Diritto dei Trasporti

Lo Studio Legale Bartolini offre assistenza e consulenza in materia di trasporti e nella redazione dei relativi contratti nonchè in tutti i casi inerenti il risarcimento danni per responsabilità del vettore o comunque legati alla attività di trasporto in genere.

 
Il contratto di trasporto come quello di spedizione sono tipologie di accordi molto frequenti che si avvalgono di una precisa codificazione normativa. Possiamo individuare: Il contratto di trasporto che prevede un accordo per lo spostamento di persone o merci da un posto ad un altro, da un vettore ad un corrispettivo, mentre il contratto di spedizione in cui uno spedizioniere si prende l’obbligo (per conto di un mandante, ma a nome proprio) si propone di portare a termine più di un contratto di trasporto per conto altrui. Il contratto di appalto di servizi di trasporto è un contratto che prevede non solo lo spostamento dei beni da un posto ad un altro, ma implica servizi aggiuntivi come la programmazione dello spostamento e la consegna mentre il contratto di servizi di logistica non risponde ad una previsione legislativa precisa, pertanto le parti che lo sottoscrivono avranno molta libertà nell’applicazione delle clausole concernenti l’oggetto in questione. Il contratto di agenzia si ha quando, in cambio di un compenso e in maniera continuativa, una parte prende in carico la promozione la conclusione di contratti in una particolare area, mentre il contratto di mediazione si limita a mettere in contatto le diverse parti coinvolte (sempre in relazione al trasporto su strada) contribuendo, grazie alla figura dell’agente, al posizionamento dei beni e alla gestione del rapporto con i clienti. Il contratto di noleggio prevede la messa a disposizione di un mezzo di trasporto per uno i diversi viaggi e può riguardare solo il mezzo di trasporto (locatio rei) definito dal CDS ‘noleggio con conducente’ o anche del personale addetto ovvero ‘noleggio con conducente.

In base al Codice Civile il contratto di trasporto è:

Oneroso nel senso che il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto è suo elemento essenziale e come tale è espressamente enunciato dalla definizione legislativa.

Consensuale che viene perfezionato mediante il consenso delle parti

Non formale che non ha bisogno di una forma specifica

Bilaterale (o a prestazioni corrispettive come indicato nel Codice Civile) quando ci sono obblighi e diritti da tutte e due le parti.

Affinché un contratto di trasporto possa essere considerato valido deve po essere determinato; infatti quando il carico viene dato al vettore bisogna che il trasporto venga appunto ‘determinato’ sia nella quantità che nella qualità. È obbligo del vettore garantire l’integrità e la tutela dei carichi affidati fino alla consegna.

Esiste anche un diritto di contrordine (art 2227 CC) secondo il quale chi dà l’incarico del trasporto ha il diritto di sospenderlo e poter richiedere indietro i beni affidati (con obbligo di rimborso nei confronti del vettore). Dopo la consegna delle merci al destinatario questo diritto decade.

Il termine di prescrizione è generalmente di un anno, ma se il trasporto inizia o finisce fuori dall’Europa è di 18 mesi. Il termine della prescrizione inizia a partire dal giorno della consegna o presunta tale dei beni nel posto di destinazione.

In questo tipo di contratto, è detto vettore il soggetto che ha l’obbligo, in cambio di un somma di denaro, di trasportare merci o persone da un posto all’altro.

Il trasporto può essere: nazionale (se entro i confini italiani), internazionale (fuori dei confini), per terra (che si differenzia a seconda del mezzo usato e può essere ferroviario, stradale, o a fune), pubblico o privato, di persone o di cose (In conto proprio o di terzi).

Secondo la Legge 298/1974 viene definito trasporto di cose per conto terzi “l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”, questo concetto è stato anche sottolineato dal Decreto Legislativo 286/2005 che afferma “la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consiste nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo”.

Nel contratto di trasporto merci possiamo individuare diversi soggetti: la persona che richiede il trasporto (mittente), la persona che riceve la prestazione (destinatario), l’incaricato di eseguire il trasporto (vettore) e il caricatore, ovvero la persona o la ditta che si occupa di sistemare la merce sul mezzo del vettore.

Il mittente è la persona che ha stipulato a nome proprio col vettore il contratto di trasporto, ed è creditore di tale trasporto. Sarà compito del mittente fornire al vettore oltre la merce, la documentazione necessaria e le indicazioni utili al trasporto.

Il vettore è pertanto obbligato contrattualmente ad eseguire il trasporto della merce da un luogo all’altro con i propri mezzi o con i mezzi di altri (e in tal caso è detto spedizioniere-vettore). È altresì obbligato a custodire ed assicurarsi l’integrità del carico fino alla consegna.

Qualora il trasporto venga eseguito in modo abusivo, perché l’impresa non è iscritta all’Albo, o cancellata, radiata o sospesa, il contratto è considerato nullo.

Il destinatario è il soggetto che riceve le merci. Di solito è una persona differente dal mittente ma è volte mittente e destinatario coincidono (è questo il caso i una spedizione tra due filiali di una stessa ditta).

Il caricatore è la persona o l’impresa che si occupa di sistemare la merce sul veicolo del vettore.

Il proprietario della merce è la persona giuridica pubblica o l’impresa che possiede la merce al momento in cui questa viene consegnata al vettore.

l mittente è soggetto alle seguenti obbligazioni.

Primariamente deve consegnare la merce al vettore. È questa l’obbligazione tipica del mittente e rappresenta anche un atto di cooperazione con il vettore. Sebbene il suo obbligo di consegna delle merci sia l’atto più importante in questa cooperazione, esso però non appare nel art.1683 del Codice Civile.

