Per ottenere la risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa, non basta essere intestatari al PRA dell’auto guasta: l’azione è concessa all’acquirente e non all’attuale proprietario della vettura.Per ottenere la risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa, non basta essere intestatari al PRA dell’auto guasta: l’azione è concessa all’acquirente e non all’attuale proprietario della vettura. Ad affermarlo è la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5732, depositata il 10 marzo scorso. Genoveffa ( nome ovviamente di fantasia) acquistava un’auto usata; nel viaggio di ritorno si accorgeva, però, che la macchina emetteva degli strani rumori. La donna , denunciava subito i vizi e portava a riparare l’auto, purtroppo senza successo. Sentendosi beffata, Genoveffa conveniva in giudizio il carrozziere, venditore della macchina usata, per ottenere la risoluzione del contratto di vendita dell’autovettura, perché affetta da vizi e la conseguente condanna del convenuto alla restituzione del prezzo e del risarcimento danni ex art. 1494 c.c..Il Tribunale accoglieva la domanda di Genoveffa ,dichiarando risolto il contratto di compravendita e condannando il venditore a restituire il prezzo dell’autovettura e a risarcire il danno subito dalla donna. Tale pronuncia veniva confermata anche in secondo grado. Il carrozziere però ricorreva in Cassazione che dava torto alla nostra Genoveffa.Per quale motivo?La Cassazione riferisce che i giudici di merito hanno errato nel ritenere la nostra Genoveffa legittimata a proporre l’azione di risoluzione del contratto di vendita per i vizi della cosa, per il solo fatto che la stessa risultava intestataria dell’auto al P.R.A.: la Corte avrebbe dovuto – e non lo ha fatto – accertare, non tanto a chi appartenesse, in proprietà, l’autoveicolo, ma se la donna fosse effettivamente l’acquirente dell’autoveicolo, posto che l’azione per vizi della cosa è concessa all’acquirente e non all’attuale proprietario dell’auto.Gli Ermellini evidenziano come la normativa ex artt. 1490-1492 c.c. preveda l’obbligo del venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Non solo. Viene attribuito al compratore il diritto di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero, la riduzione del prezzo così che, legittimato attivo a proporre, a sua scelta, una delle due azioni, sarà l’acquirente, che dovrà provare di essere proprietario al momento in cui propone l’azione. Invece, legittimato passivo sarà il venditore che potrà esimersi dall’obbligo di garanzia dimostrando di non essere il venditore. Nel caso in esame Genoveffa aveva dato per scontato di essere stata lei l’acquirente del mezzo dal carrozziere e di non averla, a sua volta, comprato da un terzo . La Cassazione non ha ritenuto, però, scontata tale circostanza ma anzi ha ritenuto che la stessa dovesse essere alla base della domanda e se non provata, come nel caso nostro, avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda.Genoveffa quindi non solo si è dovuta tenere l’auto veramente usata ma è stata condannata per la soccombenza del giudizio



