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L’autostrada è responsabile per la presenza di animali sulla careggiata?

La società autostrade risponde per responsabilità oggettiva nel caso di presenza di animali sulla carreggiata. Infatti, essendo l’autostrada delimitata da una rete protettiva la presenza di un animale sulla carreggiata non può essere ricondotta alla fattispecie del caso fortuito. La responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c. c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo: perché essa possa configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, fatta salva la prova del caso fortuito. Ove non sia applicabile l’art. 2051 c. c. l’ente proprietario della strada risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’art. 2043 c. c., ma, in questo caso, grava sul danneggiato l’onere della prova circa l’anomalia del bene. La Cassazione ha specificato come la responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c. c. prescinde dall’accertamento della negligenza e/o colpevolezza del custode nonché dalla pericolosità del bene. Inoltre il custode, responsabile ai sensi della citata norma codicistica, non è necessariamente il proprietario ma l’individuo che governa le modalità d’uso e di conservazione del bene. Da ciò ne consegue che nelle particolari ipotesi in cui il bene sia così esteso e l’utilizzo da parte degli utenti generalizzato da rendere il controllo impossibile non trova applicazione l’art. 2051 c. c. ( è il classico caso della persona che cade in una buca e fa causa al Comune : deve dimostrare la non prevedibilità e la non visibilità dell’insidia non potendo limitarsi a citare il Comune e a ritenerlo responsabile per il solo fatto di essere proprietario del fondo stradale). Con riferimento ai beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all’estensione delle strade ma anche delle loro caratteristiche (posizione, dotazioni, sistemi di assistenza) ferma restando la ravvisabilità della custodia per gli snodi autostradali. In tali casi la responsabilità del custode è esclusa unicamente dal caso fortuito, spettando al danneggiato il solo onere di provare il collegamento fra il bene e il danno patito. Qualora non trovi applicazione tale disposizione il danneggiato può trovare conforto nell’art. 2043 c. c. ma, in tal caso, sarà compito del precitato dimostrare l’anomalia del bene idoneo a configurare il fatto colposo del custode, posto che, nel difetto, le pretese di questi non potranno essere accolte. Nel caso concreto la Corte di legittimità, ritenendo applicabile l’art. 2051 c. c., ha cassato la decisione di merito sostenendo che, dimostrata la presenza dell’animale sull’autostrada, è onere del custode provare il fatto estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo a interrompere il nesso causale (ad esempio taglio della rete protettiva che non è stato possibile riparare tempestivamente).

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