In secondo luogo deve consegnare al vettore i documenti (licenze e documenti doganali…) necessari al trasporto. Se il vettore lo richiede, il mittente deve anche rilasciare una lettera di vettura contenente nominativo del destinatario, indirizzo di consegna, natura, peso, quantità e numero delle merci trasportate, oltre alle condizioni stipulate per il trasporto.

Mentre su richiesta del mittente il vettore dovrà consegnare il duplicato della lettera di vettura, da lui sottoscritto e la ricevuta di caricocon uguali riferimenti.

Il pagamento del corrispettivo per il trasporto può essere porto affrancato se fatto alla fine del contratto, oppure porto assegnato se fatto alla riconsegna della merce al destinatario.

Il pagamento del trasporto è di solito obbligo del mittente (porto affrancato) ma talvolta spetta al destinatario a seconda degli accordi contrattuali (porto assegnato).

Il destinatario non ha particolari obblighi, se non pagare il prezzo del trasporto quando stipulato dal contratto (porto assegnato). Deve poi collaborare col vettore per facilitare le prestazioni di trasporto. A lui spettano i diritti che derivano dagli accordi contrattuali di trasporto con il vettore, quando, arrivate le merci o scaduti i termini entro cui era previsto che arrivassero, questi ne richieda la riconsegna al vettore.
Può esercitare i può esercitare i propri diritti solo tramite il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate. Quando l’ammontare dovuto è controverso il destinatario ha l’obbligo di depositare la differenza soggetta a contestazione in un istituto di credito.Prima della riconsegna, a spese proprie, il destinatario può fare accertare l’identità e lo stato della merce trasportata. Se c’è stata perdita o avaria il vettore ha l’obbligo di rimborsargli le spese. Perdita e avaria devono essere rilevate tramite un’ispezione giudiziale oppure un accertamento tecnico e il reclamo inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il caricatore, la persona o l’impresa che si occupa di sistemare la merce sul veicolo del vettore, ha come obbligo principale quello di verificare e prendersi cura della sistemazione del carico. Se non adempie a quest’obbligo incorre in responsabilità di natura pubblicistica e privatistica.

Pubblicistica quando il conducente del vicolo ha commesso delle violazioni durante il trasporto come il superamento dei limiti di velocità, mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, cattiva sistemazione del carico sul mezzo, eccedenza di massa sui veicoli a motore, eccedenza dei limiti di sagoma e massa.

Privatistica quando in conseguenza delle violazioni di cui sopra il conducente abbia causato danni a cose e persone.

Sono oggetto del contratto le prestazioni che mittente e vettore stipulano nel contratto di trasporto merci: il mittente deve pagare il corrispettivo del trasporto, il vettore deve occuparsi del trasporto della merce da un posto ad un altro. Fondamentale è il requisito di liceità del trasporto.

In questo caso proprietario della merce e conducente rispondono in concorso di queste violazioni.

Quando invece il contratto non è in forma scritta il proprietario delle merci non è responsabile in nessun modo se il conducete viola le normative relative al trasporto delle merci.

Mittente e vettore hanno la piena libertà di determinare il corrispettivo del trasporto, non essendo più vincolati da quantificazione (grazie al DLG 21/11/2005 n°286 è stato infatti abolito il sistema delle tariffe a forcella); e modalità di pagamento (soprattutto se in presenza di un contratto scritto). Bisogna però sottolineare che sono state ripristinate delle forme di controllo prezzi attraverso un adeguamento automatico del corrispettivo del trasporto in base al costo del carburante, e con il pagamento a 30 giorni delle fatture per i servizi di trasporto stessi.

Sempre più di frequente il trasporto della merce viene affidato a vettori diversi: avremo così il sub trasporto, il trasporto con rispedizione e il trasporto cumulativo.

Il trasporto con subtrasporto vede vettori diversi cooperare mediante una somma di più contratti di trasporto che operano su piani diversificati con un cumulo di contratti individuali.

Il trasporto con rispedizione prevede che il vettore assuma verso il mittente l’obbligo di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore, stipulando in questo modo due contratti differenti, uno di trasporto e uno di spedizione.

Il trasporto cumulativo prevede infine che con un contratto unitario più vettori successivi si assumano l’esecuzione del contratto dalla partenza alla destinazione, rispondendo in solido dell’obbligazione assunta (art. 1700 CC). Sarà l’ultimo vettore, in rappresentanza di tutti i precedenti, a riscuotere i rispettivi crediti. Se non lo fa è responsabile verso di loro per le somme loro dovute, tranne nel caso di un’azione contro il destinatario (art 1702 CC).

Con questo contratto il vettore si impegna con il mittente a portare a destinazione la merce, avvalendosi dell’opera di uno o più subvettori e stipulando con questi contratti di trasporto autonomi, incaricandoli di trasportare la merce per tutto il percorso o anche per una sola parte. Il mittente non è in alcun modo responsabile per le azioni del subvettore.

Il vettore assume l’obbligo verso il mittente di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore, in questo modo firma due contratti uno di trasporto e uno di spedizione. Il primo vettore si impegna quindi con il mittente ad effettuare unicamente il trasporto lungo il primo tratto del percorso, poi stipula per conto del mittente un secondo contratto con un all’atro vettore che a sua volta si impegna a portare a termine la spedizione, ponendo in essere questo modo due contratti (trasporto e spedizione) separati ma collegati fra loro. Il vettore iniziale è comunque responsabile nei confronti del mittente per la parte del tragitto in cui opera come vettore, e come spedizioniere secondo le norme vigenti sul mandati per la stipulazione di contratti di trasporto con altri vettori.

Si tratta di un contratto unitario con cui più vettori si impegnano a trasportare dall’origine a destinazione la merce rispondendo in solido dell’obbligazione assunta.

Si tratta sempre di contratto cumulativo anche quando il mittente ha avuto rapporti solo con il primo vettore e i vettori successivi si sono aggiunti in un secondo momento su proposta del primo vettore, l’importante è che il contratto resti unico.

