La Corte di Cassazione con la sentenza 17451 del 05 maggio 2011 ha stabilito che il giubbotto retroriflettente deve essere conservato e indossato all’interno dell’abitacolo. Diversamente l’utente che in autostrada è costretto per una avaria a scendere dal veicolo e viene investito da un altro mezzo può essere ritenuto responsabile in parte del sinistro.Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un veicolo che sbandando sull’autostrada Firenze mare si era fermato in mezzo alla corsia di sorpasso. Nonostante le luci di emergenza attivate è poi subentrato un veicolo che ha tamponato il mezzo in panne procurando gravi ferite anche alle persone trasportate che nel frattempo erano scese per indossare il giubbotto rifrangente. Contro la conseguente condanna per lesioni colpose del conducente del veicolo che ha tamponato il mezzo fermo in mezzo all’autostrada l’interessato ha proposto ricorso in cassazione evidenziando la negligenza degli infortunati e il loro concorso nella gravità dell’evento.Gli Ermellini hanno accolto le censure sottolineando come le parti offese abbiano omesso di rendersi pienamente visibili indossando i sistemi di sicurezza prima di scendere dal veicolo. Infatti il giubbotto riflettente deve essere conservato all’interno dell’abitacolo dell’autovettura in quanto «l’utilizzazione di detto dispositivo deve avvenire allorché il veicolo sia fermo sulla carreggiata in situazione di scarsa visibilità e gli occupanti dell’auto siano costretti a scendere sulla strada; con la conseguenza che il giubbotto deve essere indossato necessariamente all’interno dell’autovettura».
Quanto può costare ad un automobilista non mettere il giubbotto retroriflettente?

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