Il lavoratore può farsi anticipare dal datore di lavoro il TFR in alcune ipotesi previste dalla legge. Ma, poniamo il caso in cui il lavoratore prenda l’anticipo sul TFR e lo utilizzi per altri scopi diversi da quelli previsti dalla legge oppure non lo utilizzi affatto, cosa succede?
La richiesta del lavoratore all’anticipo del TFR deve essere giustificata da esigenze del lavoratore di particolare priorità.
Come ben noto il TFR è una somma che viene accantonata, a favore del lavoratore, da parte del datore di lavoro e che quest’ultimo, alla fine del rapporto, è obbligato a versare.
Il problema che ci poniamo è se il lavoratore che utilizzi l’anticipo del TFR per motivi di non particolare priorità dichiarati falsamente al datore al fine di ottenere la richiesta avanzata, sia suscettibile di licenziamento o meno.
Il dipendente, infatti, può essere licenziato o per motivi economici dipendenti dall’azienda in cui lavora giusta causa oggettiva) oppure a causa del suo comportamento.
Poiché l’utilizzo del TFR in maniera diversa da quello prospettato non può essere comunque equiparato ad un comportamento scorretto sul luogo del lavoro, la Cassazione ha escluso che, in questo caso, il lavoratore possa venir licenziato ( sentenza 1827/2007). La corrispondenza tra l’utilizzo delle somme e i motivi per cui l’anticipo è stato concesso costituisce un fatto estraneo all’esecuzione degli obblighi contrattuali e lavorativi del lavoratore e detto comportamento non può ravvisare una ipotesi di inadempimento.
Non si potrebbe escludere però, d’altro canto, che la fiducia nel rapporto di lavoro verrebbe comunque meno qualora il datore di lavoro venisse a sapere che quanto gli è stato riferito ai fini della richiesta di anticipo in realtà non corrisponde al vero: ciò non porterebbe all’immediato licenziamento, come abbiamo appena visto ma, sicuramente metterebbe in pericolo il posto di lavoro nel futuro.



