Corso autotrasportatori

Corso autotrasportatoriOgni anno la CNA di Lucca,Viareggio, Pietrasanta organizza corsi per gli autotrasportatori ove la materia giuridica viene trattata dall’Avv. Fabrizio Bartolini.

Questa sezione è diretta principalmente a chi ha tenuto il corso e dovrà sostenere l’esame o a chi ha intenzione di parteciparvi in futuro.

Chi invece vorrà avere una nozione del contratto di trasporto terrestre e delle problematiche ad esso sottese troverà in queste pagine spunti per ulteriori approfondimenti.

 

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Elementi di diritto civile e cenni sul contratto in generale

Di seguito troverete le caratteristiche principali delle diverse tipologie di contratti, applicabili in genere a ogni tipo di contratto.

 I soggetti di diritto

Sono considerati soggetti di diritto nell’ordinamento italiano le persone fisiche e quelle giuridiche. Per le persone fisiche il luogo di stabilimento viene detto sede, per quelle giuridiche residenza o residenza normale a seconda che indichi la dimora abituale o il luogo dove si risiede per un minimo di 185 giorni l’anno.

Le persone fisiche quali soggetti di diritto

Per persone fisiche, si intende ogni essere umano nell’arco della vita che abbia siacapacità giuridica che capacità di agire.

La capacità giuridica viene acquisita alla nascita e raggiunta completamente con il compimento dei diciotto anni ed indica l’attitudine a divenire soggetto dei diritti e dei doveri. Questa capacità viene identificata con la respirazione pertanto il diritto riguarderà anche un bambino che deve ancora nascere. La capacità di agire viene conseguita con la maggiore età, prima il minore è sottoposto alla potestà genitoriale, ma già al compimento del sedicesimo anno può ottenere l’emancipazione (dopo una sentenza del tribunale) e la capacità di lavoro. la capacità di agire può comunque essere interdetta o limitata in presenza di infermità mentale o condanna penale.L’infermità mentale si ha quando il soggetto viene dichiarato impossibilitato a provvedere da solo ai propri interessi. Il tribunale, su richiesta dei genitori, può emettere un decreto di Interdizione Giudiziale che prevede la nomina di un tutore, che provveda ad operare per conto della persona interdetta, oppure un curatore nominato dall’Istituto dell’Inabilitazione (nei casi meno gravi) che lo affianchi. La condanna penale. In caso di condanna penale subita per motivi molto gravi, la legge prevede che al condannato venga data l’interdizione legale venga tolta cioè la facoltà di agire.

Le persone giuridiche quali soggetti del diritto

Con il termine persone giuridiche si intendono le unità organiche che tendono ad uno scopo preciso che sia lecito collettivo e determinato. Una persona giuridica viene costituita dopo un atto costitutivo in cui vengono determinati, oltre alla finalità, anche l’anno, il patrimonio, il temine e la denominazione. Questo atto può essere unilaterale, bilaterale o plurilaterale.Lo statuto ne indica la struttura e ne individua i poteri degli organi che la costituiscono, mentre il riconoscimento è l’atto attraverso il quale lo Stato attribuisce la personalità giuridiche. Occorre specificare che le personalità giuridiche possono essere pubbliche (Stato, Regioni, Provincie, Comuni ed altri enti) o private (Associazioni, siano esse culturali, sportive, religiose ecc o Fondazioni, come alcuni ospedali, opere pie ecc). Responsabili per possibili illeciti delle persone giuridiche sono organi preposti allo svolgimento delle funzioni per conto delle persone giuridiche stesse e quasi sempre sono persone fisiche. Le persone giuridiche possono ovviamente estinguersi o trasformarsi qualora non siano più in grado di perseguire lo scopo cui erano preposte o per volere dell’autorità governativa.

Nozione di contratto

Per contratto si intende un accordo stipulato tra due o più parti e conta di una struttura che lo vede unilaterale (dove è coinvolta un’unica parte è il caso delle donazioni, dei mandati, delle fidejussioni ecc); bilaterale dove vengono prese in considerazioni due pari con diritti e doveri reciproci (come la compravendita, i contratti di trasporto, di locazione ecc) o plurilaterali dove le parti coinvolte sono più di due. 

