alle lesioni riportate in un infortunio sul lavoro in itinere di cui era rimasto vittima il 5 agosto 2002. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della normativa di rango costituzionale e, in particolare, degli artt. 2 e 38 della Costituzione in base ai quali deve affermarsi che tutte le prestazioni previdenziali, alle quali deve essere assimilata la rendita INAIL, hanno finalità alimentari e sono volte ad assicurare al lavoratore la possibilità di affrontare situazioni di bisogno conseguenti al verificarsi di eventi futuri ed incerti. Tale finalità può essere conseguita solo tramite la costituzione di una rendita continua e non con l’erogazione di un’unica somma che potrebbe lasciare l’infortunato totalmente sguarnito.
      Il B. propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia articolato su due motivi.
      Resiste l’INAIL con controricorso.
      Gli eredi di Z.P. datore di lavoro del B., e l’A. Le A.I. s.p.a. sono rimasti intimati.
      Diritto
      Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 74 TU 1124 del 1965 e dell’art. 13 d.lgs. 38 del 2000 deducendosi la natura risarcitoria della rendita INAIL e la sua conseguente disponibilità.
      Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 74 TU 1124 del 1965 e dell’art. 13 d.lgs. 38 del 2000 in relazione agli artt. 2043 cod. civ. e 32 Cost. deducendosi la rinunciabilità dell’indennizzo INAIL per danno biologico in presenza di un terzo responsabile o comunque in ipotesi di infortunio in itinere. In particolare si deduce che il risarcimento del danno biologico, al pari di ogni risarcimento del danno, prescinde da ogni valutazione sulle condizioni economiche e sociali del danneggiato, e l’indennizzo INAIL sarebbe alternativo rispetto al risarcimento ordinario di tale danno biologico, ma mai sostitutivo, se non nei casi di assenza del responsabile o insolvenza del danneggiale.
      Al di là del rilievo che il ricorso in esame risulta inammissibile per non trovare riscontro l’interesse sotteso alla domanda di rinuncia alla rendita ex art. 13 citato, il ricorso stesso risulta, in concreto, infondato nel merito. Infatti l’esame dei due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione sul versante logico-giuridico, porta a concludere che le censure con detti motivi formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal B., la prescrizione del diritto in esame non può essere espressione della disponibilità del diritto alla rendita ex art. 13 ad opera dell’INAIL e dell’assicurato, dal momento che la prescrizione in materia previdenziale ha proprie caratteristiche per essere in buona misura condizionato dall’indubbio rilievo pubblicistico che esso assume (cfr. ex plurimis Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116 cui adde sentenza Corte Cost. n. 33 del 1974 e n. 298 del 1999, secondo cui l’esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde tra l’altro alla esigenza pubblicistica di pronto accertamento dei fatti). Ciò detto, va osservato che correttamente il giudice d’appello ha ritenuto che la rendita ex art. 13 della legge n. 38 del 2000 va considerata, per la sua natura e per le finalità ad esso sottese, di natura previdenziale e non risarcitoria, con conseguente indisponibilità della tutela dal legislatore assicurato al lavoratore in base all’art. 38 Cost. per le ricadute derivanti dagli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tutela che si concretizza poi, sul piano fattuale, con la realizzazione di un interesse pubblico a che si garantiscono mezzi adeguati alle esigenze di vita a quei lavoratori che finiscono per essere colpiti da eventi lesivi a causa dell’attività lavorativa spiegata. Conclusione questa che trova conforto nell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha sovente riconosciuto una indisponibilità degli interessi in materia previdenziale o assistenziale, rinvenibile, ad esempio, in materia di diritti alle prestazioni della assicurazione obbligatoria ritenuti costituzionalmente protetti ex art. 3 Cost. (cfr. al riguardo Cass. 1 marzo 2001 n. 2939 in relazione al diritto al trattamento pensionistico minimo per invalidità, vecchiaia e superstiti); o con riferimento alla indennità di mobilità ai lavoratori licenziati di cui all’art. 7 legge n. 223 del 1991 (cfr. Cass. 24 novembre 2011 n. 24828) e che a ben vedere, è ragione fondante del principio enunciato dagli stessi giudici di legittimità secondo i quali l’Istituto di previdenza non ha il potere di revocare una pensione di vecchiaia già liquidata neanche su domanda del pensionato, potendo soltanto, nel caso in cui accerti che la prestazione è stata erogata in mancanza dei requisiti di legge, procedere in via di autotutela all’annullamento della pensione (cfr. Cass. 9 luglio 2004 n. 12781).
      Di una siffatta disponibilità è poi corollario il disposto dell’ultimo comma dell’art. 2115 cod. civ. che, nel prescrivere la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed assistenza, induce a sanzionare con la nullità anche quegli atti transattivi o abdicativi aventi ad oggetto diritti cui va riconosciuta una copertura costituzionale (per la nullità ex art. 2115 cod. civ. degli atti di transazione e di rinunzia a forma di previdenza obbligatoria cfr. Cass. 7 aprile 1992, n. 4119 cui adde successivamente Cass. 11 febbraio 1999 n. 1431).
      Né sotto altro versante, ed ancora ad ulteriore sostegno di quanto sinora detto, può sottacersi che la fattispecie scrutinata può, in qualche misura, assimilarsi a quella riguardante il credito alimentare che, per il suo carattere personale e per le sue specifiche finalità, non è cedibile, non è compensabile e non è, infine, neanche suscettibile di rinunzia o transazione (cfr,. al riguardo, ex plurimis: Cass. 5 agosto 1987 n. 6727 e, da ultimo, Cass. 4 maggio 2012 n. 6772 secondo cui il legato di alimenti deve avere riguardo, ai sensi dell’art. 438 cod. civ., alla posizione sociale ed al bisogno dell’alimentando).
      Per concludere, la soluzione cui si è pervenuti trova sostanziale riscontro del resto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 572 del 22.12.1989 la quale, nell’equiparare ai fini della pignorabilità la pensione INPS con la rendita INAIL, ha affermato che entrambe, attesa la loro natura previdenziale, non esauriscono i loro effetti nei confronti dell’assicurato ma sono finalizzate anche al sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti che l’art. 29 Cost., intende tutelare. Ed al riguardo richiama alcune norme del D.P.R. n. 1124 del 1965, ancorate a tale esigenza: art. 72 sul divieto di riduzione dell’indennità ove l’assicurato abbia carichi di famiglia; art. 77 riguardante l’aumento della rendita nel caso in cui l’assicurato abbia moglie e figli; art. 85, sul regime di reversibilità ai superstiti.
      Deve quindi affermarsi in questa sede il principio di diritto secondo cui la rendita INAIL ha natura previdenziale e non risarcitoria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell’art. 2115, terzo comma del codice civile.

  6. A seguito di incidente in itinere,ho ricevuto dall’inail un indennità (7%) ed anche un risarcimento danni dall’assicurazione (5%danno biologico temponaraneo e parmanente).
    Posso fare causa all’assicurazione,in quanto ho una perizia medico legale di parte che certifica un danno biologico del 13%?

    Rispondi
  7. A seguito di incidente in itinere Ho ricevuto un’indennità inail (pari al 7% danno biologico ed inabilità da lavoro)ed anche un risarcimento danni (pari al 5% danno biologico temporaneo e permanente).
    Ho una consulenza medico legale di parte del 13% danno biologico.
    Posso fare causa alla compagnia assicurativa?

    Rispondi
    • Il danno differenziale tra quanto avuto dall’Inail rispetto alla sua perizia di parte è di 6 punti di invalidità. Da quanto mi riferisce di questi 6 punti, 5 gli sono stati risarciti. Pertanto non vi sono i presupposti per fare una causa visto che vi è un solo punto di differenza e che come di solito avviene la perizia di parte ha inserito un punteggio maggiore per poterle dare la possibilità di trattare con la controparte cosa che nel suo caso non è stato necessario proprio in quanto gli è stata risarcito praticamente tutto.

  8. Il 27 marzo scorso ho avuto un incidente in itinere in cui ho riportato la distrazione del rachide cervicale e la frattura del corpo dello sterno. Il 3 maggio ho chiuso l’infortunio e sono tornata al lavoro, ho presentato il certificato di guarigione con postumi da rivalutare all’assicurazione ed ho fatto a visita medico legale.
    Nel frattempo le condizioni fisiche mi impedivano di lavorare bene e il 9 maggio ho fatto una visita specialistica dall’ortopedico che mi ha consigliato altri giorni di riposo funzionale con causa sempre riconducibile all’incidente ed ho riaperto l’infortunio Inail. Mi hanno detto che una volta presentato all’assicurazione il certificato di guarigione anche con postumi non è possibile riaprire l’RCA.Io mi chiedo com’è possibile questo se io ancora non ho ricevuto nessuna offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione e non ho firmato nessuna quietanza??? Grazie

    Rispondi
    • In realtà se si dimostra il nesso causale con il sinistro si può riaprire il sinistro ma ovviamente non il certificato di guarigione rimane quello perché se un medico dichiara che è guarito non si può tornare indietro. Questo però non cambia il risultato in quanto ciò che è importante sono i postumi che possono essere rivalutati ma si potrebbe continuare anche con nuovi certificati che si ricollegano al precedente nel senso che il medico potrebbe attestare nuove complicazioni non presenti in precedenza e quindi aprire una nuova certificazione. Ho già trattato casi analoghi e quindi la cosa si può sicuramente fare basta avere i certificati medici che attestano tale conseguenzialità e l’opportunità di continuare con nuovi certificati

  9. a seguito di un infortunio sul lavoro l’inail mi ha riconosciuto una invalidità del 3%.
    Naturalmente l’assicurazione mi dovrà risarcire l’intero danno biologico ITT, ITP e IP.
    L’assicurazione mi ha risposto che che hanno pagato i giorni (inabilità) all’INAIL e che quindi non possono essere erogati in ambito di responsabilità civile. Quindi mi liquiderebbero solo l’invalidità permanente .
    E’ esatto?

