Il Gip del Tribunale di Lucca ha ritenuto non accogliere l’eccezione di “non indipendenza” avanzata nel corso dell’udienza per l’incidente probatorio per la strage di
Viareggio, nei riguardi dell’ing. Licciardello e nonostante questi avesse pacificamente ammesso di prendere denaro per i propri incarichi dalle FS, i cui amministratori sono indagati nel suddetto procedimento, in quanto costui non si troverebbe in una condizione di sudditanza psicologica.
Leggendo la definizione che il dizionario Devoto –Oli da di sudditanza si evince che questa è il “ rapporto di dipendenza che sussiste tra lo stato e gli individui che dipendono da esso; quanto tale rapporto sia considerato in funzione di poteri e di doveri che il diritto internazionale prevede per lo stato stesso rispetto ad altri stati, si parla di sudditanza internazionale. Genericamente. Subalternità, dipendenza”.
Queste due ultime definizioni sono quelle che possono calzare al caso nostro.
Ora, se escludiamo casi limite come una sudditanza psicologica che può avere un padre padrone all’interno di un ambito familiare dove vige la legge della violenza, se prescindiamo dal timore che alcuni popoli avevano per i loro dittatori o da quel legame che all’interno di una organizzazione mafiosa un picciotto può avere nei confronti del padrino, è ovvio che questa sudditanza, nella quotidianità civile, bisogna andarla a cercare altrove.
Sempre leggendo dal dizionario Devoto –Oli la dipendenza è psicologica quando vi è “ l’incapacità di fare a meno di una persona oppure il bisogno incoercibile di un farmaco o di una sostanza: d.farmacologica”. Siamo quindi in casi che esulano da rapporti “normali” e che prevedono comunque una qualche forma di patologia.
Come si può ipotizzare minimamente che un perito possa essere dichiarato incompatibile solo se si trova in una situazione patologica?
E’ ovvio che se si deve parlare di dipendenza si deve far riferimento al caso in cui un soggetto sia comunque “legato” ad una parte e, chi è più legato di colui che prende il pane quotidiano da un soggetto che lo retribuisce economicamente?
Tra l’altro non è un caso che nei rapporti di lavoro si parli di “dipendente” non in quanto questi è in uno stato psicologico di sudditanza, soggiogato dal datore di lavoro, ma in quanto “dipende” da costui per il suo sostentamento.
Ma allora ci si domanda perché l’ing. Licciardello non sia stato dichiarato incompatibile nonostante prenda soldi dalle FS , indipendentemente che poi li prenda in maniera diretta o indiretta.
Il problema a mio avviso sta a monte e cioè in un’Italia dove si da troppa facoltà interpretativa ai giudici con leggi poco chiare e quelle poche che vi sono con possibilità da parte di un giudicante di rivoltarle completamente con la propria personale interpretazione. Non è un caso che una questione proposta davanti a due giudici diversi abbia due soluzioni diverse.
Se continuiamo ad andare avanti in questo modo (sole all’orizzonte per ora non ne vediamo) come possiamo ritenerci appartenenti ad uno Stato che ci tassa in continuazione ma che non riesce minimamente neppure ad avvicinarsi ad un ideale di giustizia nei propri Tribunali?
Se non ci riesce in un caso come questo dove sono morte 32 persone e dove la responsabilità delle FS la vedrebbe anche un bambino, siamo proprio alla frutta!
Qualcuno ha detto che uno stato civile è quello con poche leggi, chiare e semplici.