Requisiti del contratto

Affinché si possa parlare di contratto ed essere considerato valido ed efficacie dovremo avere alcuni precisi requisiti che sono:l’accordo (ovvero la volontà di tutte le parti nei confronti di un obiettivo comune) che può essere espresso (manifestato esteriormente a gesti o parole) o tacito (quando è evidente la volontà di chiudere il contratto, come nel caso dell’acquisto di carburante ad un distributore self-service). Il secondo requisito è la causa ovvero il fine, l’interesse, che tutte le parti intendono perseguire a patto che sia socialmente apprezzabile e rilevante giuridicamente, la legge prevede infatti una autonomia contrattuale solo in questo specifico caso. Con la parola oggetto si indica invece la materia del contratto, l’oggetto su cui verte e gli impegni che le varie parti si assumono in merito. L’oggetto deve essere attuabile quindi possibile, non andare contro l’ordine pubblico, né contro le norme imperative, né tantomeno al buoncostume quindi lecito e deve essere espresso secondo una determinata forma che può essere libera o ben precisa a seconda del tipo di contratto. In alcuni casi è richiesta la scrittura privata o l’atto pubblici che hanno determinati parametri. 

Classificazione dei contratti

I contratti possono essere :

– A titolo oneroso ovvero quando ogni parte coinvolta ha sia obblighi che diritti.
– A titolo gratuito quando a trarne vantaggio è una sola parte.

-A prestazioni corrispettive o sinallagmatici quando le prestazioni (a titolo oneroso) delle singole parti sono reciproche come nel caso di compravendita.- Associativicontratti sempre a titolo oneroso dove a trarre profitto dal contratto sono tutte le parti in gioco come nei consorzi.

– Reali (è il caso del comodato, del deposito, del mutuo) quando oltre all’accordo comune deve esserci la consegna dell’oggetto in questione alla controparte.

– Ad effetti meramente obbligatori (come assicurazioni e mandati) che prevedono solo obbligazioni per una o tutte le parti.

– Ad effetti traslativi e con efficacia reale (compravendita) dove gli effetti obbligatori ricadono anche nei confronti di terzi.

– Commutativi in cui le prestazioni vengono accordate in precedenz
– Nominati o tipici sono quelli in cui la volontà privata è quella di determinare l’attuazione concreta delle norme obbligatorie

– Innominati o atipici quando appartiene a più di una di queste categorie (come nel caso dei contratti obbligatori e reali nello stesso tempo) non avendo una precisa espressione nella legge.

Nullità del contratto 

Un contratto può essere definito nullo in termini di legge per mancanza di un requisito o se contravviene all’ordine pubblico, alle norme imperative e al buon costume. Quando è nullo (per intero, quindi totale o parziale se solo una parte è definita tale) non produce effetti fin dalla sua stipulazione e può essere convertito in un altro contratto. 

L’annullabilità del contratto 

Un contratto può essere annullato, la legge infatti interviene nel caso in cui il contraente al momento della stipulazione è stato tratto in inganno, o è stato vittima di coercizione. L’annullamento si prescrive in cinque anni, nel caso in cui l’annullabilità del contratto sia determinata dall’incapacità legale o dal vizio del consenso il termine coincide con la fine dello stato di interdizione, oppure negli altri casi decorre dalla fine del contratto.

Frequenti vizi del consenso:Errore vizio si ha quando ci troviamo in presenza di una rappresentazione fallace della realtà in cui il soggetto è stato tratto in inganno o sviato.L’ Errore ostativo (che riguarda la trasmissione della volontà espressa in modo corretto) può essere tutelato se ritenuto riconoscibile o essenziale. Riconoscibile quando una persona di normale diligenza è nella posizione di capire la falsa rappresentazione della controparte; essenziale che dopo una valutazione oggettiva ha per il contraente un’importanza fondamentale.

In caso di violenza quando un contratto viene fatto sottoscrivere sotto minaccia, fisica o morale nei confronti del contraente, di altri o dei suoi beni.

Il dolo si ha quando una persona viene indotta a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe sottoscritto mediante inganno. 

La rescindibilità

Quando una persona viene è costretta a stipulare un contratto in seguito ad uno stato di necessità o pericolo e per questo ha accettato condizioni inique, può essere invalidato mediante la rescindibilità entro un anno dalla stipulazione. Un contratto che è stato rescisso non può essere in seguito convalidato, e rimane in essere, come quello annullabile fino alla sentenza di cessazione. 

Risoluzione del contratto

Un contratto si dice risolubile quando non può adempiere alle richieste di chi l’ha stipulato. I motivi del mancato adempimento sono detti ‘circostanze sopravvenute’ e possono dipendere da cause esterne o dall’atteggiamento di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti e il ritorno alla condizione originaria del patrimonio.Quando una delle due parti non adempie agli obblighi concordati, l’altra parte può fare appello alla risoluzione e il contratto va in contro così all’inadempimento.

Alcuni contratti tipici che interessano il settore

Contratto di trasporto delle merci, di viaggiatori, di spedizione, di appalto dei servizi di trasporto, di appalto, di compravendita, di locazione di immobili, di deposito, di mandato, di comodato.