    Rispondi
  10. Salve, ho un quesito da porle.
    In data 3 Maggio 2018 vi è stato un incidente mortale in itinere (percorso casa – lavoro) di un mio parente il quale viveva da solo.
    Unici eredi viventi due fratelli, con uno dei quli ha convissuto sin da piccolo.
    Al riguardo, preciso che lo stesso è deceduto in ambulanza nel tragitto verso l’ospedale. Dai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine intervenute è stata accertata l’esclusiva responsabilità dell’altra vettura che ha causato il sinistro (l’incidente ha visto coinvoltre tre vetture), escludendo la responsabilità del mio congiunto.
    Il datore di lavoro provvedeva a comunicare il sinistro in itinere all’INAIL nonchè l’assicurazione stessa ad aprire il relativo sinistro.
    Fatta la necessaria premessa, le mie domande sono le seguenti:
    Qualche giorno fa l’INAIL, in qualità di erede, contatta lo scrivente dicendo di comunicare le spese funerarie in quanto è l’unica cosa che viene rimborsata poichè non vi erano familiari conviventi. L’inail copre pertanto solo le spese funerarie?
    Per quanto riguarda l’assicurazione RCA chi ha diritto ad intervenire al fine di chiedere il risarcimento del danno?
    Vi è incompatibilità tra quanto riconosciuto dall’INAIL e quanto riconosciuto dall’Assicurazione?
    Poichè il defunto aveva strettissimi rapporti affettivi con la famiglia di uno dei due fratelli, facilmente dimostrabile, possono intervenire al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento tutti i componenti della famiglia?
    Che tipo di risarcimento può essere richiesto ?
    L’assicurazione può fare problemi su detta questione ?
    Cosa bisogna allegare alla richiesta di risarcimento?
    La ringrazio anticipatamente per la consulenza fornita.

    Rispondi
    • Prima di tutto le faccio presente che la pratica necessita di uno studio approfondito per la corretta gestione e quindi rispondo alle sue domande non potendo essere esaustivo visto che la questione riguarda diversi aspetti.
      1) L’INAIL risarcisce i danni alla moglie e i figli e non fratelli ed è per questo che verrà rimborsato solo le spese funerarie
      2) Tutti i parenti possono intervenire nei confronti della RCA quindi sicuramente i fratelli. Personalmente ho ottenuto un risarcimento anche per conto dei generi e nuore ma non è scontato. Ovviamente più è lontano il grado di parentela e più difficile sarà dimostrare il danno subito. Infatti il danno per i parenti stretti è liquidato in misura tabellare salvo poi dimostrare un maggior danno dovuto dalla convivenza e/o attaccamento al defunto e altri fattori che possono intervenire nel caso concreto.
      3) Non vi è affatto incompatibilità tra RCA ed INAIL soprattutto in questo caso ove l’INAIL non paga; altrimenti si parlerebbe di danno differenziale.
      4) Può essere chiesto sia un risarcimento iure proprio che iure hereditatis nel vostro caso
      5) La richiesta va fatta il più dettagliatamente possibile anche se può essere integrata . All’inizio può essere sufficiente anche una mera descrizione dei fatti ed il grado di parentela.
      Inoltre non fidatevi mai della liquidazione offerta dalla compagnia.
      Se riterrete opportuno il mio Studio che da anni segue questo tipo di risarcimenti (https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/tragedia-nellazienda-agricola-condannato-titolare-loperaio-mori-lo-scoppio-un-pneumatico https://www.welfarenetwork.it/intervista-all-avv-bartolini-in-relazione-al-disastro-ferroviario-di-andria-20160726/ https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/2013/07/11/917816-strage-viareggio-convoglio-ferrovie.shtml) si rende disponibile ad assistervi anticipandovi che in tali pratiche i compensi professionali verranno liquidati al momento del risarcimento.
      Un’ultima raccomandazione: non sottovalutate l’aspetto penale e quindi doveroso è fare una denuncia.

  11. Buongiorno avvocato, nel 2015 sono stata liquidata da Inail per una malattia professionale al 12%. Venerdi ho subito un sinistro, peggiorando le mie condizioni fisiche, posso richiedere una visita c/o Inail per accertare l’aggravante?
    Grazie

    Rispondi
    • Può richiedere una visita Inail per vendersi accertata una ridotta capacità lavorativa in quanto il sinistro subito deve comunque aver inciso su questo aspetto e non solo su un aggravamento del danno biologico

  12. buongiorno il 13 agosto ho avuto un incidente stradale nel pieno svolgimento del mio lavoro ( corriere espresso ) una macchina non mi ha dato la precedenza: mi hanno portato in ospedale ed ho avuto 2 punti di sutura in testa. l inail mi da 10 giorni di riposo (ma ancora non so se mi danno qualche altro giorno), il medico curante pero mi dice che non mi puo fare nessun certificato di riposo per presentarlo all ‘assicurazione per il pagamento del danno biologico. Si puo rifiutare? mi ha detto che non posso percepire niente dall’assicurazione perche c’è inail. Grazie di una sua eventuale risposta

    Rispondi
    • Buongiorno Antonino. Il danno biologico da rca differisce sia nella valutazione dei punti sia da un punto di vista sostanziale dal danno Inail. Mi spiego meglio. Ad esempio io posso aver subito a seguito di un incidente un danno fisico che però non mi invalida sul piano del lavoro. Quindi il punteggio che darà l’inail è diverso da quello previsto per la Rca. Ora inizialmente i giorni di invalidità e riposo li darà l’inail ma quando per l’inail sarà guarito e dovrà tornare al lavoro non è detto che lo sia anche sotto l’aspetto Rca. Infatti capita spesso che il medico continui i certificati Inail e poi dia una valutazione di guarigione con postumi. Il risarcimento che le darà l’inail andrà ovviamente sottratto dal danno che risulterà dalla tabella rca. Quindi non è assolutamente vero che non può percepire niente dalla assicurazione perché lei ha diritto a quello che tecnicamente viene detto danno differenziale. Di solito è meglio rivolgersi ad un medico legale che non al proprio medico curante per i certificati. Il suo medico dovrebbe valutare se al momento della chiusura Inail vi sono gli estremi per fare ulteriori certificati ma da quello che mi riferisce nel suo caso non avrà possibilità di proseguire nella pratica di risarcimento se non rivolgendosi ad un medico legale.

  13. buon giorno,
    se ho provocato un incidente nel quale una persona ha subito una frattura del femore con prognosi di 50gg. Il risarcimento, a mio carico in quanto superati i 40gg diventa penale con blocco della patente, a quanto ammonterebbe?Esiste un a tabella che tiene conto dell’età e del lavoro oppure esistono valori fissi?

    grazie
    Beppe

    Rispondi
    • Da come è posta la domanda mancano degli elementi per rispondere compiutamente . Prima di tutto il penale sussiste anche nel caso di lesioni entro 20 giorni sussistendo il reato di lesioni colpose lievi in tal caso. Fatta questa precisazione si dovrebbe presumere che il risarcimento spetti alla compagnia assicurativa ove è assicurato il suo mezzo o nel caso di risarcimento diretto alla compagnia assicurativa del danneggiato. Nel caso di mancata copertura assicurativa vi è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che però potrebbe rivalersi su di lei. In questo caso le tabelle da applicarsi sono quelle del Tribunale di Milano

  14. buon giorno,
    lavoro per conto di una multinazionale e sono stato trasferito nel Lazio per seguire i negozi aperti nella regione. Sull’autostrdada Ciampino/Roma sono stato tamponato violentemente da un furgone. Sono stato trasportato al pronto soccorso dove mi hanno tenuto fino al giorno dopo. E’ intervenuta la polizia che ha accertato la responsabilità del furgone. Sono stato dimesso con prognosi di 14 giorni. Il primo certificato di infortunio è stato inviato telematicamente dal pronto soccorso. La successiva visita dell’ortopedico la prescrizione è stata di ulteriori 20 giorni di cure. Faccio presente che io sono residente in Sardegna e ho dovuto scegliere un medico di base temporaneo a Roma. Ho portato il certificato al medico di base che ha confermato i 20 giorni di infortunio ma mi ha rilasciato il certificato cartaceo dicendomi che lui non è attrezzato per inviare telematicamente….Cosa faccio? devo portarlo io personalmente? lo posso inviare per raccomandata? Mi viene però un dubbio: a quale INAIL devo consegnarlo? All’INAIL di residenza o all’INAIL dove ho avuto l’incidente?..ringrazio e saluto cordialmente..

    Rispondi
    • Onestamente il fatto che il medico non sia attrezzato per inviare il certificato in via telematica mi giunge nuovo e mi pone qualche interrogativo visto che ora tutti i certificati inerenti il lavoro debbono essere trasmessi in tale modalità. Di fronte a tale situazione invierei il certificato al datore di lavoro e all’Inail di residenza con racc.ta. Non so se la sua residenza coincide con il luogo della sede datoriale perchè se così non fosse provvederi a spedirlo anche a quella sede.

