Da anni associazioni si battono per la chiusura dei circhi perchè non si può nascondere che all’interno gli animali non facciano certo una bella vita. Come tutte le cose non si può certamente generalizzare ma ovviamente non si può nemmeno chiudere un occhio dinanzi all’evidenza. La Cassazione con sentenza n. 11606 del 28 marzo 2012 ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Pistoia con cui assolveva il proprietario del circo dal reato di maltrattamenti di animali.
Al proprietario, infatti, erano state riscontrate delle condotte omissive e specificamente una incuria nell’accudimento degli animali che aveva comportato loro lesioni, sofferenza e precarietà dello stato di salute. La particolarità del caso sta anche che in alcuni volatili era stata riscontrata persino una lesione psicofisica per essere stati sottoposti a spettacoli in condizioni incompatibili alla loro natura. La Cassazione ha ritenuto che ” la valutazione sullo stato di benessere dell’animale deve, in ogni caso, essere effettuata in modo globale, da paersonale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legale a singoli animali che, sebbene possano portare a una parziale scostamento dei requisiti stabiliti, non compromettano il benessere dell’animale, con la conseguenza che il mancato rispetto di uno o più dei requisiti non integra automaticamente il reato di maltrattamento, la cui valutazione la Commissione rimette al personale qualificato e incaricato dall’Autorità competente, richiamando la legge 189/04″. La Corte ha quindi ritenuto che nel caso in esame vi sia ampiamente possibilità di applicare l’art. 544 bis e ss. cp e pertanto ha ritenuto rimettere gli atti al giudice di primo grado che ovviamente non mancherà nel comminare una giusta condanna.