Diritto Bancario

Lo Studio offre consulenza ed assistenza in diritto bancario avvalendosi di periti convenzionati per la redazione di perizie econometriche a costi bassissimi.

A differenza di molte società che operano nel settore e che propongono i loro servizi di porta in porta che, a nostro modesto avviso è sempre meglio diffidare, offriamo trasparenza nei servizi e costi consigliando il cliente anche nel caso in cui la strada migliore non sia quella di far battaglia alla banca ma di trovare una soluzione stragiudiziale con la stessa. Spesso infatti si rivolgono a noi clienti, siano essi aziende o privati, che si sono trovati in difficoltà a causa delle banche e vogliono a tutti i costi far battaglia a queste ultime. A volte, però, questa non è la soluzione migliore per affrontare la problematica e quindi bisogna esaminare attentamente tutta la documentazione bancaria e la situazione in essere prima di poter dare una valutazione nell’esclusivo interesse del cliente.

Molte società, invece, propongono ad ogni costo ai propri clienti cause che portano al fallimento della azienda quando, ad esempio, la stessa lavora ancora con la banca e facendogli causa questa chiede il rientro del fido. Una valutazione di questo tipo viene fatta solo perché spesso il cliente vittima di usura bancaria è fonte di speculazione sia in quanto necessità di perizie che vengono propinate a costi elevatissimi (anche € 35.000 l’una) sia perché si promette risultati impossibili da raggiungere con un pagamento in percentuale sul ricavato. Il fatto che si chieda una percentuale sul ricavato, una volta che il cliente ha pagato cifre profumate per le perizie, non deve rassicurare il cliente in quanto la società ha già guadagnato con la perizia.

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Ebbene tutto questo noi non lo facciamo, ma operiamo sempre nell’esclusivo interesse del cliente anche sconsigliando la via giudiziaria nel caso specifico; operiamo altresì con estrema trasparenza di costi e con perizie che solo grazie ad una convenzione con il nostro studio possono essere offerte ad euro 1200,00 ciascuna: ovviamente prima si verificherà il conto corrente o il mutuo con una preanalisi!

"È un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina”

Ma di cosa parliamo quando affrontiamo il tema di lotta alle banche?

Le Banche detengono privilegi normativi immensi.

Possono chiedere il rientro immediato delle esposizioni, segnalare il correntista alla Centrale dei Rischi della (propria) Banca d’Italia in maniera unilaterale e discrezionale e promuovere Decreti Ingiuntivi sulla base della dichiarazione di un proprio dirigente.
I rapporti tra le Banche e le Aziende sono caratterizzati dalla forza prevaricatrice – spesso di abuso – che, il soggetto, economicamente forte e tecnicamente preparato, impone ai propri utenti.

È allora indispensabile disporre degli strumenti che consentano, anche alle Aziende, di comprendere come siano stati gestiti i rapporti di credito e quali possano essere le modalità più adeguate per fronteggiare al meglio eventuali situazioni di criticità.
Oltre a difendersi da eventuali azioni pregiudizievoli promosse dalle banche, la vittima bancaria potrà valutare, qualora ve ne siano i presupposti, procedimenti di recupero delle somme conseguite indebitamente.

Per raggiungere detti risultati non ci sono ricette precostituite che possano andar bene per tutti, essendo ciascuna Azienda del tutto originale rispetto ad un’altra. Ciò richiede uno studio particolareggiato dei rapporti al fine di pervenire ad una valutazione personalizzata ed allo studio della migliore strategia da adottare.

Che cos’è l’ anatocismo?

Per anatocismo si intende quella particolare capitalizzazione degli interessi sul capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di interessi (c.d. interesse composto). Tale prassi determina una crescita esponenziale del debito, con aggravio dell’onerosità rispetto all’applicazione di un c.d. interesse semplice per periodi inferiori all’anno. Il debitore cui venisse applicato l’anatocismo, infatti, si vedrebbe costretto a pagare, oltre al capitale e agli interessi pattuiti al momento della stipulazione del contratto, anche degli ulteriori interessi applicati agli interessi scaduti!
Tale fenomeno è preso in considerazione dal nostro codice civile (art. 1283 c.c.) il quale stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Tuttavia, la frase “in mancanza di usi contrari” ha ingenerato una generale incertezza che ha consentito alle banche, nel corso degli anni, di applicare interessi anatocistici. Per fortuna, soprattutto negli ultimi tempi, si registrano una serie di sentenze che hanno tutelato maggiormente i diritti dei consumatori bancari, seguite da leggi (spesso censurate dalla Corte Costituzionale) o da provvedimenti di Bankitalia che hanno tentato di legittimare tali violazioni ai diritti dei correntisti.

 
Che cos’è l’usura?

Gli oneri imposti dagli istituiti finanziari in relazione all’attività di erogazione del credito configurano, non di rado, veri e propri tassi usurari, ossia percentuali di costo superiori rispetto ai limiti consentiti dalla legislazione vigente.
Attualmente, in Italia, l’art. 2 della l. 7 marzo 1996 n. 108 stabilisce che la soglia oltre la quale un tasso di interesse è definito usurario venga fissata annualmente per categoria di finanziamento dal Ministero del Tesoro sentito l’Ufficio Italiano Cambi (UIC) e la Banca d’Italia.


