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L’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato: parte 1

L’assegno di mantenimento può essere stabilito sia a favore del coniuge sia dei figli.

Sono due cose diverse e si basano su due presupposti diversi.

Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento dei figli, ti invito a leggere l’altro mio post sull’argomento.

L’assegno di mantenimento dell’ex coniuge è una somma mensile che viene stabilita in sede di separazione che ha la funzione di fornire, al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di redditi propri, un sostegno.

Spesso a percepire tale assegno è la moglie che non lavora o il cui reddito è significativamente inferiore al quello del marito in quanto è frequente il caso in cui la moglie si sia dedicata alla famiglia e/o ai figli in maniera esclusiva oppure abbia optato per un lavoro part time proprio per stare dietro a queste incombenze.

Nulla vieta però che vi possano essere casi in cui la moglie guadagna notevolmente più del marito e/o in cui sia questi dedito ai lavori di casa.

La legge, infatti, parla genericamente di coniuge e non di moglie e/o marit

Ma perché la legge prevede l’assegno di mantenimento?

Prima di tutto ricordiamo l’articolo che stabilisce l’assegno di mantenimento.

Si tratta dell’art. 156 c.c.

L’assegno di mantenimento ha una funzione:

assistenziale e quindi è un sostegno economico ma ha anche funzione perequativa, ossia tende a equilibrare il ruolo e contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale dei coniugi.

Si badi bene!

Il precedente tenore di vita non ci incastra nulla in questo caso e l’assegno non ha questa funzione.

Nemmeno ha funzione compensativa e cioè non è diretto a compensare il coniuge dei sacrifici fatti durante il matrimonio né, tantomeno, risarcitoria.

L’assegno di mantenimento ha una funzione sostanzialmente assistenziale.

Come si ottiene l’assegno di mantenimento?

Sembra scontato ma la prima cosa è chiedere in giudizio l’assegno di mantenimento.

Vi deve essere necessariamente una richiesta da chi ne pretende l’attribuzione in quanto il giudice non può disporlo d’ufficio e cioè senza che nessuno glielo richieda, cosa che invece può fare a tutela dei figli minori.

La sola richiesta , ovviamente non basta.

Bisognerà, quindi, non solo chiedere ma dimostrare il reddito del coniuge più abbiente nonché il minor reddito o l’assenza di reddito.

Questo però non è sufficiente per ottenere l’assegno in quanto la legge prevede una serie di presupposti:

  1. il coniuge richiedente non deve aver subito l’addebito  della separazione;
  2. il coniuge richiedente non deve disporre di adeguati redditi  propri, e si deve trovare in una condizione economica inferiore rispetto al coniuge obbligato;
  3. l’altro coniuge deve avere la possibilità economica di provvedere al pagamento.

Altri criteri che vengono in considerazione sono:

  • la durata del matrimonio;
  • le potenzialità reddituali;
  • l’età.

Quindi solo in presenza di questi presupposti si può ottere l’ambito assegno di mantenimento.

Tra l’altro il coniuge che richiede l’assegno dovrà dimostrare l’impossibilità di trovare lavoro altrimenti non le/gli spetterà nulla.

La cifra da versare verrà poi decisa dal Giudice in base al reddito del coniuge che sarà obbligato a versarlo.

Non vi è un parametro previsto dalla legge ma di solito i Tribunali adottano criteri standard: ad esempio con uno stipendio di euro 1500 netti si può presumere che l’assegno di mantenimento venga determinato sulle 300/400 euro mensili.

Se l’assegno di mantenimento non viene pagato si possono avere gravi conseguenze anche di carattere penale.

Sul mancato pagamento degli assegni leggi anche il post:

in difesa di un padre che non è riuscito a pagare gli assegni di mantenimento

storia di Maurizio, padre che non riusciva a pagare il mantenimento

La prossima settimana andremo ancora più nello specifico e quindi non perderti il post: ti ricordo che i post escono tutti i martedì ed i giovedì alle ore 13.00.

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