Riteniamo che la CTU dovrebbe nel proprio quesito tener presente: Con riferimento all’impugnato contratto di finanziamento: a) Relativamente all’accertamento del tasso usurario. 1. Verificare al momento della pattuizione contrattuale ( atto notarile o scrittura privata, per i chirografi) il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell’Economia e della Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto. 2. Calcolare al momento della pattuizione contrattuale ( atto notarile o scrittura privata, per i chirografi) il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG ( o ISC) includendo nella stesa commissioni, remunerazioni o qualsiasi titolo ( inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediario) e spese ( anche quelle notarili e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonchè il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto; 3. Nell’ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell’intero mutuo espungendo tutti gli interessi ( art. 1815 coma 3 c.c.) , competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle vari rate del finanziamento secondo l’originario piano di ammortamento ( ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall’altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all’erogazione del finanziamento ( spese notarili di , di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta ecc) versati e non dovuti; 4. Nell’ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, determinare se al momento della revoca del beneficio del termine ( art. 1186 c.c) il cliente fosse a debito o a credito ( tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno essere imputate a capitale ) rispetto al capitale estinto e previsto ( sono a quel momento – data di decadenza del beneficio) dal piano di ammortamento sottoscritto con l’istituto di credito; b) Relativamente alla verifica della applicazione della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento. 1. Verificare al momento della pattuizione contrattuale ( atto notarile o scrittura privata, per i chirografi) il tasso indicato nell’atto, procedendo poi alla realizzazione del piano di ammortamento utilizzando la formula dell’interesse semplice, ovvero senza alcuna capitalizzazione ( il tasso indicato in contratto deve corrispondere a quello effettivo utilizzato per lo sviluppo del piano di ammortamento); 2. Nell’ipotesi che detto ricalcolo evidenzi delle rate più ridotte, evidenziando l’uso di capitalizzazione composta occulta nel calcolo originario ed un incertezza nella determinazione del tasso ultralegale, ricalcolare il tasso contrattuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1284 c.c. nei casi di indeterminatezza del tasso e sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; adeguando il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi ( rilevazione del tasso legale ad inizio periodo); calcolare il debito residuo( seguendo i criteri di cui ai punti) alla data di estinzione naturale del contratto tenuto conto dei versamento pro tempore effettuati; c) Relativamente alla nullità del negozio derivante dalla violazione dell’art.2 lett ca e dell’art. 3 della legge 287 del 10/10/90 – norme per la tutela della concorrenza e del marcato – ANTITRUST – stabilisce all’art. 2 ( intese restrittive della libertà di concorrenza). Nell’ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria preveda per la determinazione del tasso dovuto dal cliente alla banca il tasso di interesse Libor o Euribor , effettuare il ricalcolo dell’intero mutuo espungendo tutti gli interessi e competenze bancarie ( ad esclusione dello spread se previsto contrattualmente) ( cfr art. 2 lettera a ed art. 3 della legge 287 del 10 ottobre 1990 – “ Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”) procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l’originario piano di ammortamento ( ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall’altro procedendo alla quantificazione degli interessi versati e non dovuti.
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