In forza dell’unicità di questo contratto, ogni vettore deve rispondere in solido per l’esecuzione del contratto, dalla partenza alla destinazione, anche se si è occupato solo di una parte del tragitto. Il vettore che si trovi a dover risponder di un fatto non proprio, potrà in via regressa, verso gli altri vettori singolarmente o in gruppo. Qualora sia dimostrabile che il danno è avvenuto nella tratta di competenza di un determinato vettore, questi dovrà risarcire integralmente. In caso contrario ogni vettore risponde in proporzione alla tratta di sua competenza. I vettori successivi possono far scrivere nella lettera di vettura (o in un documento distinto) lo stato delle merci quando giungono presso di loro. Se non c’è nessuna dichiarazione viene assunto il buono stato delle merci, in conformità con quanto scritto nella lettera di vettura. L’ultimo vettore agisce in rappresentanza di tutti i precedenti e riscuote i rispettivi crediti. Se non lo fa è responsabile verso di loro per le somme loro dovute, tranne nel caso di un’azione contro il destinatario.

Il contratto del trasporto di cose è in linea con il principio generale della consensualità e si perfeziona e conclude attraverso l’incontro delle volontà di mittente e vettore.

Oggi, il contratto per il trasporto di merce su strada viene per lo più redatto in forma scritta (anche se questa non è vincolante) per garantire maggiore correttezza e trasparenza dei rapporti fra le due parti (mittente e vettore). Può essere comunicato anche tramite via telematica, ma bisogna chi fa la proposta abbia la sicurezza che la controporte l’abbia effettivamente ricevuto.

La forma scritta prevede comunque la presenza di dati obbligatori: nome e indirizzo del vettore e del committente (se diverso a quello del caricatore); numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di terzi; descrizione della merce e della sua quantitàcorrispettivo del servizio del trasporto e tipologia di pagamentoluogo dove il vettore prende in consegna la merce e luogo la riconsegna al destinatario.

Due sono le fasi principali dell’esecuzione del contratto per il trasporto delle merci: la consegna delle merci da parte del mittente al vettore, e la riconsegna delle merci da parte del vettore al destinatario. Tra questi due momenti (iniziale e finale) possono verificarsi dei cambiamenti rispetto alle condizioni iniziali da parte del mittente con il diritto di contrordine o quando si verifica un impedimento che ostacola o rende più oneroso adempiere al contratto.

La consegna delle merci al vettore è da una parte l’obbligazione caratteristica del mittente che vi adempierà in modo diretto o avvalendosi di un caricatore, dall’altra un atto di collaborazione necessaria per eseguire correttamente e puntualmente il trasporto.

Le parti possono liberamente demandare al vettore, al mittente o al caricatore le modalità di esecuzione del contratto.

In caso di impedimento o gravo ritardo nell’inizio o nella continuazione del trasporto il vettore è obbligato a chiedere subito al mittente istruzioni sul da farsi e provvedere alla custodia delle merci. Qualora non sia possibile chiedere tali istruzioni o se queste non sono attuabili, il vettore non è più obbligato a riconsegnare la merce e può, per conto e a spese del compratore stesso, depositarla in un locale di pubblico deposito oppure in un locale designato dal giudice del luogo dove la merce doveva essere consegnata.

Il venditore deve immediatamente notificare l’avvenuto deposito al compratore. Se la merce depositata è soggetta ad un veloce deterioramento, il vettore può venderla informando subito il mittente.

Il vettore ha quindi diritto al rimborso delle spese sostenute; al rimborso delle spese se il trasporto non è ancora iniziato, o se iniziato, sia stato interrotto per la perdita fortuita di tutta la merce; al pagamento del corrispettivo del trasporto in proporzione del tragitto fatto qualora si sia verificata una perdita parziale della merce.

L’esecuzione del trasporto è considerata in grave ritardo quando, uno, cessata la causa del ritardo non presenti più alcuna utilità per il creditore della prestazione, due, il ritardo ecceda quel periodo temporale, durante il quale considerate le caratteristiche del trasporto assunto, si possa ragionevolmente pretendere di tenere impegnata l’organizzazione di trasporto del vettore.

In fase di esecuzione del trasporto, il mittente ha la facoltà di modificare, anche sostanzialmente, le iniziali modalità di trasporto concordate col vettore. Può sospendere il trasporto chiedendo indietro la merce, modificare il destinatario e la destinazione della merce;

disporre diversamente.

Il vettore dovrà eseguire in ogni caso le disposizioni del mittente, tuttavia da quando le merci sono giunte a destinazione o è decorso il tempo entro il quale la merce doveva essere consegnata, il destinatario ne chiede la consegna, il mittente non può esercitare il diritto di contrordine.

Il vettore ha l’obbligo di consegnare di mettere a disposizione del destinatario le merci portandole nel luogo, secondo i termini e con le modalità volute dal contratto, o, in mancanza, dagli usi.

Il vettore è responsabile della merce da quando la prende in carico a quando la consegna e risponde della sua perdita, della sua avaria, del ritardo nel consegnarla e dell’inesecuzione del contratto.

Le uniche eccezioni in cui il vettore non è responsabile per la perdita o l’avaria della merce si verificano quando dimostra di essersi trovato di fronte a causa di forza maggiore, caso fortuito, quando l’imballaggio o la merce stessa sono gravati da vizi, oppure da un fatto o operato imputabili al mittente o al destinatario.

Il vettore ha l’obbligo di prendere in consegna le mercieseguire il trasporto nei modi e nei tempi stabiliti per contratto, o in mancanza dagli usi e dalla legge.

