Definizione
Il termine mobbing, dal verbo to mob, significa “ attaccare, assalire, malmenare, aggredire”.Il termine, metaforicamente, esprime l’assalto, l’accerchiamento di gruppo ed il conseguente isolamento della vittima che si “chiude” in sé stessa onde evitare i soprusi che quotidianamente le vengono fatti.
Per mobbing s’intendono, quindi, tutti quei comportamenti violenti che si verificano sul posto di lavoro attraverso atti, parole, gesti, scritti vessatori, persecutori, intenzionali e comunque lesivi dei valori di dignità di personalità umana e professionale, che arrecano offesa alla dignità e integrità psico-fisica di una persona fino a mettere in pericolo l’impiego, arrivando a degradare il clima aziendale.
Il terrore psicologico o mobbing lavorativo consiste in una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più inpidui generalmente contro un singolo che, a causa del mobbing, è spinto in una posizione idi marginalità n cui è privo di appoggio e di difesa e lì costretto per mezzo di continue attività mobbizzanti. Queste azioni si verificano con una frequenza piuttosto alta (almeno una alla settimana) e su un lungo periodo di tempo (per una durata di almeno sei mesi).
La legge regionale del Lazio del marzo 2001 definisce mobbing tutti quegli atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Tali atti e/o comportamenti possono consistere in: pressioni o molestie psicologiche; calunnie sistematiche; maltrattamenti verbali ed offese personali; minacce o atteggiamenti mirati ad intimorire ingiustamente o avvilire, anche in forma velata o indiretta; critiche immotivate o atteggiamenti ostili; delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a soggetti estranei all’impresa, ente o amministrazione; esclusione o immotivata marginalizzazione dell’attività lavorativa; attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche del lavoratore; attribuzione di compiti dequalficanti in relazione al profitto professionale posseduto; impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore idonee a produrre danni e disagi.
Modalità di mobbing
Vi sono persi modi in cui il mobbing si può attuare tanto è difficile tipizzare genericamente tali comportamenti.Può accadere che l’autorità di un superiore venga messa in discussione da uno o più sottoposti, in una sorta di “ribellione” e “coalizione” professionale generalizzato: cd. mobbing dal basso.Di solito in questo tipo di mobbing l’atteggiamento oppressivo viene attuato da più persone che inducono la vittima , anche in virtù del numero dei delatori, in una condizione di isolamento totale e devastante.
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Può accadere , poi, che il mobber sia in una posizione superiore rispetto alla vittima: c.d. mobbing dall’alto.In questo caso il mobber, proprio per la sua posizione “più alta” all’interno di un luogo di lavoro rispetto all’altro dipendente, posizione che gli conferisce anche determinati poteri gerarchici, compie atteggiamenti riconducibili all’abuso di potere visto come uso arbitrario o illecito del potere che un ruolo professionale implica.Il fare dispotico e/o autoritario non di per sé implica necessariamente mobbing.
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Altra forma di mobbing è quella che viene usata strategicamente dalle imprese per promuovere l’allontanamento dal mondo del lavoro di soggetti in qualche modo scomodi e/o difficile da licenziare: c.d. mobbing strategico.
Il mobbing dunque si trasforma in una vera e propria politica aziendale volta ad estromettere il soggetto dal processo lavorativo portandolo alle dimissioni.
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Può poi accadere che il mobber e la vittima siano allo stesso livello: c.d mobbing tra pari o orizzontale. E’ il caso di vessazioni, invidie, conflitti tra colleghi di pari grado volti a mettere in cattiva luce l’un l’altro e cercare di impedire di svolgere correttamente il proprio lavoro e/o eseguirlo in maniera non corretta così poi da poter, poi, additare come inefficiente il lavoratore.
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Può anche accadere che la vittima subisca il c.d doppio mobbing. Ciò si verifica quando la negatività che la vittima ha assorbito nel luogo di lavoro, portandola ad atteggiamenti depressivi, inducono la famiglia di questa a non sostenerla più in quanto, per istinto di sopravvivenza, sopraffatta dalla negatività della vittima. La vittima, infatti, penta una minaccia per l’integrità e la salute del nucleo familiare, che ora pensa a proteggersi prima, ed a contrattaccare poi.
Come difendersi
Per prima cosa bisogna acquisire consapevolezza della propria situazione e controllare i propri sentimenti, consci che gli stessi sono frutto del comportamento che si stà quotidianamente subendo.
Bisognerà rispondere ai tentativi di violenza in modo calmo ma deciso e far notare e sottolineare all’aggressore che quanto stà compiendo è inquadrabile nella figura del mobbing.Mai abbandonare poi il posto di lavoro in quanto ciò sarebbe una sconfitta e l’ottenimento, probabilmente, del risultato da parte del mobber.
Un aiuto potrà certamente scaturire dai propri familiari con cui si dovrà parlare apertamente del problema senza però scaricare tutta la negatività ed i problemi sugli stessi in quanto si rischia, così il fenomeno del doppio mobbing come sopra descritto.