  15. buon giorno ,ho subito il 26 maggio 2017 nel corso del lavoro un incidente alla guida del camion ,ho pienamente ragione ,ora l’INAIL mi ha liquidato con 6 punti circa un mese fa ,poi ho ricevuto un assegno da parte della assicurazione della azienda una cifra non molto distante dall’importo dell’ inail .
    premetto che ero coperto dalla azienda con una assicurazione per gli autisti. il medico legale con cui sono legato ha valutato nella sua relazione un punteggio di 10 punti, ora il mio dubbio è come si comporterà la assicurazione liquidante nei miei confronti? i punti per il danno morale e i 184 giorni che sono stato infortunato come verranno valutati ? poi come ho letto nei messaggi precedenti come sarà il differenziale?
    grazie dell’attenzione

    Rispondi
    • L’Inail ha indennizzato i giorni di lavoro in cui è stato assente e i postumi da invalidità lavorativa che differiscono da quelli RCA. Pertanto dovrà essere prima di tutto fatta una istanza all’Inail per avere il conteggio esatto dei postumi in quanto nel calcolo Inail rientrano diversi parametri tra cui l’anzianità lavorativa, il tempo alla pensione ecc che non sono riconducibili al danno biologico. In pratica se l’INail liquidasse ad esempio 6000 euro questa somma non sarebbe tutta per il danno biologico (fisico) e quindi per calcolare il danno differenziale bisogna scorporare le somme. La RCA pertanto farà un calcolo sulla base delle tabelle in vigore ( se prendiamo per buono il 10% di postumi del suo medico legale si applicheranno le tabelle milanesi non trattandosi di micropermanente) tolto quanto ottenuto dall’Inail.
      Va da sé che in questi casi è altamente consigliabile farsi assistere e non mettersi nelle mani della compagnia liquidatrice in quanto si rischia di perdere dei soldi

  16. Salve..ho avuto un incidente nell’orario lavorativo, mi hanno pagato i due mesi passati ha casa , non ce un risarcimento per le frature nasale e lesione cervicale prima vertebra del collo.. pensavo ci fosse un punteggio per questi tipi di lesione. Grazie

    Rispondi
    • Il risarcimento glielo deve valutare un medico legale anche alla luce della sussistenza di eventuali postummi

  17. Buongiorno, ho subito un incidente stradale mentre andavo al lavoro con responsabilità totale della controparte. L’inail mi ha riconosciuto 45 gg di prognosi per la frattura dello sterno ma non l’incidente in itinere, poiché a suo dire avrei deviato dal percorso ordinario casa-lavoro. Ho interesse a impugnare il provvedimento o, posto che la responsabilità dell’incidente non è mia, comunque mi verrà risarcito tutto in sede civile dall’assicurazione della controparte? Grazie mille.

    Rispondi
    • Le due ipotesi sono ben distinte ed il provvedimento va impugnato. Infatti la RCA le pagherà la invalidità da danno biologico ma non quella lavorativa . Infatti qualora il suo danno fosse superiore alla franchigia INAIL lei riceverebbe dall’ente una indennità che non tiene conto solo del danno da incapacità lavorativa ma anche di altri fattori. Questa considerazione però va fatta alla luce di una perizia medica che le accerti un danno con postumi superiore al 6% secondo le tabelle Inail.

  18. La ringrazio della risposta ma mi sovviene un ulteriore dubbio: dopo che il chirurgo dell’inail ha chiuso l’infortunio autorizzandomi a rientrare al lavoro, poiché non mi è stato riconosciuto l’infortunio in itinere, non sono stati visitato dal medico legale dell’inail (come di consueto accade) e dunque non è stato attribuito alcun punteggio all’infortunio da me subito. È una prassi normale? E a questo punto per avere l’attribuzione di un punteggio devo rivolgermi ad un perito di parte? Generalmente per una frattura dello sterno con 45 gg di prognosi che punteggio potrebbe raggiungersi? Grazie mille

    Rispondi
    • Dovrà necessariamente rivolgersi ad un medico legale di parte e farsi fare una perizia che è indispensabile anche per ottenere un giusto risarcimento dalla compagnia assicurativa. Senza perizia di parte, infatti, non avrà un parametro di riferimento per valutare se quello che le verrà offerto dalla compagnia sia congruo o meno e visto che le compagnie mirano sempre a fare i loro interessi e non certo quelli dell’assicurato non è consigliabile mettersi completamente nelle mani delle stesse. Per quanto riguarda il punteggio non saprei risponderle essendo tale valutazione di competenza prettamente medica

  19. Salve, io nel 2016 ho avuto un sinistro stradale cn ragione e considerato infortunio visto ke avevo appena smesso di lavorare. 3 vertebra lesionate bacino rotto, polso dx e sx rotti, mani le dita lussate e fratturate, emorragia alla prostata 5 interventi chirurgici 4 mesi di ospedale e 2 anni di infortunio… ho avuto 54% invalidità e una rendita mensili… ora sn ritrovato a lavoro facci altro visto ke i dott del lavoro hanno vietato l’uso dei mezzi pesanti carico e scarico uso dei muletti carichi di scatola e posizione fisse… ho saputo dal mio avvocato ke l’inail ha richiesto alla controparte una somma abbastanza grossa di risarcimento… il mio avv. Ha poi fatto la proposta di quello ke spetta a me e l’assicurazione controparte ha risposto ke dopo aver risarcito l’inail e me dei mesi in ospedale siamo a posto così visto ke l’inail prenderà il danno biologico e il danno patrimoniale nn sussiste più visto ke io ho ripreso a lavorare in più ho la pensione invalidi INAIL. È possibile tt questo? Io sto facendo una vita da schifo cn tt quello ke ho è loro vogliono chiudere la faccenda così?

    Rispondi
    • Risponderle in merito a quanto e se dovrà avere un ulteriore risarcimento mi è impossibile in quanto non conosco gli atti e certamente il legale che l’assiste potrà darle una risposta esaustiva. Quello che posso consigliare è fare una richiesta all’Inail chiedendo di indicare le somme risarcitorie con suddivisione del calcolo che dovrà distinguere tra danno biologico e gli altri parametri di calcolo INAIL. Fatta questa operazione e ricevuta risposta, con perizia medico legale alla mano, fare una quantificazione dei danni secondo le tabelle milanesi e sottrarci la somma del solo danno biologico liquidato dall’Inail. Otterrà così il danno differenziale e cioè quella somma eventualmente ancora dovuta e che potrà richiedere alla Rca

  20. salve, a fine agosto ho fatto un incidente in itinere con rottura crociato anteriore collaterale e menisco,portato un tutore per un mese e poi operato al menisco a meta ottobre ora sono in attesa del operazione del crociato, intanto il dottore dell inail mi vuole chiudere l infortunio riconoscendomi un danno permanente, ma a me fa male io ginocchio e non posso tornare a lavoro in quanto il mio lavoro e basato su piegamenti e torsioni. mi chiedo puo chiudermi la pratica, e se la chiude cosa bisogna fare

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    • Impedire al medico INAIL di chiudere la pratica non è possibile anche se mi pare una assurdità che la voglia chiudere visto che deve sempre essere operato. Una volta chiusa si può comunque ricorrere contro l’inail

  21. Salve Avvocato, ho da porre delle domande,
    Il 15 ottobre sono stato coinvolto in un incidente nel tragitto verso casa con colpa da parti di terzi, la lesione più importante l ho ricevuta al piede dx, attualmente sono ancora in infortunio ( naturalmente fino alla decisione da parte dell inps che delibera che il tratto casa lavoro con mezzi propri sia verificato che sia il più veloce ed impossibilitato per l’utilizzo di mezzi pubblici) in quanto le ferite non sono ancora emarginate,
    Nei gg scorsi ho avuto notizia dal mio datore di lavoro che.il pagamento dell’intera somma della busta paga sarà effettuata da parte del inps a mezzo assegno dopo la chiusura ( io percepisco un forfettario , paga fissa più trasferta Italia e bonus per arrivare alla cifra pattuita).
    La prima domanda
    Da quanto ho capito la paga mensile verrà versata per i primi 2 gg. dalla data del infortunio dal datore al 100% e i restanti da parte inps al 60 % e solo riguardante la paga ordinaria , in più i sabati e Domeniche, pertanto per il rimanente dovrebbe integrarli la ditta ??
    Al rientro mi viene risarcito qualche tipo di indennizzo da parte dell inps anche se non riporto nessun tipo di invalidità ??
    E Da parte della RCA oltre il danno al veicolo e le spese mediche ?
    Le richiedo questo in quanto vorrei sapere se devo muovermi anticipatamente e come
    RINGRAZIO del attenzione

    Rispondi
    • Il pagamento riguarda la paga ordinaria. Le ore straordinarie in quanto appunto extra non vengono pagate perchè non lavorate in quanto in infortunio.
      Le parla di Inps e quindi presumo che non le sia stato riconosciuto l’infortunio in itinere in quanto altrimenti vi sarebbe l’Inail.
      Comunque nel caso di assenza di postumi non le verrà riconosciuto alcun indennizzo.
      Da parte della RCA, invece, le verranno liquidati tutti i danni patiti e che andranno certificati e documentati medicalmente oltre le spese sostenute.
      E’ consigliabile farsi assistere sempre da un professionista per queste pratiche perchè far da sè può portare a degli inconvenienti.