Deve inoltre richiedere immediate istruzioni al mittente quando non per colpa sua, si verifichi un forte ritardo nell’inizio o nella continuazione del trasporto. In questo caso deve provvedere alla custodia del carico. Se non riesce a contattare immediatamente il mittente, il vettore può lasciare il carico in un locale di pubblico deposito, o se i beni sono rapidamente deperibili, può decidere di farli vendere, previa tempestiva comunicazione al mittente dell’una o dell’altra risoluzione.

La custodia delle merci trasportate implica una responsabilità ex recepto a carico del vettore, che si basa sul fatto che a lui può essere imputata la causa di un eventuale danno subito dalla merce. Non si tratta di responsabilità comune perché il vettore deve dimostrare che il danno è dipeso da un fatto specifico, individuato e non dipeso da lui. Non gli basta dimostrare che, durante il trasporto, ha utilizzato la diligenza come da art. 1176 CC: in caso di causa equivoca o ignota, la responsabilità del ritardo, dell’avaria o della perdita, è comunque imputabile al vettore inadempiente.

La riconsegna prevede la restituzione materiale della merce al destinatario. Se la merce deve essere restituita ad un indirizzo diverso dal domicilio del destinatario, il vettore deve informare il destinatario dell’arrivo della merce a destinazione.

Se però il destinatario non è reperibile oppure rifiuta o ritarda a richiedere la riconsegna delle merci, il vettore ha l’obbligo di chiedere immediate istruzioni al mittente. Nel caso in cui si verifichi una controversia fra destinatari diversi, il vettore può depositare il carico in un locale di pubblico deposito, e se i beni sono rapidamente deperibili, può decidere di farli vendere, previa tempestiva comunicazione al mittente dell’una o dell’altra risoluzione.

Il termine di resa stabilito per contratto è vincolante a fini contrattuali e può determinare responsabilità per ritardo.

Il vettore è responsabile nei seguenti due casi:

  1. Inadempimento dell’obbligo di custodia: il vettore è cioè responsabile se la merce va in avaria o viene persa in parte, o completamente. L’art.1693 CC così stabilisce: il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o da quello del destinatario.
  2. L’inesecuzione totale o parziale del trasporto e il ritardo nella riconsegna delle merci sono regolati dai principi generali sulla responsabilità del debitore. La responsabilità del vettore è parificata a quella di un qualunque debitore solo nel caso in cui si verifichi un ritardo nella riconsegna della merce, mentre nel caso di avaria o perdita totale o parziale di essa la sua responsabilità è più grave e si applicheranno le seguenti norme: l’art 1693 CC in caso di mancata riconsegna al destinatario, riconsegna solo di una parte delle merci, riconsegna delle merci ricevute per il trasporto ma deteriorate nella loro qualità (avaria, perdita parziale o totale); si applicherà l’art 1218 CC in caso di ritardo, mancato inizio, interruzione del trasporto o prima della sua totale esecuzione.

La riconducibilità della responsabilità del vettore nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1693 CC e art. 1218 CC è determinante ai fini della prova liberatoria. In caso di applicazione dell’art. 1693 CC, il vettore deve infatti fornire prova positiva del fatto e non solo negativa di mancanza di colpa nelle sue azioni o in quelle di dipendenti o preposti. Tale presunzione di responsabilità può essere vinta, se il vettore fornisce prova specifica che il danno è stato causato da un avvenimento a lui non imputabile.

AVARIA: alterazione delle qualità interne ed esterne della merce che determinano una riduzione del suo valore. Qualora l’avaria è tale da comportare la privazione totale del valore della merce, il vettore ha l’obbligo di risarcire il creditore.

PERDITA TOTALE: si ha in tutti i casi in cui la merce non venga riconsegnata al destinatario nel luogo pattuito per contratto, quale che sia la causa che determina questa mancata riconsegna: effettiva distruzione delle merci per combustione o evaporazione (causa interna); per incendio, smarrimento o furto (causa esterna); oppure sostituzione di una cosa con un’altra; oppure riconsegna ad un altro destinatario differente da quello indicato dal mittente.

PERDITA PARZIALE DELLE MERCI TRASPORTATE: si verifica quando c’è una riduzione nel peso, nella misura o nella quantità (numero) delle merci riconsegnate a destinazione rispetto a quelle affidate al vettore.

RITARDO NELLA RICONSEGNA: si verifica quando il vettore non rispetta i termini di consegna stabiliti nel contratto dal mittente. Quando il termine di resa non è stato concordato chiaramente tra mittente e vettore, la giurisprudenza stabilisce questo termine in base al tempo che un vettore diligente avrebbe impiegato per consegnare la merce.

La responsabilità del vettore decorre da quando riceve la merce da trasportare a quando la riconsegna al destinatario. Tale responsabilità è connessa all’obbligo da parte del vettore di custodia delle merci. Il vettore è responsabile delle merci non solo durante il trasporto, ma anche quando queste stazionano nei suoi magazzini prima di essere caricate sul mezzo.

La responsabilità del vettore (con obbligo di custodia) nasce dopo la conclusione del contratto di trasporto e l’avvenuta presa in carico delle merci da parte del vettore stesso, e perdura fino a quando il vettore non ha riconsegnato la merce al destinatario.

La responsabilità per il mancato trasporto (totale o parziale) delle merci si verifica nel caso di mancato inizio del trasporto stesso o per avvenuta interruzione durante il tragitto.

Il mittente può chiedere la risoluzione giudiziale del contratto di trasporto e il risarcimento dei danni subiti al vettore qualora questi fosse responsabile di inerzia nell’inizio o nel proseguo del trasporto dal momento in cui il vettore ha come unico obbligo di chiedere istruzioni immediate al mittente, secondo l’art. 1686 CC.

