Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.
E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?
Spiare la propria ex collocando il cellulare nella vettura della stessa non costituisce interferenza illecita nella vita privata. L’art. 615 bis cp “interferenze illecite nella vita privata” non si applica nel caso in cui un soggetto abbia collocato un cellulare nella vettura della propria ex al fine di avere notizie sulla stessa.