  22. Buongiorno
    A metà giugno ho avuto incidente in itinere.39 giorni a casa dal lavoro e 3 gg in ospedale con piccolo intervento. Ho ragione al 100% e la mia assicurazione, a chiusura iter infortunio,mi ha sottoposto a visita medico legale e nel mese di ottobre mi ha rilasciato un assegno ( nessuna lettera allegata) che ho incassato. Solo a ottobre ricevo lettera inail che mi dice quanto mi hanno dato dato nel mese di mia assenza lavorativa ( deduco infortunio in itinere riconosciuto) ma solo a gennaio mi visiteranno per valutare postumi. Settimana scorsa sempre inail mi scrive CHE visto che ho ragione di nn stipulare accordi con il presunto resp.le ( chi io?) Senza loro intervento. Ora mi chiedo l` assegno ricevuto dalla mia ass.ne dove andrà a finire? Avrò problemi con Inail? Grazie

    Rispondi
    • Sicuramente la sua pratica è stata gestita in maniera non corretta in quanto si sarebbe dovuto inviare lettera di richiesta danni così come prevede il codice delle assicurazioni allegando la dichiarazione di aver diritto da parte di prestazioni da parte dell’Inail e poi procedere per la giusta quantificazione dei danni subiti a cui andava detratto il danno differenziale.
      Nel modo in cui è stata gestita non è possibile sapere nemmeno se le è stato liquidato il giusto e la compagnia assicurativa potrebbe farle presente che non ha provveduto a comunicare la presenza dell’Inail. Dalla mia esperienza debbo però dire che non ho visto azioni giudiziarie con questo oggetto e quindi l’assegno che ha ricevuto potrà comunque intascarselo magari provvedendo, visto che non ha ancora chiuso con l’inail, a comunicare alla compagnia la presenza anche di tale tipo di assicurazione

  23. Ringrazio per la risposta.
    La mia assicurazione era informata della presenza dell Inail anche perché allegato doc Inail alla pratica. Ma il dubbio oda è se mi riconoscono anche solo il 6%,ch paga InAil?

    Rispondi
    • L’Inail verrà pagato dalla compagnia assicurativa tenendo in considerazione che comunque vi è il 6% di franchigia Inail per gli infortuni

  24. Buongiorno, nel Gennaio 2016 mio padre ha avuto un sinistro andando a urtare uno scooter guidato da un Signore da subito mio padre ha ammesso le colpe e compilato il CID. Periodicamente ricevo raccomandate dall’INAL chiedendomi di risarcire il Signore. La mia assicurazione mi ha sempre detto che è la prassi e che le riceverò altre raccomandate finchè non verrà liquidato tutto. In data odierna, ho ricevuto un’altra raccomandata per conto dell’Avv. che tutela l’INAL invitandomi a rispondere a tale raccomandata per una “negoziazione” (oltre 13.000,00) entro 30 gg prima che si arrivi a giudizio. Premesso che mio padre è deceduto un mese dopo e che queste raccomandate stanno arrivando a mia madre. Volevo capire come mi devo comportare e se tali cifre devono essere erogate da me o dalla mia assicurazione. Grazie Saluti

    Rispondi
    • Il risarcimento verrà corrisposto dalla sua compagnia ma poichè proceduralmente, se si dovesse fare una azione giudiziaria in caso di mancato accordo transattivo con la compagnia, si dovrebbe citare giudizialmente anche chi ha provocato il danno (oltre alla compagnia assicurativa) le lettere vengono inviate anche voi

  25. Buonasera Avvocato mi chiamo Giuseppe, Vorrei se possibile un suo consiglio.
    Nel 2015 ho avuto un incidente stradale con il riconoscimento da parte dell’ Assicurazione di un invalidità del 16%. Neanche una settimana dal rientro al lavoro, vengo reinvestito. Stessa gamba. Questa volta mi viene riconosciuto l’ infortunio sul lavoro, l’ INAIL dopo un mio ricorso mi riconosce il 9% come aggravamento, trattasi dello stesso arto già compromesso. Ho passato più di un mese fa la visita medico legale da parte dell’ assicurazione, ma a quanto pare mi dicono che non ho diritto a nessun differenziale ( risarcimento RCA ) e non mi hanno comunicato neanche la proposta di percentuale … è corretto tale atteggiamento.
    Premetto che sono un dipendente pubblico è ho percepito sempre lo stipendio.

    Grazie anticipatamente.

    Rispondi
    • Darle una risposta senza approfondire le carte e prendere informazioni dall’Inail non è possibile. Il danno differenziale spetta qualora vi sia, appunto, una differenza da avere tra quanto risulta dal calcolo RCA e quanto risultante dalle tabelle Inail. Spesso il differenziale sussiste anche perchè l’Inail non paga i giorni di invalidità ma solo quelli lavorativi nè tantomeno i danni morali

  26. Buongiorno innanzitutto la ringrazio per la risposta immediata. Nella Sua risposta breve ma concisa mi si è aperto un mondo. Complimenti per la professionalità

    Rispondi
  27. Buongiorno, ho avuto 3 anni fa un incidente dichiarato in itinere.Dopo il ricovero in ospedale per gli accertamenti ho iniziato l’iter con L’Inail,presentavo parestesie ad entrambe le gambe e braccia, forte mal di schiena (nell’impatto ricevuto si è piegato lo schienale del sedile) e dolori alle anche ed il piede sx dichiarato cadente.Dopo 9 mesi di cure e visite di ogni genere dettateme dalla stessa inail che si era accanita sulla questione che la mia problematica derivasse da 2 ernie discali e smentita da 2 neurochirurghi interpellati, su suggerimento del neurologo sono andato a fare una visita specialistica dal Dott.De Grandis e poi al Besta di Milano.Con mia sorpresa entrambi mi dissero che stavo soffrendo di distonia alla parte sx del corpo ed il piede non era cadente ma distonico.Presentati questi documenti alla successiva visita all’Inail, vollero in fretta e furia chiudere la mia pratica facendomi fare la perizia dal loro dottore lo stesso giorno.una ventina di giorni dopo mi vedo recapitare una lettere con la risposta dell’Inail, nella quale ha dichiarato 0% nessun danno derivante dall’incidente. Premetto che prima dell’inicidente non avevo mai sofferto di tale patologia ed ero uno sportivo a tempo pieno. Dopo varie altre visite ed un ulteriore ricovero in ospedale di 45 giorni, (uso il bastone per camminare da dopo l’incidente) ricovero dovuto alla comparsa di atassia a dx dopo appena 2 sedute di fisioterapia ( sono stato dichiarato non trattabile per la mia problematica), mi viene riconosciuta una invalidità del 60% dall’Inps, che dichiara che il mio danno e conseguenza dell’incidente. Posso sapere chi deve risarcirmi? sono letteralmente abbandonato da chi mi seguiva ed il mio avvocato sembra non essere in grado di gestire tale cosa.Di chi è ora la competenza per quello che mi è successo? il mio avvocato dice che non è possibile che l’Inps abbia dichiarato nell’accettazione dell’invalidità che il danno sia causato dall’incidente xche avrebbe dovuto rimandaremi all’Inail. Nel frattempo ho speso un sacco di soldi e ho pure perso mia moglie che non se le sentita di starmi accanto con le difficoltà motorie che mi ritrovo ora.Posso fare causa all’Inail per quello 0%? Posso richiedere il risarcimento alla assicurazione della controparte che aspetta ormai da 3 anni che gli si vengano spediti i documenti per costatare che danno ho subito?
    grazie anticipatamente

    Rispondi
    • Se il sinistro è stato dichiarato in itinere dovrà avere prima di tutto una indennità risarcitoria da parte dell’Inail che le pagherà i giorni lavorativi persi e il danno da incapacità lavorativa se superiore, come nel suo caso, al 6%. L’Inps, invece, le ha riconosciuto una invalidità civile pari al 60% che è altra cosa in quanto le può dar diritto ad agevolazioni, pensione ecc.
      Inoltre dovrà agire per il danno differenziale nei confronti della assicurazione RCA che le pagherà il danno biologico risultante dalla differenza tra quanto le corrisponderà l’Inail con rendita mensile e quanto risultante dai calcoli secondo i parametri delle tabelle milanesi.
      Per lo 0% dell’Inail potrà certamente fare causa anche perchè altrimenti non prenderà alcuna indennità.
      Per i soldi spesi potrà ovviamente richiedere il rimborso alla assicurazione RCA mentre per il fatto che sua moglie l’ha lasciata questo rientra nella mera sfera personale e non certamente in una ipotesi di risarcimento.
      La questione comunque che mi sottopone è complessa e necessiterebbe di uno studio di tutta la documentazione richiedendo anche una notevole attività sul piano giudiziario.