La presunzione di responsabilità del vettore è giustificata dal fatto che egli ha l’obbligo di custodire le merci da quando le riceve a quando le riconsegna destinatario. Per esonerarsi da questa responsabilità deve dare prova positiva della causa specifica del danno alla merce e non essendo sufficiente dimostrare di aver agito da vettore diligente. Tale prova che deve essere obbligatoriamente inclusa tra quelle previste dalla art. 1693 CC:

  • per caso fortuito e forza maggiore. Deve cioè dimostrare l’inevitabilità, l’imprevedibilità del danno e la sua estraneità all’accaduto.
  • Per natura o vizi delle merci trasportate o del loro imballaggio,
  • Per fatto del mittente e/o del destinatario.

Sono comunque a carico del vettore tutti i danni derivanti da cause ignote.

Si ritengono casi fortuiti o di forza maggiore tutti gli eventi non riconducibili al personale e/o ai mezzi utilizzati dal vettore che gli rendano impossibile riconsegnare le merci al destinatario nelle condizioni iniziali.

Il caso fortuito e/o la forza maggiore possono essere determinati da fenomeni naturali (terremoti, inondazioni, nevicate…) dapoteri pubblici (guerre, sequestri penali, requisizioni…) o da terzi (furto, incendio, rapina…).

L’imprevedibilità e l’inevitabilità del danno devono essere considerate di volta in volta rispetto al singolo caso e non considerate in astratto.

Affinché il vettore sia libero dalla responsabilità per quello che riguarda la natura e i vizi del carico e/o del suo imballaggio, deve dimostrare lo stato effettivo delle condizioni delle merci quando lo ha preso in consegna e il legame effettivo tra questi fatti e la perdita o il danneggiamento del carico.

Deve cioè dare prova effettiva che è proprio nella natura o nei vizi della merce e/o dell’imballaggio la causa diretta della perdita e/o dell’avaria del carico.

A tale proposito il mittente deve specificare nel contratto la natura della merce per permettere al vettore di adottare determinati accorgimenti per la tutela della merce durante il trasporto.

Il vettore non è responsabile del danno alla merce se dimostra che tale danno o perdita è imputabile al fatto del mittente o del destinatario. Tali fatti possono accadere:

  • Al momento iniziale: con la redazione non esatta della lettera di vettura, con l’omissione o indicazioni non sufficienti al corretto trasporto (come la natura o il valore delle merci affidate), con un imballaggio difettoso o un mal caricamento della merce da parte del mittente.
  • Durante l’esecuzione del trasporto
  • Alla riconsegna delle merci al destinatario, quando il destinatario scarica malamente le merci dal mezzo di trasporto

In caso di trasporto di merci soggette a perdita di peso o di misura, il vettore è responsabile unicamente quando tali diminuzioni sono superiori al calo naturale delle merci stesse.

Il vettore deve dimostrare che non è a lui imputabile il ritardo o la mancata esecuzione della prestazione di trasporto, deve cioè dare prova di avere eseguito il trasporto in modo esatto e corretto o che non è stato possibile eseguirlo per una causa a lui non imputabile.

L’entità del risarcimento dovuto dal vettore è soggetto a limitazione:

  • In caso di trasporto nazionale non può superare 1 euro per ogni chilo di peso lordo della merce andata avariata o persa
  • In caso di trasporto internazionale, vale quanto previsto dal CMR (Convenzione per il Trasporto Statale delle Merci)

Tali limitazioni non sono valide quando si dimostra che l’avaria o la perdita della merce sono dipese da dolo o grave responsabilità del vettore o del suo personale.

In caso di inadempimento contrattuale da parte del vettore, il destinatario è legittimato a far valere il suo diritto alla riconsegna delle merci o al risarcimento del danno. Tuttavia, “il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivati dal trasporto”.

La prescrizione per quanto concerne trasporto e spedizione, è ordinariamente di un anno, mentre è di 18 mesi nel caso in cui il trasporto cominci o finisca fuori dell’Europa.

Il termine decorre a partire dalla data in cui la consegna è stata effettuata o avrebbe dovuto esserlo, come stabilito nell’art. 2951 CC e pertanto annuale dal DLG n. 286/2005.

I diritti soggetti alla prescrizione annuale di cui all. art 2951 nascono dal contratto di trasporto, pertanto eventuali azioni di rivalsa possono essere effettuate contro il vettore sia da parte del mittente che del destinatario.

In questo modo sia le normali obbligazioni a carico delle parti (obbligo di custodia, trasferimento del carico, pagamento del trasporto) che quelle accessorie come la riscossione di assegni o crediti di cui è gravata la merce, vengono prescritte dopo un anno.

Un volta appurata la responsabilità del vettore nel trasporto nazionale, il risarcimento dell’eventuale danno è valida sia in caso di perdita che avaria della merce. Tale danno viene stimato in base al criterio del prezzo concorrente, entro il limite risarcitorio di 1 europer kg di peso lordo di merce perduta o avariata. Questo limite può essere superato nel caso accertato di dolo o colpa grave del vettore.

Il risarcimento del danno viene effettuato anche quando si contravviene ad altri obblighi contrattuali come l’inesecuzione del trasporto o il ritardo. In questo caso il danno viene stimato in base a criteri liquidativi di cui all’art. 1223 CC.

Le parti contratto possono introdurre patti in deroga al regime giuridico della responsabilità del vettore (ad eccezione del caso di dolo o colpa grave) che possono aggravare o attenuare la posizione del vettore stesso. Sarà comunque compito del vettore provare la derivazione del danno da quella causa di esclusione di responsabilità.

Non avendo il legislatore previsto nessuna legge che regoli i patti in deroga, la loro esistenza viene accertata anche a mezzo testimoni, anche se è sempre meglio inserirli per iscritto nel contratto.

