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Lo stalking oltrepassa le soglie del condominio

Deve essere punito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 612 bis c.p. chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia. Invero, la Cassazione, con sentenza 25 maggio 2011, n. 20895 respinge il ricorso presentato da un soggetto affetto da sindrome maniacale, stabilendo che ai fini della configurazione del reato di stalking non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della stessa persona. La peculiarità della condotta criminosa consiste nella ripetizione di atti qualificati persecutori, in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore che a sua volta assorbe le condotte di molestia o minaccia che ne costituiscono il sostrato. Secondo i giudici della S.C. la minaccia rivolta nei confronti di una sola persona può coinvolgerne altre o, in ogni caso, costituire molestia, come nella ipotesi di chi minacci “d’abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro”. I Giudice asseriscono che sia “ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza turbamento in entrambe”. Secondo quanto precisato nella sentenza de qua deve essere presa in considerazione anche l’ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori. Ai fini di una condanna, quindi, è sufficiente che qualcuno ponga in essere atti persecutori in modo da cagionare un perdurante stato di paura o, comunque, un fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime, o ancora la costrizione al cambiamento delle proprie abitudini di vita. Seguendo tale ragionamento la Suprema Corte con la decisione in oggetto ha confermato la sentenza della Corte di Appello del giugno 2010 che aveva condannato il condomino per il reato di stalking.

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