  28. Il giorno 23/01/19 mentre andavo in ufficio perdevo il controllo dello scooter e venivo portato in ospedale 3 gg di ricovero con frattura del malleolo dx,veniva effettuato intervento di osteosintesi con placca e viti e ingessato. Logicamente infortunio in itinere, la domanda è questa : ho una assicurazio e per infortunio del conducente e anche il mio ufficio è assicurato per i dipendenti più l’email chi deve risarcire il mio danno? Grazie

    Rispondi
    • Il risarcimento avverrà da parte dell’Inail e per differenziale dalla sua compagnia tranne il caso vi siano franchigie che potrebbero essere pagate dalla assicurazione del suo ufficio:per rispondere correttamente bisognerebbe studiarsi le polizze. Intanto invii una raccomandata di denuncia a tutte le compagnie interessate per far aprire le pratiche

  29. Buongiorno,
    mentre andavo al lavoro in moto ho subito un grave incidente causato da terzi, la pratica Inail di infortunio in itinere è stata bocciata (mi hanno eccepito l’utilizzo del mezzo proprio…) ma ho presentato ricorso che verrà esaminato tra qualche mese; adesso sto contrattando con l’assicurazione del conducente del veicolo che mi ha investito un risarcimento per i danni fisici subiti.
    Siccome l’assicurazione è stata allertata del ricorso all’Inail mi ha inviato delle somme (16500 euro) che vengono da loro descritte come:

    -INVALIDITA’ TEMPORANEA TOTALE, GG 60;
    -INVALIDITA’ TEMPORANEA PARZIALE AL 75%, GG 30;
    -INVALIDITA’ TEMPORANEA PARZIALE AL 50%, GG 90;
    -INVALIDITA’ TEMPORANEA PARZIALE AL 25%, GG 90;
    -SPESE MEDICHE, EURO 1500

    chiarendomi in calce alla missiva allegata che “detto importo NON comprende il DANNO BIOLOGICO da invalidità permanente, che non potremmo determinare fino a che non sarà precisata la sussitstenza e/o la misura di una rivalsa da parte dell’Inail”.

    Nel frattempo però sono stato diffidato dal mio datore di lavoro a stipulare accordi per il risarcimento con l’assicurazione che non tengano conto dell’azione di rivalsa, per la mia assenza dal posto di lavoro, che egli è intenzionato a esercitare a norma dell’art 1916 c.c..

    La mia domanda è: posso accettare queste somme tranquillamente non riguardando -come anche chiarito dal liquidatore- il risarcimento per danno biologico che va imputato all’Inail? O queste diciture sono sovrapponibili alla rivalsa che la mia azienda farà nei confronti dell’Inail o dell’Inps (in caso di ricorso non accolto dall’Inail)?
    Aggiungo che il medico legale dell’assicurazione mi ha riconosciuto 18 punti percentuali.

    Grazie

    Rispondi
    • Per risponderle compiutamente ed in maniera esatta dovremmo studiare attentamente la pratica perché altrimenti la risposta sarebbe sommaria. La invito pertanto a prendere appuntamento presso lo studio allo 058448859

  30. Buongiorno,circa 10 giorni fa ho avuto un incidente dopo 20 minuti che sono uscito dal lavoro dirigendomi verso casa.
    Il giorno successivo Mi è caduto un molare avendo preso una bella botta alla bocca.( non segnalato al pronto soccorso ma successivamente segnalato nel certificato del mio medico curante che ha prolungato il certificato medico) posso richiedere il risarcimento?
    Oltre al molare ho subito il classico colpo di frusta e varie contusioni in tutto il corpo.
    Oltre all eventuale danno al molare spetta qualche altro indennizzo?
    Grazie buona giornata

    Rispondi
    • Il fatto che la caduta di un molare non sia stato segnalato al Pronto Soccorso può dare qualche problema nella pratica di risarcimento ma può comunque essere risarcito qualora il medico legale riscontri il nesso causale rispetto al sinistro. Stessa cosa vale per gli altri danni. Il colpo di frusta ad oggi è un danno che viene risarcito se vi sono lastre e prova di aver portato il collare ecc ( la prova si dà con l’acquisto del collarino). I danni morali sono già ricompresi nella quantificazione dei punti di invalidità previsti dalla legge e non può essere chiesto in linea generale a parte tranne casi particolari ( si parla di personalizzazione del danno). Quindi il consiglio è di certificare tutti i danni e le spese sostenute e poi farsi fare una perizia da un medico legale ed istruire tutta la pratica.

  31. Buonasera avvocato,
    ho avuto infortunio in itinere un anno fa con ragione al 100%. Dimesso in fretta dal pronto soccorso e chiuso infortunio da medici Inail in 2 settimane. Dopo esame strumentale ho trovato frattura metamero ematomi e colpo di frusta. Mi hanno riaperto infortunio con altro mese di prognosi ma ormai avevano chiuso il primo con soli 2% . Ora voglio presentare ricorso perché il medico legale me ne ha valutati 8% tabella Inail. Nel frattempo ero stato liquidato RCA con 4 punti . La mia domanda è questa : avendo percepito già indennizzo RCA prima in caso mi riconoscano almeno il 6% Inail posso percepirli o è in conflitto ? La mia assicurazione potrebbe essere contattata e rivalersi in quanto già dati o no ?
    Grazie

    Rispondi
    • Bisogna partire dal fatto che la valutazione a punto percentuale dell’Inail è differente da quella RCA in quanto l’Inail guarda alla sola invalidità lavorativa. E’ ovvio che non si possa avere un ingiustificato arricchimento e che quindi non si possa prendere due risarcimenti per lo stesso danno dovendo il risarcimento INAIL ed RCA contemperarsi. Pertanto qualora l’INAIL le riconosca un punteggio tale da poter essere risarcito dovrà applicarsi il principio del c.d. danno differenziale. In pratica bisognerà fare una valutazione economica di quanto percepito dalla RCA a titolo di danno biologico e una valutazione del danno INAIL solo però quello riguardante il biologico in quanto nel calcolo INAIL vengono presi in considerazione anche altri fattori tipo l’anzianità di servizio, il tempo necessario per la pensione ecc. ( bisognerà richiedere all’INAIL un conteggio analitico di quanto risulterà dovuto).
      A quel punto bisognerà fare una semplice differenza e quella sarà la somma che si percepirà dall’INAIL la quale avrà diritto di rivalsa dalla compagnia assicurativa e non viceversa.
      Poichè vi è obbligo di comunicare alla compagnia che vi è anche la procedura INAIL in corso se non l’avesse già fatto invii una racc.ta alla sua compagnia facendole presente quanto sopra e che presenterà ricorso onde evitare eccezioni in caso tutto vada per il verso giusto

  32. Buongiorno Avvocato, a febbraio dello scorso anno, ero al lavoro e mi trovavo su una cunetta a bordo strada per seguire alcuni lavori quando all’improvviso è sopraggiunto alle mie spalle un furgone che mi ha investito colpendomi con lo specchietto retrovisore che si è completamente staccato dal mezzo.
    I colleghi presenti mi hanno accompagnato in ospedale dove mi hanno riscontrato una lussazione del gomito sx. Sono rimasto in infortunio sino a fine maggio per le cure del caso. L’INAIL mia ha riconosciuto un danno pari al 7% e mi ha liquidato per tale importo. Ora vorrei sapere cosa deve liquidarmi l’assicurazione anche perchè la stessa sostiene di aver già pagato quanto sborsato dall’inail e che pertanto un eventuale ulteriore risarcimento sarà decurtato della somma già pagata dall’inail al sottoscritto. E’ corretta la posizione dell’ Assicurazione?

    Rispondi
    • La posizione della compagnia assicurativa è corretta ma non è detto che non debba versarle altro. Cerco di spiegarmi. Partiamo dal concetto che nel nostro ordinamento non si possono avere due risarcimenti per lo stesso fatto altrimenti si avrebbe quello che viene tecnicamente chiamato arricchimento senza causa. Quindi il risarcimento deve essere uno.
      L’Inail e le compagnie assicurative per quanto riguarda il danno biologico da sinistro stradale adottano due tabelle di invalidità diverse e questo in quanto l’Inail guarda solo all’aspetto lavorativo. Se io, ad esempio, vengo tamponato e subisco un colpo di frusta magari in ufficio riesco ad andare ed anche a lavorare ma non per questo non avrò subito un danno risarcibile. Quindi bisogna verificare tramite perizia medico legale se i suoi punti di invalidità per il danno biologico in base alla tabelle delle micropermanenti sono uguali e/o superiori al 7% ed inoltre bisognerà fare il calcolo, secondo tabella, di quanto le spetterebbe secondo le tabelle delle micropermanenti e fare pertanto la differenza tra quello che viene e quanto risarcito dall’Inail: c.d. Danno differenziale. Si consideri che i giorni di invalidità non vengono pagati dall’Inail il quale paga solo i giorni di mancato lavoro ( non sono la stessa cosa) ed anche le spese mediche non vengono rimborsate dall’Inail. Quindi anche se è vero che la compagnia dovrà detrarre dal risarcimento quanto dato dall’Inail non è detto, per i motivi di cui sopra, che non vi sia risarcimento. Infine ricordo che il calcolo Inail si compone di due paramentri: uno relativo al danno biologico da invalidità lavorativa ed uno relativo alla incidenza sul periodo di attività lavorativa che rimane prima della pensione. Va pertanto richiesto all’Inail un prospetto analitico delle voci di risarcimento ( perchè si compone appunto di più voci) e andrà detratto solo il danno biologico da invalidità ai fini del calcolo differenziale

  33. Buonasera Avvocato, il primo Febbraio di quest’anno ho avuto un incidente in moto mentre tornavo a casa dal lavoro dove hanno accertato la responsabilità di terzi. Nell’incidente ho riportato la frattura di due costole, un ematoma al polmone, 4 punti sul mento, due al braccio e una lesione ai legamenti del pollice che dovrebbe risolversi con le tecra. L’inail mi ha riconosciuto l’infortunio e il 19 Aprile prossimo potrò tornare al lavoro. Nel corso di questo periodo ho sostenuto delle spese mediche, tutore, referti dell’ospedale e terapie ed ho sempre chiesto al personale dell’inail se fosse corretto mandare le fatture alla mia assicurazione. Loro mi hanno sempre riposto di si e, che l’importante era di non mandarle anche a loro come inail. È corretto? Quando chiuderò l’infortunio sarà la mia assicurazione a contattarmi per andare dal medico legale o dovrò farlo io? Perché ho ricevuto una raccomandata dell’inail che mi dice di non prendere nessun tipo di accordi con il responsabile dell’incidente? È giusto aver mandato tutta la documentazione sia medica che di spese e dell’inail alla mia assicurazione? Mi dovrà risarcire per qualcosaltro anche l’assicurazione del responsabile dell’incidente oltre la moto che è andata distrutta? La ringrazio anticipatamente. Cordialmente Emanuele

