L’Italiano e’ una opinione!

Quando ci sono di mezzo le banche anche l’italiano è una opinione.

Avendone viste tante in realtà non mi stupisco così facilmente difronte alle assurdità quotidiane dei Tribunali ma a volte Vi sono decisioni che hanno dell’incredibile e che mi lasciano ancora a bocca aperta tanto che persino la lingua italiana può diventare una opinione.

E’ il caso di quanto andrò di seguito a raccontare che ha veramente, a mio avviso, dell’incredibile in quanto è la constatazione oggettiva che in Tribunale si riesce a dire tutto ed il contrario di tutto.

Che il Tribunale di Lucca sia oramai di indirizzo filobancario intendendo con ciò il fatto che quando vi è di mezzo una banca spesso se non sempre il cittadino trova non poca ostilità da parte dei giudicanti è noto quantomeno agli operatori di diritto.

I Giudici, pertanto, pur di tutelare le banche se ne inventano di tutte arrivando, come nel caso in esame, a negare persino il significato scontato della lingua italiana.

Tanto per far capire farò un breve riassunto della vicenda occorsa.

Un mio assistito doveva avere 19.000 euro per lavori svolti da un soggetto debitore che gli aveva garantito il pagamento dandogli un assegno di tale importo. Il creditore pertanto mette all’incasso l’assegno che risulta scoperto. Per cercare di arginare la situazione viene fissato un incontro tra il creditore e debitore al fine di risolvere la situazione. Parlando con la banca del debitore ci si accorda come di seguito: il creditore avrebbe fatto un bonifico di 9.000 e la banca avrebbe elargito un finanziamento al debitore di 10.000 pagando l’assegno.

Appena fatto il bonifico il mio assistito telefona alla banca e parla con la direttrice la quale lo informa, solo dopo aver effettuato il bonifico, che l’assegno non avrebbe potuto pagarlo in quanto era stata presentata dal debitore una denuncia per falso e con richiesta di sequestro.

Il creditore riuscì miracolosamente a fermare il bonifico non aggiungendo al danno anche la beffa.

Si venne poi a scoprire che il debitore pur di non pagare aveva presentato querela inventandosi che il creditore aveva riempito l’assegno senza autorizzazione: sta di fatto che il creditore viene rinviato a giudizio e poi assolto.

Dopo l’assoluzione il mio assistito propone querela contro il debitore e la direttrice.

La direttrice di banca non solo aveva dato prima garanzia di pagamento a fronte del bonifico e solo successivamente all’ordine di bonifico aveva fatto presente che l’assegno non poteva essere pagato in quanto sequestrato (!!) ma in realtà non aveva provveduto a fare il suo dovere protestando l’assegno ed aveva dichiarato il falso sull’estratto conto inserendo alla voce relativa all’assegno la dicitura impagato per sequestro pendente: tutto ciò avveniva ad ottobre 2013.

In realtà il Pubblico Ministero all’epoca incaricato provvide al sequestro ma solo a fine novembre e pertanto l’assegno andava quantomeno protestato non essendoci all’epoca nessun provvedimento giurisdizionale che potesse impedire tale operazione.

L’incredibile e ci si limiterà a questo aspetto si ha sulla dichiarazione di falso relativa alla dicitura di “impagato per sequestro pendente” del 5 ottobre quando il sequestro è avvenuto a fine novembre.

La direttrice di banca non poteva scrivere tale dicitura, con ciò pertanto dichiarando il falso, in quanto non era impossesso del provvedimento di sequestro ancora in essere.

Viene pertanto proposta querela: la Procura come al solito chiede l’archiviazione.

Ci si oppone pertanto alla archiviazione e viene fissata udienza dinanzi al GIP.

Il Gip nella propria ordinanza – UDITE UDITE! – pur di non mandare a giudizio la direttrice di banca sosteneva che ” è pertanto corretto il suo operato ( ndr della direttrice) successivo, visto che ella, saputo della querela e della richiesta di sequestro, non poteva più consentire il pagamento del titolo; oltretutto, come emerge chiaramente dagli atti prodotti dallo stesso querelante, il motivo del mancato pagamento, riportato negli atti della banca, non era quello indicato in querela ( cioè per sequestro) bensì è stato correttamente espresso con la dicitura ( corretta e documentalmente dimostrata) ” sequestro pendente” ( che si riferisce per l’appunto, non ad un provvedimento già emesso ma alla mera richiesta formulata da….).

A parte il fatto che per esperienza professionale posso sicuramente dire che per bloccare un assegno è necessario un provvedimento giurisdizionale. Mi è infatti capitato di dover bloccare alcuni assegni a seguito di una truffa e nonostante avessi presentato querela e chiesto il sequestro ho poi dovuto ricorrere ad un sequestro giudiziario in sede civile in quanto il PM non aveva ancora disposto sulla richiesta cautelare.

Ma tralasciando anche questa circostanza certamente non da poco in ITALIANO ” sequestro pendente” vuole dire che vi è già un provvedimento emesso da chi di competenza e questo è, appunto, PENDENTE. Ma se il provvedimento non c’è ancora stato come fa ad essere pendente????

Al limite doveva essere scritto ” assegno non pagato perchè richiesto sequestro” ( dicitura che comunque non giustificava il mancato protesto).

Come faceva la banca a sapere che il sequestro sarebbe avvenuto, in quanto non vi era certamente obbligo da parte del PM di disporlo anche se quasi sempre avviene in questi casi.

INSOMMA se è PENDENTE vuol dire che c’è già il provvedimento. SI PUO’ SOSTENERE IL CONTRARIO?

EBBENE SI! Si può sostenere di tutto pur di salvare la banca! E se l’Italiano non è una opinione in Tribunale può diventarlo arrivando ad interpretazioni che farebbero impallidire chiunque.

Si pubblica, con la cancellazione dei nomi interessati, il provvedimento del Giudice in quanto a molti, leggendo quanto sopra, potrà risultare assurdo quanto descritto: purtroppo di assurdità ve n’è pieni i Tribunali e chi ne paga lo scotto sono sempre e solo i cittadini!

SEQUESTRO PENDENTE

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