Poiché è impensabile che il mobbing si esaurisca da sé si dovranno cercare aiuti concreti e se si riterrà opportuno rivolgersi al nostro studio per ottenere tutela legale.Come studio siamo in grado , tramite collaborazioni esterne, di far seguire la vittima da medici psicologici competenti e specializzati in questo settore, non sempre facili da reperire essendo comunque il mobbing una disciplina e materia recente e solo da pochi anni oggetto di ricerca medica.
La vittima,poi, deve tentare di crearsi una base di elementi che potrebbero servire in futuro come prove giuridiche.
La raccolta delle informazioni e della documentazione deve avvenire in modo capillare e volta a raccogliere tutto il materiale disponibile sull’argomento: per combattere contro qualcuno o qualcosa bisogna conoscere il nemico!
In questo il nemico è l’ambiente di lavoro e per prima cosa si dovrà comprendere se il mobbing è una strategia perpetrata dall’azienda per liberarsi di collaboratori scomodi o se invece si tratta di un caso inpiduale.
Bisognerà poi cercare informazioni: contattare altre persone con lo stesso problema o che l’hanno avuto in passato,parlare con impiegati anziani o ex-dipendenti; valutare la presenza di comportamenti aggressivi o atteggiamenti antisindacali all’interno dell’azienda.
Il lavoratore mobbizzato dovrà poi annotarsi :
le date degli avvenimenti; documenti, e-mail, appunti e qualsiasi altro materiale scritto che attesti una determinata situazione; riportare le azioni mobbizzanti; prendere nota di tutti gli attacchi con date, luoghi e nomi delle persone coinvolte o presenti; resoconto dei sintomi psichici e fisici; confrontare fra la successione delle azioni mobbizzanti ed i sintomi.
Anche una mancata risposta ad una domanda fatta per iscritto può essere una prova della degenerazione del rapporto.Si stia attenti però, nel raccogliere le prove, di rispettare la privacy altrui; evitare di chiedere informazioni ad amici o collaboratori stretti del mobber.Quando lo stress e la tensione psicologica pentano inaccettabili si può ricorrere ad un allontanamento provvisorio oppure definitivo, ma in entrambi i casi le scelte vanno valutate attentamente.
Nonostante tutto moltissimi bersagli di violenza psicologica decidono di allontanarsi definitivamente dall’ambiente mobbizzante e di cambiare lavoro. Quando non viene vissuta come una sconfitta, questa soluzione restituisce alle vittime una grande serenità interiore e un senso di liberazione.
Altra possibilità è quella di prendersi un periodo di malattia accompagnato da un periodo di cura e di riposo : ciò può essere utile anche perché permette di allentare la tensione psicologica e fare il punto della situazione con un po’ più di serenità.
Tuttavia un’assenza dal lavoro prolungata può aggravare le persecuzioni e rendere ancora più tesi i rapporti con l’azienda:un metodo tipico per continuare a molestare il dipendente durante le malattia, ad esempio, è l’invio eccessivo di visite medico-fiscali a domicilio, che possono ulteriormente esasperare la situazione.
Altra possibilità è il trasferimento: in alcuni casi può essere utile richiedere un trasferimento, sempre che la struttura aziendale lo consenta.
A volte questa scelta si dimostra risolutiva perché si elimina l’occasione del conflitto che può essere alla base del mobbing. Se però il mobbing origina dai vertici stessi dell’azienda, questa soluzione sarà ostacolata proprio per portare il dipendente alle dimissioni.
Dimissioni: il fatto di sentirsi con le spalle al muro può portare il mobbizzato a vedere come unica via di uscita le dimissioni.
Abbandonare il lavoro è comunque una sconfitta perché ci si ritira lasciando l’aggressore impunito: è un duro colpo per l’autostima e in più si corre il rischio di non riuscire a trovare una nuova occupazione in tempi brevi.Quando sono falliti tutti i tentativi possibili di accordo e di soluzione del problema, l’ultima via che rimane è quella legale:sono sempre di più i lavoratori che si affidano agli strumenti del diritto.
L’arma della denuncia alle autorità giudiziarie è una delle più estreme ma anche delle più efficaci.
Un mobbizzaato, quando vuole intentare una causa contro il proprio persecutore, può fare appello tanto al diritto del lavoro quanto alla giurisprudenza civile e penale.
Il nostro Studio è in grado di aiutarvi nei casi di licenziamento o trasferimento ingiusto e più in generale nei casi di mobbing che si concretizzano in provvedimenti aziendali irregolari.
Ci sono tre articoli dello Statuto dei lavoratori (legge n°300 del 20.05.1970) che in minima parte si adattano ai casi di mobbing:• art. 9: “tutela della salute e dell’ integrità fisica”.• art. 15: “atti discriminatori” per motivi politici o religiosi.• art. 18: “reintegrazione nel posto di lavoro”, nel caso di ingiusto licenziamento.
Il mobbizzato ha anche a disposizione strumenti legislativi, nel caso in cui la persecuzione psicologica porti a malattie professionali:gli abusi lavorativi vengono di fatto equiparati a lesioni personali colpose