Usura: la rilevanza penale

L’elevato disvalore sotteso all’applicazione di tassi d’interesse usurari – la quale cagiona un grave danno nei confronti dei cittadini – è avvalorato dalla previsione, nel nostro Codice Penale, di un delitto precipuamente dedicato al tale fenomeno.
In particolare, l’art. 644 Cp (cosi’ come modificato dalla l. 109/1996) incrimina la condotta di chiunque pretenda, quale corrispettivo di una prestazione o di altra utilità, interessi superiori alla soglia normativamente determinata.
Tuttavia, a fianco della c.d. usura oggettiva (nel caso in cui un il tasso di interesse sia superiore a quello di volta in volta individuato dagli organi competenti) l’ordinamento penale prende in considerazione anche la c.d. usura soggettiva, la quale ricorre ove, anche in presenza di un interesse “formalmente” legale, esso risulta comunque sproporzionato rispetto alla controprestazione, quando chi l’ha corrisposto dato o promesso si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria.
Agire in sede penale, in ottica difensiva, risulta estremamente importante in quanto solo a fronte di un procedimento penale a loro carico gli Istituti di Credito, spesso, manifestano una volontà conciliativa e riparatoria. Inoltre, L’art. 20 l. 44/99 offre la possibilità di sospendere “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate” solo nel caso in cui sia pendente un’indagine penale volta ad accertare la commissione di condotte estorsive (ivi compresa l’usura).


Conti correnti

Per verificare la perpetrazione di “abusi” da parte dell’ente creditizio, è necessario operare una verifica dei c/c in corso (o di quelli chiusi nei dieci anni precedenti) al fine di valutare la possibile nullità degli interessi praticati per anatocismo, CMS (Commissioni di Massimo Scoperto) e/o giorni valuta non convenuti.
In ragione del mutamento della disciplina legale sul punto, l’analisi dei conti correnti accesi in epoca più recente sarà principalmente dedicata al rilevamento dell’eventuale usura dei tassi di interesse applicati.
Contratti di mutuo e leasing
In relazione ai contratti di mutuo e leasing la verifica dovrà essere diretta in maniera specifica al piano d’ammortamento predisposto dalla banca e agli eventuali interessi di mora applicati.
In particolare, i profili di maggiore criticità vengono riscontrati nei cc.dd. metodi di riparto alla francese i quali, attualmente, sono quelli più utilizzati dagli Istituti di Credito. Attraverso tale prassi di rimborso, il cliente si ritrova a pagare rate costanti, in cui la quota di interesse è inizialmente molto alta per poi decrescere con il tempo; la “frazione” di capitale rimborsata, per converso, benché inizialmente sia molto bassa è destinata ad aumentare con il proseguo dei pagamenti.
In tale categoria di finanziamenti il rischio che le banche applichino interessi anatocistici è statisticamente molto alto, facendo sorgere in capo al debitore un diritto al rimborso delle somme illegittimamente percepite dall’ente creditizio.


Contratti derivati o Swap

Tali tipologie di accordi – nati negli anni 90 del secolo scorso – sono stati progressivamente strumentalizzati dalle banche, rappresentando anche oggetto di svariati e recenti “scandali finanziari”.
Di questi istituti contrattuali manca una puntuale definizione normativa, implementandone il libero utilizzo da parte degli Enti creditizi; in via generale è possibile affermare che essi rappresentano contratti il cui valore dipende dal prezzo di una diversa attività finanziaria. costituiscono prodotti derivati, ad esempio, i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements”.
Anche in questi casi risulta essenziale un’accurata e meticolosa indagine, onde verificare se le condizioni praticate dalla banca siano conformi ai parametri legali o se invece si ripercuotano ai danni del Cliente.

Documentazione necessaria

Cosa deve consegnare il cliente per iniziare la pratica

Spesso gli istituti di credito nel momento in cui viene richiesta la documentazione sotto indicata non vi provvedono o altrimenti richiedono somme eccessive per il ritiro della stessa.

In queste situazioni patologiche il nostro Studio offre assistenza sia per la formulazione di richieste ai sensi dell’art. 119 D.Lgs 385/93 nonché nei casi in cui i predetti istituti non rispettino il limite dei costi dettato dalla delibera n. 14 del 23 dicembre 2004 del Garante della Privacy.

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Documentazione necessaria per analisi conto corrente

  • Copia estratti conto trimestrali
  • Copia contratto di conto corrente
  • Copia contratto di apertura di credito
  • Copia contratto e convenzioni successive alle originarie
  • Copia degli scalari
    N.B. Gli estratti conto scalari ed il calcolo delle competenze / costi trimestrali sono stampati con data:
    31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre

Documentazione necessaria per analisi mutuo e leasing

  • Copia dell’atto di mutuo o contratto di leasing
  • Copia del piano di ammortamento originario allegato al contratto
  • Copia del documento di sintesi delle condizioni contrattuali
  • Eventuali altri piani di ammortamento successivi alla stipula del contratto

Centrale rischi

La Centrale Rischi è una banca dati nella quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti (persone fisiche o giuridiche) degli istituti creditizi gestita dalla Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulla funzione di raccolta del risparmio ed erogazione del credito propria degli intermediari.
ll d.lgs 196/03 mette a disposizione dell’interessato che intenda tutelare i propri diritti alcuni strumenti utili.
Il codice della privacy prevede che questi possa rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa all’Autorità giudiziaria ordinaria:

  • attraverso la proposizione di un reclamo circostanziato (art 142 d.lgs. 196/03);
  • attraverso l’invio di una segnalazione (art 144 d.lgs. 196/03);
  • mediante ricorso (art. 145-151 d.lgs. 196/03).
  • mediante il rito speciale previsto e regolamentato dall’art. 152 d.lgs. 196/03.

Il risarcimento dei danni

L’art. 15 d.lgs. 196/03 stabilisce innanzitutto che chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento dei dati personali, è obbligato al risarcimento dei danni (siano o meno essi di natura patrimoniale) ai sensi dell’art. 2050 c.c. ed ancora sancisce la risarcibilità del danno non patrimoniale in conseguenza della violazione delle modalità di trattamento dei dati ex art. 11 d.lgs. 196/03.

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