    Rispondi
    • Quello che le ha detto l’Inail in merito alle spese è corretto. Quando chiude l’infortunio dovrà comunicare il certificato di chiusura alla compagnia che provvederà a farla visitare da un proprio medico legale. Essendo un medico di parte è consigliabile farsi vedere anche da un proprio medico legale di fiducia e farsi fare una perizia. Ha ricevuto una lettera dell’Inail perchè in realtà non è vero che non deve prendere accordi con la RCA ma dovrà comunicare alla stessa che vi è l’Inail di mezzo la quale poi farà rivalsa. Per quanto riguarda la documentazione medica ha fatto bene ad inviarla alla compagnia assicurativa. Oltre la moto se vi saranno i presupposti dovrà essere risarcito anche il c.d. Danno differenziale biologico. Poichè come potrà vedere dalle risposte la cosa è particolarmente articolata la invito a prendere un contatto con lo studio per prendere un appuntamento (058448859) e/o comunque di farsi assistere da uno studio specializzato in queste questioni inerenti l’Inail ( differente da studi che svolgono mera attività di risarcimento)

  34. Buonasera mio marito deceduto in sinistro stradale incidente tragitto lavoro casa ..essendo straniera non o preso avocato e Inail mi paga solo pensione di infortunio 1260 euro ..o anche figlio di 33 anni.pero mi sembra strano per una morte tornando da lavoro non spetta niente altro Solo questi due soldi?

    Rispondi
  35. Buonasera Avvocato, una informazione se possibile. A dicembre del 2018 ho tamponato un’autovettura guidata da una signora che stava andando a lavoro. È intervenuta ambulanza e vigili urbani, sebbene l’incidente non grave, dove è stata accertata la mia colpa. Oggi ricevo una raccomandata dell’INAIL con oggetto Azione di surrogazione – diffida di pagamento, dove mi viene comunicato che la signora ha subito un infortunio in itinere di 25 giorni per un totale di 1524,75€ già erogati dall’INAIL stessa. Sempre nella stessa lettera mi viene detto che analoga comunicazione è stata girata alla mia assicurazione e mi intimano nel pagare tale somma entro 30 giorni. La mia domanda è semplice devo pagare io oppure la mia assicurazione?

    Rispondi
  36. Spettabile Studio Legale Bartolini,
    mi chiamo Marco e come professione faccio l’autista di pullman gran turismo.
    Il 22/12/2018 mentre guidavo un veicolo aziendale per lavoro, ho subito un grave incidente: Un’automobile di grossa cilindrata ha improvvisamente invaso la mia corsia scontrandosi con me frontalmente per un colpo di sonno del guidatore. Fortunatamente siamo entrambi vivi e tutto sommato e’ andata bene ma da questo scontro ne sono uscito con una frattura lussazione esposta dell’astragalo e cuboide.
    Operato la notte stessa con l’inserimento di tre chiodi, oggi 31/05/2019 sono ancora assente dal lavoro e fortemente zoppicante. La cartella clinica parla di lacerazione della capsula, frattura e esposizione testa e collo dell’astragalo e frammentazione del cuboide con difficolta’ di riduzione frattura. Mi sta seguendo il mio legale – amico da una vita – e ora che il piu’ e’ passato mi chiedo di quanto sara’ l’indennizzo per tutto il male e disagio che ho subito. Ivano, il mio legale ancora non ha saputo quantificare, mi ha parlato di 6 punti per la lacerazione della capsula, 6 punti per l’astragalo, 4 per il cuboide piu’ un paio di punti per le cicatrici al piede. Ho provato a fare i calcoli con le tabelle che si trovano in rete, ma non riesco a quantificare quanto mi dara’ l’INAI e quanto l’assicurazione della controparte.
    La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.
    Cordialmente
    Marco

    Rispondi
    • Carissimo Marco la quantificazione che potrà essere fatta in base alle tabelle Milanesi è quella per la RCA e non per l’INail in quanto qui vi sono parametri diversi che entrano in gioco tipo gli anni che le restano da lavorare e quelli lavorati, le mansioni ecc.
      Tra l’altro non essendo ancora guarito non è possibile quantificare un danno in divenire.
      Quindi quando avrà la quantificazione INAIL si faccia avere il conteggio del calcolo per poi calcolare il danno differenziale. Ma il miglior consiglio che le posso dare è certamente quello di affidarsi completamente ai consigli e lavoro del collega Ivano che sicuramente farà un lavoro eccellente .

  37. Buongiorno,
    ho letto la risposta alla stessa domanda di sopra ma non ho capito bene in quanto non essendo un avvocato non comprendo tutte le terminologie, mi interesserebbe solo una risposta del genere si o no e poi se necessario chiederò approfondimenti.

    Posso rinunciare ad una rendita inail non ancora emessa del 16% e prendere solo l’indennizzo assicurativo RC?

    Grazie

    Rispondi
  38. Buonasera.avevo bisogno di chiederle un consiglio se mi può chiarire un attimo le idee..ho fatto un incidente stradale da trasportato(non guidavo io) nel tragitto casa lavoro,quindi sono INAIL.sono stato ricoverato 10 giorni con rottura multipla dell’omero e severa lesione del nervo mediano e del radiale,sono stato operato è messa una placca con le viti all’omero.7 mesi a casa dal lavoro con visite regolari all’INAIL poi pratica chiusa.dall’infortunistica mi sono stati riconosciuti 15 punti,sto aspettando di sentire l’INAIL il loro giudizio.una cosa chiedevo,sono 2 liquidazioni divise?cioe 15 punti me li liquida l’RCA e altri punti da valutare l’INAIL?quindi riceverò una cifra da RCA e una nuova cifra da decidere dall’INAIL?la ringrazio per l’attenzione.

    Rispondi
    • No. La cifra che riceverà riguarda un risarcimento e non può avvenire due volte. Quindi la cifra sarà unica anche se è possibile che la liquidazione avvenga per una parte dall’Inail e per altra dalla RCA ( danno differenziale). Ciò è dovuto al fatto che le valutazione sono diverse riguardano l’Inail solo l’invalidità lavorativa così come le tabelle per il conteggio dei postumi. Quindi dovrà fare due valutazioni: una secondo le tabelle Inail e l’altra secondo la RCA da cui andrà tolta la valutazione Inail che dovrà richiedere nello specifico in quanto l’Inail nel risarcimento ( che in verità è una indennità) calcola anche altri aspetti oltre al danno e cioè il periodo ancora rimanente da lavorare.

  39. Salve avvocato,
    Qualche giorno fa nel ritornare a casa da lavoro ho subito un incide nte con ragione al 100%,ho aperto sia infortunio initer che rca…sono andato in ospedale dove mi sono stati riconosciuti un trauma cranico e contusioni al polso e caviglia con 15 gg di malattia(per il momento) ed inabilitá temporanea al lavoro,..chi pagherá il risarcimento danni fisici e del mezzo? L’inail o l’assicurazione.?

    Rispondi
    • I danni al mezzo li pagherà la RCA. I danni fisici potrebbero essere pagati sia dall’INail per quanto riguarda l’invalidità lavorativa sia dalla RCA ma ciò dipende dalla quantificazione dei postumi. Pur non essendo un medico da quello che mi riferisce credo che la sua invalidità – per fortuna – non supererà il 6% di postumi e quindi in tal caso sarà solo la RCA a pagarla visto che l’INail non paga entro il limite del 6%

  40. Buongiorno….scusi il disturbo…spero possa rispondere..
    Due anni fa sono stato vittima di incidente stradale mentre andavo al lavoro e quindi infortunio in itinere….chiuso il tutto con assicurazione e con inail ora percepisco rendita…
    L’assicurazione mi ha riconosciuto il 38 % di invalidità permanente e l’inail il 28%….è fattibile un ricorso all’inail per portare % come assicurazione visto che più vado avanti e peggio è?
    In attesa di risposta porgo cordiali saluti
    Sandro

    Rispondi
    • Bisogna premettere che la valutazione Inail è differente nel punteggio e nella quantificazione rispetto a quella RCA e quindi il fatto che lei si sia visto riconoscere il 38% da RCA e 28% dall’Inail non giustifica un ricorso.
      Quindi lei può richiedere nuova visita all’inail nel caso la sua situazione si sia aggravata ma solo per vedersi aumentare, se del caso, la rendita.
      Può agire contro la compagnia assicurativa per danno differenziale ma probabilmente, visto il tempo trascorso lo ha già fatto.