Contratto di appalto 

Si ha quando dietro retribuzione viene realizzata una prestazione o un’opera per la quale il contraente si assume il rischio e utilizza mezzi propri e in cui l’appaltatore si assume il rischio di gestione, diversamente dal contratto d’opera in cui i mezzi e la materia necessaria sono fornite dall’appaltatore. 

Contratto di compravendita

Riguarda il passaggio di proprietà di una cosa materiale o immateriale in cambio di denaro. A carattere oneroso, trasferisce il diritto da venditore a compratore mediante permuta (quando non c’è il prezzo), donazione (quando non c’è un corrispettivo) o mutuo (quando c’è l’obbligo di ridare quanto ricevuto).

Gli obblighi del venditore sono: consegna (della cosa) e garanzia (da evizione e vizi).

Si ha evizione quando la cosa venduta non apparteneva al venditore ma ad una terza persona, oppure ne possedeva solo una parte o ancora il valore di questa cosa era diminuito perché gravato da diritti. Una pronuncia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di terzi, priva il compratore del diritto sulla cosa acquistata. Nel caso in cui l’evizione si compia con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo, il venditore è obbligato a restituire quanto pagato, rimborsare le spese e risarcire i danni eventuali.

Il venditore deve assicurare che il bene venduto non sia soggetto a vizi che ne impediscano l’uso a cui è destinato oppure ne diminuiscano il valore in modo sostanziale. Diversamente dall’evizione che concerne la situazione giuridica del bene, i vizi riguardano la cosa nella sua entità materiale. Chi compra un bene viziato, ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del suo prezzo a seconda della minore utilità che offre. 

Contratto di locazione/affitto

Il contratto di locazione obbliga una parte ad impegnarsi a concedere a un’altra il godimento di un bene, mobile o immobile, per uno specifico periodo di tempo dietro il pagamento di un determinato corrispettivo. I soggetti di questo contratto sono illocatore (colui che dà in locazione il bene) e il locatario o conduttore (l’inquilino che occupa l’immobile).

Gli immobili locati possono essere adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso (uffici, fondi commerciali, box, autorimesse non destinati ad abitazione…) I contratti di locazione orali non sono validi e per questo devono essere necessariamente scritti. La durata minima per un contratto di immobile ad uso abitativo è di 4 anni, ad uso commerciale , industriale, artigianale… è di 6 anni, ad uso alberghiero 9 anni.

Si parla di affitto, quando il contratto riguarda il godimento di una cosa produttiva(mobile o immobile). L’affittuario, che gode dei frutti e delle utilità derivanti dalla cosa, deve gestirla in conformità della sua destinazione produttiva ed economica. Il locatore può in ogni momento verificare che l’affittuario rispetti gli obblighi sottoscritti con il contratto di affitto. Inoltre non è possibile per l’affittuario subaffittare il bene, senza il permesso del locatore.

Contratto di deposito 

Con questo tipo di contratto una parte si impegna a custodire un bene mobileappartenente all’altra parte, con l’obbligo di restituirlo in natura (custodire per restituire)

Contratto di mandato 

Con il mandato una parte (mandatario) si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte (mandante). Quando il mandatario ha il potere di impegnate direttamente il mandate si ha un contratto con rappresentanza, quando invece non ha il potere di impegnarlo direttamente, si ha il mandato senza rappresentanza. Il mandato è speciale se viene conferito solo per singoli atti, mentre ègenerale se riguarda tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Contratto di comodato

È il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene, mobile o immobile, perché se ne serva per un determinato periodo o per un uso specifico, assumendo l’obbligo di restituirlo alla scadenza del termine stabilito. Caratteristica essenziale del comodato è di essere essenzialmente gratuito.

Il comodatario deve conservare la cosa con la diligenza di un padre di famiglia; non può servirsene per uno scopo diverso rispetto a quello definito nel contratto; non può concedere a terzi il godimento del bene a meno che il comodante non sia consensuale. Qualora il comodatario non rispetti gli obblighi del contratto, il comodante hai il diritto di richiedere immediatamente indietro la cosa e pretendere che gli vengano risarciti i danno.

Inoltre il comodatario è responsabile se, per un caso fortuito, la cosa perisce e lui, pur avendone la possibilità, non l’ha sostituita con una cosa propria; è anche responsabile qualora non risponda del deterioramento della cosa per l’uso. Infine, il comodatario ha l’obbligo di restituire la cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine o di usi, quando se ne è servito in conformità ai patti contrattuali oppure quando il comodante ne richiede la restituzione immediata per un urgente e imprevisto bisogno.

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