In base all’art. 5 DLG n. 286/2005 le organizzazioni associative dei vettori e dell’utenza possono stipulare accordi di diritto privato nell’interesse delle imprese associate. La ratio di tali accordi quadro prevede sostanzialmente che i singoli rapporti contrattuali tra le parti vengano regolati per garantire l’osservanza della normativa i materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. In questo modo il legislatore ha voluto delegare a queste associazioni, soggetti sensibili alle problematiche di sicurezza stradale, la possibilità di stipulare accordi di trasporto per specifiche categorie merceologiche che contengano norme di rispetto della regolarità amministrativa delle imprese di trasporto interessate e di osservanza delle regole in materia di sicurezza sociale e sicurezza sociale. Non si tratta più di accordi validi erga omnes, ma accordi ‘quadro’ per determinati settori merceologici da stipularsi obbligatoriamente per iscritto.

È detta CMR la Convention Merchandises Route ovvero la convenzione che regola il trasporto internazionale delle merci stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e ratificata in Italia con la legge 1621/1960.

Quando il trasferimento delle merci dal luogo di carico a quello di scarico interessa due stati diversi di cui almeno uno aderente alla CMR, questo viene disciplinato in modo uniforme dalla convenzione. La caratteristica peculiare del complesso di diritti e doveri stabiliti dalla convenzione prevede che tali norme devono essere osservate anche contro a volontà delle parti che hanno stipulato il contratto. Se queste norme non vengono applicate il contratto non viene annullato, vengono invece annullate le disposizioni contrastanti e sostituite dalle norme previste dalla convenzione. Le norme uniformi vengono applicate anche in caso in cui il contratto di trasporto sia orale.

Campo di applicazione

La Convenzione è valida per tutti i contratti stipulati a titolo oneroso:

  • Per il trasporto di merci su strada
  • Per mezzo di veicoli (auto, articolati, rimorchi e semirimorchi)
  • In caso in cui luogo di ricevimento e riconsegna della merce indicati nel contratto si trovino in due stati diversi in cui almeno sia parte contraente della Convenzione
  • Senza tenere conto né del domicilio né della cittadinanza delle parti contraenti.

La Convenzione disciplina le conseguenze dell’accordo tra le parti e precisamente la presa in consegna della merce da parte del vettore, l’esecuzione del trasporto, la responsabilità degli attori del contratto, ovvero del mittente, del vettore e de destinatario.

La Convenzione non viene applicata quando il trasporto internazionale delle merci viene eseguito gratuitamente o a titolo di cortesia e nel caso di trasporti funebri, postali e trasporti eseguiti in base alle convenzioni postali internazionali.

La Convenzione si applica anche in caso di trasporto combinato, ma non i caso di trasporto intermodale.

Il carattere di internazionalità di un trasporto deriva solamente dal fatto che il luogo di ricevimento della merce si trova in uno stato, mentre il luogo di riconsegna è ubicato in un altro stato. Una volta che questa indicazione è stata inserita nel contratto, il trasporto continua ad essere internazionale anche se a causa di incidente o furto, la merce venga distrutta, persa o rimanga avariata prima di varcare il confine dello stato in cui il vettore l’ha presa in consegna.

Il trasporto interrotto, resta comunque regolato dalla CMR, ed è a questo aspetto che si fa riferimento quando si parla di internazionalità potenziale del trasporto.

La CMR viene applicata dal momento della “presa in consegna” della merce: se questa non avviene, la CMR non entra in vigore e vale il diritto internazionale.

La presa in consegna viene stabilita in base alla data apposta sulla lettera di vettura (che indica il momento in cui il vettore diventa responsabile per la conservazione della merce), il carico della merce e il passaggio della sua detenzione dal mittente al vettoreverifica dello stato apparente della merce e del suo imballaggioesattezza di quanto indicato sulla lettera di vettura (numero dei colli, contrassegni, numeri).

Il trasporto combinato rientra nella CMR solo se non si effettua un trasbordo di merce o “rottura di carico”, questa fattispecie non si verifica quando, in caso di trasporto per vettori successivi, il primo cede il semirimorchio al successivo.

Non si ha “rottura di carico” quando il veicolo o il semirimorchio viene posto su un carro ferroviario: in questo caso la CMR è valida per tutto il trasporto e il vettore stradale non è responsabile nel caso in cui il danneggiamento, la perdita, l’avaria o il ritardo nella riconsegna della merce sia attribuibile ad una responsabilità del vettore ferroviario.

La CMR non si applica ai trasporti intermodali, ovvero a quei trasporti che vengono effettuatti attraverso diverse modalità di trasporto.

Il vettore diviene responsabile del trasporto, nel momento in cui prende in carico la merce (inizio del trasporto). La sua responsabilità termina al momento della riconsegna al destinatario (fine del trasporto).

È responsabile degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutti i collaboratori di cui si avvale nell’esecuzione del trasporto, quando cioè tali dipendenti o persone agiscono nell’esercizio delle loro funzioni (durante il trasporto).

Le parti (mittente, vettore e destinatario) sono vincolate all’applicazione delle norme uniformi a favore dell’avente diritto alla merce trasportata dalla c.d. clausola paramount, o clausola prevalente. Questo vale anche nel caso in cui il contratto dipenda dall’ordinamento di uno stato non aderente alla CMR, perché le norme uniformi hanno la prevalenza sule norme che disciplinano il trasporto nazionale.

La lettera di vettura ha incidenza sulle responsabilità perché, è sempre suscettibile di prova contrariaha valore come ricevuta della merce e fa fede sino a prova contraria. Nel caso in cui non sia prevista la norma Paramount, il vettore è responsabile per i danni che l’avente diritto potrebbe subire a causa dell’omissione della norma stessa.

A spese proprie, il mittente può esigere che il vettore appuri il peso lordo o la quantità in cui la merce espressa. Il vettore non può rifiutarsi e deve anzi darne atto nella lettera di vettura.

Facendo così le due parti non possono più contestare il documento e questo è molto importante per la responsabilità del vettore qualora si verifichi una perdita della merce, che verrà calcolata in kg in base proprio al peso lordo.