  41. Buonasera dottor Bartolini,le espongo quanto segue: Mio figlio 38 anni a dicembre 2018 subi un incidente in itinere ,con rottura della rotula ginocchio, fratture al femore, ,costole lesionate e terapia intensiva dopo l’intervento durato 13 ore..Dopo sei mesi con pratica di terapia di recupero alla gamba, l’inail gli ha riconosciuto 20 punti ,senza pero’ alcuna perizia legale da ambo le parti ,ma solo attraverso la documentazione ospedaliera. Il professore che l’ha operato ha detto che dovra’ subire ancora due interventi per asportare i ferri che ha in circolo. Le chiedo .dovra’ aspettare la fine degli interventi e poi il recupero terapeutico prima di saper effettivamente il punteggio reale del danno.Attualmente gli hanno assegnato una rendita di 320 euro ,pero’ le ripeto e’ tutto in alto mare perche’ c’e’ anche la causa penale.Attendo risposta, ,la ringrazio cortesemente. Francesco

    Rispondi
    • Per sapere il punteggio effettivo di invalidità permanente suo figlio dovrà finire il suo percorso di guarigione. In quel momento l’Inail sottoporrà nuovamente a visita suo figlio per una nuova valutazione . Il processo penale invece riguarda una questione legata all’accertamento del reato e al danno differenziale nel caso di costituzione di parte civile . Se volesse usufruire della assistenza del mio studio scriva a info@bartolinistudiolegale. com sarò lieto di assisterla nel migliore dei modi

  42. Salve avvocato cerco di essere breve. Ho 58 anni .Sono stato investito da un furgone sul posto di lavoro. Ho fatto regolare cid ma anche denunciato all’ inail l’infortunio.L’ assicurazione mi ha attribuito il 12% di danno biologico mentre l’inail il 16% riconoscendomi una rendita. Siccome non mi e’ arrivato ancora il decreto della visita fatta all’ inail ( l’ ho saputo recandosi di persona) Volevo capire come si ottiene il danno differenziale e che tipo di calcolo faranno considerato che mi mancano 5/6 anni per la pensione e come giustamente ha detto lei nei commenti parte della percentuale riconosciuta può intendersi come capacità/invalidita’ lavorativa e non tutto danno biologico. Attendo una sua risposta. Cordiali saluti. Gianluca

    Rispondi
    • Le posso rispondere solo in linea generale in quanto per saperlo nello specifico bisogna fare una apposita richiesta all’Inail di conteggi con specificato il danno biologico. Ottenuta questa risposta si potrà evincere quanto l’Inail ha dato per il solo danno biologico e quanto invece secondo i parametri di anzianità lavorativa. A questo punto bisogna fare un calcolo usando le tabelle Milanesi del danno riconosciuto dalla RCA ( sia postumi che giorni di invalidità) e dalla somma detrarre il solo danno biologico INAIL. In questo caso si avrà il danno differenziale ancora da avere. Poiché anche il danno riconosciuto dalla assicurazione non è detto che sia effettivo ma potrebbe essere al ribasso è consigliabile anche una visita da un proprio medico legale di fiducia che ci quantifichi i danni effettivi subiti, onde evitare fregature. E’ sconsigliabile non affidarsi ad un professionista in questi casi.

  43. Buonasera dottor Bartolini,
    l’estate scorsa ho avuto un incidente in itinere con responsabilità di terzi mentre tornavo a casa dal lavoro. L’incidente mi ha procurato una frattura alla spalla, una distorsione al ginocchio e un ematoma piuttosto importante sulla schiena. L’inail mi ha protratto l’inabilità per 4 mesi consentendomi di riprendere il lavoro solo a gennaio.
    Il medico legale dell’Inail dopo avermi visitato e aver riscontrato le problematiche ancora persistenti (tra cui un danno estetico evidente, relativo all’ematoma che si è sì assorbito ma che mi ha lasciato un segno visibile) mi ha riconosciuto l’11%, mentre il medico legale dell’assicurazione mi ha riconosciuto il 7%.
    Volevo chiederle se fosse normale un divario così ampio tra assicurazione e inail e se, secondo lei, sussistessero i presupposti per procedere nei confronti dell’assicurazione.
    Dopotutto, considerando che sono passati circa sei mesi dall’incidente, io mi ritrovo ancora a zoppicare (ho perso la completa estensione della gamba) e con la spalla che, in certi movimenti o posizioni, mi provoca dolore.
    Ho come l’impressione che l’assicurazione abbia preferito abbassare il responso piuttosto che mettermi nelle condizioni di rivalermi direttamente sull’assicurazione della controparte.
    La ringrazio in anticipo per l’attenzione. Cordiali saluti. Fabio

    Rispondi
    • Buonasera Fabio, onestamente di solito il punteggio più alto è quello della assicurazione e non dell’inail in quanto vengono applicate tabelle diverse e perchè l’Inail riguarda solo la invalidità lavorativa.
      Quindi normale non mi sembra anche se poi bisognerebbe vedere le carte e sentire un medico legale di fiducia, cosa che dovrà sicuramente fare se vuole andare avanti.
      L’abbassamento del responso in realtà può essere dettato dal fatto che se l’invalidità superasse il 9% non si sarebbe più in regime di risarcimento diretto ( qualora siano coinvolti solo due veicoli nel sinistro) e si dovrebbero applicare le tabelle di Milano ben più favorevoli al danneggiato.
      Quindi per togliersi il dubbio si faccia fare una perizia da un medico legale di fiducia

  44. Gent.mo Avvocato, spero possa rispondermi per poter fugare alcuni miei dubbi.
    Ad Ottobre 2018 sono stato tamponato con lo scooter da un auto durante il tragitto lavoro-casa (incidente in itinere). Ho riportato la frattura di 3 vertebre dorsali e un taglio suturato con dei punti in zona occipitale. Sono rimasto sotto infortunio INAIL per circa 90 giorni con certificati inviati per via telematica all’istituto tramite lo specialista che mi ha seguito. Dopo il rientro al lavoro sono seguiti altri certificati medici a copertura dei successivi 3 mesi per successiva valutazione in sede medico legale. Il tutto è stato inviato all’assicurazione insieme alle spese mediche. Sono stato chiamato alla prima visita medico legale da parte della mia assicurazione e poi ribaltato ad una seconda visita per conto della controparte. Ad entrambe le visite sono stato accompagnato dal mio medico legale e adesso l’assicurazione della controparte si è espressa in linea con le nostre aspettative: IP 12% e giornate di ITT e ITP con diverse percentuali. Inoltre mi hanno inviato a titolo di acconto un importo a copertura del danno derivante dall’inabilità biologica temporanea e le spese mediche. In tutto questo, nonostante abbia inviato diversi solleciti via raccomandata e numerose PEC, l’INAIL non mi ha ancora chiamato per visita e valutazione. Ci andrò di persona per chiedere aggiornamenti.
    Con i parametri dichiarati dall’assicurazione, il mio medico legale ha quantificato il risarcimento utilizzando le tabelle del tribunale di Milano.
    Adesso, come funziona? anche per il calcolo del differenziale?
    Se ho capito bene, devo prima aspettare la visita dell’INAIL e la loro valutazione, può l’INAIL pronunciarsi con una percentuale inferiore al 12%? Sulla base della % e dell’importo che l’INAIL mi liquiderà, come devo procedere con il calcolo differenziale? Devo semplicemente sommare questo importo a quello dell’assicurazione dato in acconto per verificare discostamenti dal valore ottenuto dalle tabelle del tribunale di Milano? e quindi tale differenza deve essere poi pagata ed integrata dall’assicurazione?
    Il mio ragionamento è corretto?
    La ringrazio infinitamente, saluti

    Rispondi
    • L’Inail può dare un punteggio inferiore in quanto valuta solo la capacità lavorativa e non l’intero danno biologico. Faccio un esempio. Se una persona svolge un lavoro di ufficio e subisce un tamponamento, seppur potrà andare a lavorare potrà aver subito un danno da colpo di frusta che comporta un danno biologico ma non sul piano della menomazione della capacità lavorativa. Per questo il punteggio Inail viene fatto su ta bello ho (diverse da quelle di Milano) e prendendo anche altri parametri di riferimento quali l’anzianità lavorativa, l’età pensionabile ecc.
      Per il danno differenziale dovrà pertanto attendere la valutazione Inail e richiedere poi la specifica del calcolo. Siccome, come le ho detto la valutazione comporta anche altri parametri sarà necessaria una specifica ove sarà riportato il mero danno biologico e gli altri parametri che andranno poi a formare il risarcimento complessivo. Per la differenziale dovrà sottrarre solo il danno biologico.

  45. Buongiorno, ho subito un incidente alla mia autovettura con la quale mi spostavo per motivi di lavoro. Nessun danno alla persona il fatto è avvenuto in un pargheggio e non si conosce il responsabile. Dopo varie vicissitudini dichiarazioni ecc. ecc. il datore di lavoro non vuole risarcire il danno e non vuole neppure aprire una richiesta di risarcimento con l’assicurazione che ha stipulato per questi casi. Mi pare che in questo caso l’Inail, su richiesta del datore di lavoro, potrebbe risarcire. Lo spostamento con mezzo proprio è stato autorizzato per scritto dall’azienda. Tale situazione credo rientri nel disposto della Circolare Inail n. 54 del 9 giugno 2015. Posso agire di mia iniziativa con una richiesta all’Inail?

