Commissione di massimo scoperto nulla se non pattuita.

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Se la banca non ha stabilito la commissione di massimo scoperto con patto ad hoc ivi compresa l’indicazione del calcolo, detta commissione è nulla. Infatti la clausola che lega il cliente alla banca dove la commissione è un ulteriore elemento di retribuzione per la banca in aggiunta agli interessi applicati, non trovando la sua fonte in una normativa ad hoc deve essere fonte di natura contrattuale. Ed è così che il correntista ha diritto alla ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 c.c. di quanto la banca ha percepito per interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Quest’ultima è da considerarsi, infatti, un costo a tutti gli effetti e quindi remunerazione per l’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo e ciò indipendentemente dal suo utilizzo. Come tale deve essere pattuita a tutti gli effetti. Da considerare poi però che molte sentenze hanno dichiarato la CMS illegittima per mancanza del nesso causale. Quindi anche se pattuita regolarmente – cosa che spesso non viene comunque fatta – sarebbe comunque aperta la questione sulla legittimità della stessa e ciò a sfavore dell’intermediario.
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