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Parliamo di mobbing

Parliamo di mobbing, un fenomeno ancora poco riconosciuto nelle aule di giustizia.

Il termine mobbing, dal verbo to mob, significa “attaccare, assalire, malmenare, aggredire” esprimendo, metaforicamente, l’assalto, l’accerchiamento di gruppo ed il conseguente isolamento della vittima che si “chiude” in sé stessa onde evitare i soprusi che quotidianamente le vengono fatti.

Per mobbing s’intendono, quindi, tutti quei comportamenti violenti che si verificano sul posto di lavoro attraverso atti, parole, gesti, scritti vessatori, persecutori, intenzionali e comunque lesivi dei valori di dignità di personalità umana e professionale, che arrecano offesa alla dignità e integrità psico-fisica di una persona fino a mettere in pericolo l’impiego, arrivando a degradare il clima aziendale.

Il terrore psicologico o mobbing lavorativo consiste in una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo che, a causa di questo atteggiamento, è spinto in una posizione di marginalità n cui è privo di appoggio e di difesa e lì costretto per mezzo di continue attività mobbizzanti. Queste azioni si debbono verificare per poter essere inquadrate nella fattispecie in esame con una frequenza piuttosto alta (almeno una alla settimana) e su un lungo periodo di tempo (per una durata di almeno sei mesi).

Quindi, riassumendo, possiamo definire mobbing tutti quegli atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.

Tali atti e/o comportamenti possono consistere in: pressioni o molestie psicologiche; calunnie sistematiche; maltrattamenti verbali ed offese personali; minacce o atteggiamenti mirati ad intimorire ingiustamente o avvilire, anche in forma velata o indiretta; critiche immotivate o atteggiamenti ostili; delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a soggetti estranei all’impresa, ente o amministrazione; esclusione o immotivata marginalizzazione dell’attività lavorativa; attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche del lavoratore; attribuzione di compiti dequalficanti in relazione al profitto professionale posseduto; impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore idonee a produrre danni e disagi.

Modalità di mobbing

Vi sono diversi modi in cui il mobbing si può attuare tanto è difficile tipizzare genericamente tali comportamenti. Può accadere che l’autorità di un superiore venga messa in discussione da uno o più sottoposti, in una sorta di “ribellione” e “coalizione” professionale generalizzato: cd. mobbing dal basso. Di solito in questo tipo di mobbing l’atteggiamento oppressivo viene attuato da più persone che inducono la vittima , anche in virtù del numero dei delatori, in una condizione di isolamento totale e devastante.

Si dica subito che nonostante si senta parlare spesso di mobbing e di soprusi sul posto di lavoro pochi sanno che sono un numero limitato di azioni giudiziarie si concludono con la vittoria del lavoratore. Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno alle cause di mobbing.

Ed inoltre il mobbing è un fenomeno interno al luogo di lavoro e pertanto difficilissimo da dimostrare: quali testimoni, infatti, si può portare se non i colleghi di lavoro della stessa azienda che difficilmente metteranno a rischio il loro posto di lavoro testimoniando? Ci si può trovare quindi di fronte a testimoni che non vengono a testimoniare perché sempre alle dipendenze del datore di lavoro o a perizie psicologiche che spesso accertano un malessere il cui nesso causale è difficilmente riconducibile alla causa di lavoro e alla paventata persecuzione.

Quindi, attenzione! Come in tutte le cause ma ancor più in queste prima di partire dobbiamo essere sicuri delle prove che dovremo portare in giudizio a prova della nostra richiesta.

E’ così che con sentenza del Trib. di Milano del 29 luglio 2012, ad esempio, non è stato riconosciuto il mobbing ad un lavoratore che più volte si era visto dare dell’incapace da parte del datore di lavoro in quanto era in perenne ritardo, svolgendo mansioni lavorative con leggerezza.

Nel caso di specie la domanda era stata presentata da un cuoco che aveva dichiarato di essere stato trattato più volte come un incapace. Dalle testimonianze, però, era emerso che in realtà il dipendente aveva avuto degli scontri con i titolari perché era sempre in ritardo, si rifiutava di svolgere alcune mansioni, e fumava spesso in cucina.

L’esempio di cui sopra per dire che non ogni rimprovero dell’azienda è mobbing in quanto non sempre i rimproveri debbono essere inquadrati in intenti persecutori .

Il Giudice del lavoro di Milano ha quindi negato il risarcimento in quanto non provata la persecuzione. La Corte di Cassazione ha sottolineato, più volte, come si debba parlare di “mobbing” quando il datore di lavoro ponga in essere una condotta, sistematica e protratta nel tempo ( almeno 6 mesi), tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva in un disegno persecutorio nei confronti del dipendente, realizzato per mezzo di sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Il mobbing è ovviamente un fenomeno da combattere anche giudizialmente ma non si creda, il lavoratore, di avere strada facile intraprendendo una azione giudiziale di risarcimento proprio per la difficoltà che probabilmente incontrerà nel provare quanto subito.

Purtroppo questo bruttissimo fenomeno resta ancora, ad oggi,  un male molte volte incurabile.

 

 

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