A sua volta il vettore, a sue spese, può esigere la verifica del contenuto dei colli, ad esempio se ha pensa che la merce che deve trasportare violi le norme relative all’esportazione (contrabbando).

Quanto dichiarato nella lettera di vettura e sottoscritto sia da mittente che destinatario costituisce accertamento nell’ambito del negozio contrattuale. Se sottoscritto solo dal vettore, verrà trattata come qualunque altra dichiarazione unilaterale contenuta nella lettera di vettura.

Il mittente è responsabile di un’imperfezione nell’imballaggio se il vettore ha tempestivamente avanzato delle riserve in proposito. Nella fattispecie, deve cioè essere accertato che l’imballaggio sia idoneo sia alla natura della merce che alle caratteristiche del trasporto. Il vettore deve specificatamente verificare la congruità dell’imballo rispetto alla merce che trasporto. Le riserve che il vettore può avanzare devono essere controllabili e verificabile anche in un secondo momento. Se accertate comportano la responsabilità del mittente verso il vettore e verso danni a persone, mezzi e cose.

Ovviamente il vettore deve avanzare le proprie contestazioni prima dell’inizio del trasporto.

Il mittente deve fornire in anticipo i documenti e le certificazioni necessarie per il transito doganale unitamente alla lettera di vettura. Il vettore non è tenuto a verificare l’esattezza dei documenti che riceve dal mittente.

Il mittente è responsabile nei suoi confronti per i danni che possono derivare da una documentazione irregolare.

Il vettore ha però l’obbligo di portare con sé tutti i documenti per i trasporti internazionali, quali la licenza comunitaria, l’autorizzazione CEMT e l’autorizzazione bilaterale e simili. Inoltre dovrà rispondere dell’utilizzo scorretto dei documenti e di un’eventuale loro perdita. L’indennità a suo carico non potrà però essere maggiore di quella relativa alla perdita del carico.

  • A diverso titolo mittente e destinatario possono disporre della merce oggetto del contratto di trasporto.

Il mittente può variare il contratto che lo lega al vettore, qualora il destinatario non sia ancora intervenuto nel rapporto e comunque prima della riconsegna della merce. Questo diritto di contrordine, detto anche di disposizione, viene meno una volta che, compilata la lettera di vettura, il mittente stesso vi abbia specificato che rinuncia al suddetto diritto di contrordine in favore del destinatario.

Se questa rinuncia non è stata specificata, il mittente può ricorrere al diritto di disposizione in due casi, prima che il secondo esemplare giunga al destinatario e prima che il destinatario, una volta giunto il carico nel luogo prevista per la consegna, richieda il secondo esemplare e la riconsegna della merce.

La posizione del destinatario nel contratto di trasporto è caratterizzata da una situazione di diritto propria con propri obblighi e diritti. Egli non può sostituirsi al mittente quale parte contraente con il vettore. La sua posizione giuridica è tutelata dal momento in cui riceve il primo esemplare della lettera di vettura, e quando egli richiede la consegna della merce, dopo che è giunta a destinazione accompagnata dal secondo esemplare della lettera di vettura.

Inoltre egli può sostituire altri destinatari a se stesso. Il nuovo destinatario può solo accettare o rifiutare il carico, e in questo caso la merce ritorna al destinatario iniziale.

Nel caso di nuove istruzione per la consegna della merce, il vettore ha il diritto di richiederne al disponente le spese. Inoltre può chiedergli anche un indennizzo per i danni che queste nuove disposizione possono aver determinato, ad esempio il venir meno del suo margine d’utile. Il vettore inoltre ha il diritto di ricevere le nuove indicazioni quando è nella possibilità di eseguirle.

Le nove disposizioni poi non devono in alcun modo inficiare la corretta attività dell’imprese né pregiudicare lì interesse del mittente o di un altro destinatario.

Nella corretta esecuzione del trasporto le indicazioni date dal mittente sono di fondamentale importanza. Anche nel caso in cui non ci sia la lettera di vettura, il vettore che si trovi nell’impossibilità di eseguirle deve prontamente informare al mittente e chiedergli nuove istruzioni.

Nel caso in cui il vettore non possa eseguire il trasporto nei modi e tempi indicati sulla lettera di vettura si parla di impedimento assoluto.

Se il trasporto può essere eseguito ma in condizioni differenti da quelle previste, il vettore è obbligato ad agire sempre nell’interesse dell’avente diritto. Il vettore deve trovarsi effettivamente nell’impossibilità dell’esecuzione quando richiede indicazioni su come superarla. Qualora queste non giungano in tempo egli deve agire in modo da non inficiare la propria attività né pregiudicare l’interesse del mittente o dei destinatari di altri trasporti. Tra le opzioni a sua disposizione, lo scarico della merce prima del luogo di consegna deve essere l’ultima delle sue azioni. Comunque sia il vettore deve avvisare l’avente diritto prima dello scarico. Il suo dovere di chiedere queste istruzioni è connesso al diritto al rimborso delle spese causate sia dalla domanda che dall’esecuzione delle istruzioni. La merce scaricata resta comunque sempre a disposizione dell’avente diritto. Il vettore può venderla (anche senza attendere istruzioni) solo nel caso in cui si tratti di merce deperibile o non ci sia una proporzione tra il suo valore e le spese per custodirle.

Di norma il vettore è responsabile della perdita totale o parziale della merce, dell’avaria che può verificarsi tra quando la riceve e quando la riconsegna al destinatario, e del ritardo nella consegna. La sua responsabilità viene meno quando può provare che perdita, avaria o ritardo dipendono da una colpa dell’avente diritto, da un vizio proprio della merce trasportata o comunque da circostanze non imputabili o evitabili dal vettore.

In caso di trasporto combinato la responsabilità del vettore non sussiste se il danno accade nella tratta non stradale.