    Rispondi
    • Di solito dovrebbe essere il datore di lavoro ad aprire la richiesta ma in questo caso non comprendendo il rifiuto di parte datoriale provveda a fare lei la richiesta proprio basandosi sulla circolare che ha indicato

  46. Salve,
    avrei bisogno di una delucidazione: incidente mentre mi recavo a lavoro per colpa di un altro. l’inail mi corrisponde da tabelle inail il 6% (circa € 6.000); il mio medico legale mi ha fatto relazione per 9% con possibilità di definire con l’assicurazione il 6%. facendo i conti, tra punti base, invalidità temporanea totale e parziale, danno morale e spese mediche si arriva circa a € 12.000. All’assicurazione posso chiedere quindi € 12.000 – € 6.000 dati dall’inail, giusto? per un totale di € 6.000 circa che sarebbe il c.d. danno differenziale, è corretto?
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
  47. Buongiorno,
    a seguito di incidente in itinere, l’inail calcola al danneggiato una invalidità pari al 3%.
    Nessuna somma viene erogata dall’Inail al danneggiato ma corrisposta al datore di lavoro.
    Viene avviata la procedura per il risarcimento del danno con Assicurazione RCA (procedura indiretta in quanto il danneggiato si recava a lavoro in bicicletta) e l’assicurazione riconosce il 4% di danno biologico permanente oltre a diversi giorni di invalidità temporanea.
    Il danneggiato ha l’obbligo di comunicare all’Inail di voler accettare l’offerta dell’assicurazione? O non sussiste nessun danno differenziale in quanto il danneggiato non ha percepito nulla dall’Inail?
    Grazie

    Rispondi
  48. Buonasera,
    due anni fa ho subito un incidente ad itinere, quale terzo trasportato.
    L’Inail ha riconosciuto un’inv. pari a 29%, ora l’assicurazione intende riconoscere solo 22%, non intendendo di avvalorare il punteggio già conclamato dall’Inail.
    Perché dovrei accettare questa differenza?
    Non fa fede quanto stabilito/accertato dall’Inail?
    Come danno differenziale mi viene riconosciuto un importo ridicolo, in quanto l’Inail ha fatto richiesta di rivalsa (all’assicurazione del mezzo sul quale viaggiavo) , sia sulla parte capitale nonché quella del danno biologico.
    Grazie per il gentil riscontro

    Rispondi
    • Per risponderle in maniera più precisa servirebbe :
      1) studiarsi la documentazione
      2) farsi fare una perizia da un medico legale di fiducia
      3) richiedere all’Inail la specifica del punteggio e della valutazione economica.
      In linea generale mi pare anomalo che la compagnia riconosca meno dell’Inail in quanto quest’ultimo valuta solo il danno lavorativo mentre la RCA è una valutazione più ampia. Se i punteggi indicati dovessero essere esatti, previa spiegazione medica, lei non avrebbe diritto, in pratica, ad alcun danno differenziale.
      La cosa però, ripeto, mi pare anomala e va valutata specificatamente.
      Qualora volesse incaricare lo studio ci rendiamo disponibili potendola anche indirizzare da un medico legale qualora non lo avesse.

  49. Buonasera, sono autista nella nettezza urbana e lavoro con operatore sulla pedana dietro il camion. Mentre guidano, l’operatore in pedana, dichiarando che la pedana improvvisamente si è chiusa, è caduto e fratturato i due piedi. Il dipendente è stato sotto infortunio per 3 anni. Ora l’inail ha inviato a me, alla ditta e all’assicurazione una richiesta di risarcimento di oltre 50 mila euro. Ma io non ho nessuna colpa. Posso essere obbligato a pagare io? devo mettermi un avvocato? che devo fare?

    Rispondi
    • Buonasera. Nel corso della mia, ormai, lunga esperienza in materia le posso dire che è più che normale che l’INAIL le richieda il risarcimento danni. Quello che però è da dimostrare è che vi sia responsabilità senza la quale non vi può essere alcun fondamento risarcitorio. Nel caso che mi illustra andrà compreso il perchè la pedana si è chiusa, se sono state rispettate le norme di sicurezza, se l’attrezzature era conforme al TUS ecc. Tutte queste attività sono necessarie per approntare una buona difesa in quanto l’Inail le farà sicuramente una azione giudiziaria citandola in Tribunale. Pertanto avrà necessità di assistenza legale. Qualora lo desiderasse le faccio presente che il mio Studio ed il sottoscritto personalmente ha patrocinato cause in tutta Italia e quindi non vi è alcun limite, qualora volesse, ad incaricarci della questione. Se ciò fosse la invito a scrivermi direttamente ad [email protected] e pianificheremo, per filo e per segno, come procedere. Grazie per averci scritto

  50. Buongiorno
    Ho subito un incidente in itinere a settembre 2020.
    L’Inail mi ha riconosciuto 22% di invalidità con rendita mensile. Il medico legale è arrivato al 30%
    Cosa posso aspettarmi come risarcimento?

    Rispondi
    • Per poterle rispondere bisognerebbe sapere i parametri di calcolo del 22% INAIL. Infatti nel calcolo INAIL non rientra solo il danno fisico ma vi sono altri parametri quali l’anzianità di lavoro, il tempo necessario al pensionamento ecc.
      Con richiesta esplicita l’INAIL comunica tale calcolo e da questo, pertanto, si può evincere quanto, del punteggio dato, sia dipeso dal danno fisico e quanto da altri fattori.
      Una volta conosciuta tale circostanza si potrà fare una differenza tra la valutazione medico legale e quella effettiva INAIL ed arrivare a calcolare il danno differenziale. Solo allora si potrà avere una idea, con le tabelle milanesi, della quantificazione del danno e presupponendo che la quantificazione del medico legale sia oggettiva e reale

  51. Buongiorno.
    Io ho subito un infortunio in itinere che dopo ricorso a inail si è definito in un 17% di invalidità permanente.
    La percentuale raggiunta è dovuta a una somma di infortuni.
    Nella ultimo infortunio (che mi ha fatto raggiungere la rendita) mi è stato riconosciuto un 8% da inail.
    Il problema è : siccome per ultimo infortunio il danno è di un 8% ma ho raggiunto una rendita arrivando a 17%, inail calcola la quantificazione del danno biologico da 11% a 17% dove il punto base vale molto di più che quantificato da 0 a 8%. Mentre l’assicurazione rca paga il danno subito su questo infortunio pur avendo raggiunto rendita e quindi un 8% di IP
    Tutto ciò fa si che non esca differenza dal danno biologico tra il calcolo civilistico e quello dell’ente, lasciando a me solo l’invalidità temporanea.
    Tutto ciò è corretto??

    Rispondi
    • La sua valutazione ritengo sia corretta. Debbo però sottolineare come la valutazione INAIL sia non solo formata dal danno biologico ma anche da altri parametri. Per essere sicuri bisognerebbe richiedere all’INAIL il calcolo della valutazione con le varie voci che compongono il punteggio del’08% questo in quanto è possibile che nel punteggio dell’08% rientrino altri elementi esterni alla mera valutazione del danno biologico

  52. Buonasera,
    Il certificato di chiusura infortunio INAIL rilasciato dal mio medico curante, equivale al certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi richiesto dall’art. 148 cda o me ne devo far fare uno apposito per l’assicurazione?
    Grazie

    Rispondi
  53. buon pomeriggio
    ha avuto un incidente stradale con la mia auto mentre ero in visita da un fornitore.
    Alla persona non ho avuto nessuna lesione, mentre l’auto è da demolire.
    In questo caso è riconosciuto qualcosa dall’inail?
    Grazie

    Rispondi
  54. Buongiorno Gent.mo Avvocato,

    Nel Novembre dello scorso anno ho causato un incidente con colpa a mio carico al 100%. E stata fatta la constatazione amichevole. La persona da me tamponata si è recata in ps ed è stata data una prognosi di qualche giorno.
    Oggi ricevo da parte del l’inail una Azione di Surrogazione ( a me intestata, senza menzionare l’assicurazione) che riporta di voler recuperare le prestazioni previdenziali erogate delle quali sarò comunicata al più presto dell’ammontare.
    Devo essere io a pagare? O la mia assicurazione, che ha risarcito per intero la persona da me tamponata?
    Non vi sono possibilità che si possa andare per vie legali, corretto?
    Attendo sue,
    La ringrazionmolto

    Rispondi
    • Premetto che l’inail ha diritto, ai sensi dell’art. 1916 c.c. a rivalersi sul responsabile in caso di sinistro. In caso di sinistro è obbligo dell’assicurato comunicare alla compagnia assicurativa che dovrà risarcire se interverrà l’Inail in quanto infortunio in itinere o meno. Nel caso in cui tale comunicazione non venga fatta l’assicurazione non pagherà l’Inail che si rivarrà direttamente sul responsabile. Quindi probabilmente nel suo caso di deve essere stato un disguido da parte della compagnia assicurativa che probabilmente o non è stata comunicata all’Inail o non è stata notiziata del fatto che il sinistro era in itinere per il danneggiato.
      Quello che deve fare è recarsi alla compagnia con la lettera dell’Inail e notiziarla della lettera ricevuta affinché possa provvedere direttamente alla liquidazione Inail.

  55. Buonasera avvocato mio marito è stato investito a lavoro da un muletto risultato frattura scomposta esposta pluriframmentaria brutta frattura hanno dovuto mettere un fissatore esterno da portare sui sette mesi nel migliori dei casi altrimenti dovrà fare altro intervento ( ne ha già subiti due operazioni),il collega che guidava il muletto non ha rispettato le norme di sicurezza.Ora mi chiedo dovrà pagare solo Inail o anche l’assicurazione RC aziendale? Posso denunciare l’assicurazione del muletto per il risarcimento danno biologico differenziale oppure devo prima aspettare che mio marito guarisca?

    Rispondi
    • Intanto faccia la denuncia alla alla RC aziendale. Poi per la quantificazione del danno, anche differenziale, si dovrà attendere la guarigione. Non escluderei anche una azione penale per lesioni colpose.

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