In generale l’evento dannoso è a carico e vettore che può però evitare di risarcire il titolare del diritto alla riconsegna se prova che tale danno dipende da uno dei rischi particolari. Solo il titolare del diritto alla riconsegna può esercitare l’azione di risarcimento dimostrando la sua qualità e l’esistenza di un danno che è derivato dal trasporto o dal ritardo nella consegna.

Nessun evento che sia imputabile al veicolo utilizzato nel trasporto costituisce causa liberatoria della responsabilità contrattuale.

La perdita può essere totale o parziale. La perdita è totale quando il vettore manca di riconsegnare a destinazione la merce che gli è stata consegnata o quando il carico non ha più le caratteristiche originarie e quindi non può essere utilizzato.

La perdita è parziale quando la merce viene riconsegnata o scaricata in quantità, peso, numero o volume inferiori a quelle consegnate dal mittente.

Si ha a varia quando la merce, ancora utilizzabile, ha subito un deterioramento che ne ha determinato un deprezzamento o una riduzione del valore economico. Se l’avaria è apparente, il destinatario deve avanzare subito una riserva al vettore. Se non apparente il destinatario ha sette giorni di tempo per far arrivare la sua riserva scritta al destinatario.

Si verifica ritardo nella riconsegna quando la merce viene riconsegnata oltre il termine stabilito. Nel caso in cui non sia stato convenuto tale termine si ha ritardo se il trasporto ha superato il tempo che un vettore diligente avrebbe ragionevolmente impiegato.

L’avente diritto può considerare perduta la merce se questa non è stata consegnata entro trenta giorni dal termine stabilito oppure entro sessanta giorni da quando è stata ricevuta dal vettore. Si considera il ritardo perdita totale solo se l’avente diritto decida di considerare la merce perduta e nel ricevere l’indennità non richieda di venire avvisato del ritrovamento.

Prima del pagamento dell’indennità, la perdita totale può essere esclusa dall’offerta di riconsegna della merce da parte del vettore.

Le cause di esonero della responsabilità del vettore sono elencate dagli articoli 17 e 18 della CMR e possono essere di carattere generale o conseguenza di fattispecie particolari.

Le cause di esonero di carattere generale (con obbligo da parte del vettore di provare il fatto e la causalità) sono colpa dell’avente dirittoconseguenza di un ordine di un avente dirittovizio proprio della mercecircostanze non evitabili dal vettore e alle cui conseguenze egli non poteva porre rimedio.

Un qualsiasi comportamento dell’avente diritto (mittente o destinatario originario o successivi indicati dal titolare del diritto di disposizione) che determina perdita, avaria o ritardo nella consegna, esclude un’azione di risarcimento del danno che ha determinato o contribuito a determinare. In questo caso sarà il vettore stesso a poter richiedere risarcimento al titolare del diritto di destinazione per il danno che il suo comportamento gli ha provocato.

Il vettore dovrà provare che la perdita, ‘avaria o i ritardo della merce sia conseguenza diretta di un ordine dato dal titolare del diritto di destinazione.

Un vizio della merce apparente, conoscibile o ovviabile al momento in cui il vettore riceve la merce non può essere causa di esenzione per il vettore.

Rientrano in questa categoria il caso in cui l’autista del vettore abbia un incidente stradale non per colpa sua, l’incendio doloso se il vettore ha preso tutte le possibili precauzioni. Il vettore non può considerarsi esonerato dal risarcimento del danno se il suo veicolo è in condizioni difettose.

Una volta provata la circostanza che determina il rischio particolare il vettore non deve provare il nesso causale con la perdita o l’avaria (non vi è compreso il ritardo della consegna). Rischi particolari derivano da:

  • Uso di veicoli aperti e non telonati. L’esclusione dipende da un’indicazione espressa nella lettera di vettura di utilizzare questo tipo di veicoli
  • Merci che possono subire cali o avarie se non imballate o in caso di imballo difettoso. Qualora il difetto dell’imballaggio sia evidente deve essere oggetto di una riserva esplicita, se invece non adeguata alle caratteristiche della merce trasportata tale riserva non è indispensabile perché determina una presunzione di esonero della responsabilità del vettore.
  • Intervento del mittente o del destinatario nelle operazioni di presa in carico, sistemazione sul mezzo di trasporto e riconsegna della merce.
  • Eventi dannosi come rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale e parassiti o roditori.
  • Insufficienza o imperfezione dei contrassegni o del numero dei colli
  • Trasporto di animali vivi.

Il vettore deve sempre eseguire l’onere della prova perché si tratta sempre di eventi che una volta provati sono a suo totale vantaggio. Se la prova dimostra la responsabilità del vettore egli dovrà provvedere al risarcimento. Se la responsabilità invece è parziale il vettore sarà escluso dal risarcimento di quei danni che non dipendono dal suo comportamento.

La durata del trasporto deve essere quella specificata nella lettera di vettura. In mancanza di tale lettera la durata del trasporto può essere contenuta in un documento o stabilita a voce. L’obbligo della riconsegna del carico viene soddisfatto con la sua consegna effettiva o, in caso di impedimento, con l’avviso al titolare del diritto della disponibilità della merce. L’invio dell’avviso o il rifiuto di accettazione determinano la conclusione del trasporto, anche se il vettore continua ad avere l’obbligo di custodia della merce.

Il ritardo è una delle ipotesi, insieme all’avaria di inesatta esecuzione del contratto. Si ha totale in esecuzione se la merce non viene consegnata entro trenta giorni dal termine stabilito oppure entro sessanta giorni da quando è stata ricevuta dal vettore. Il vettore deve corrispondere un’indennità al titolare del diritto che lo risarcisca per il ritardo nella consegna che non può superare il prezzo del trasporto.

Il vettore può essere incaricato dal mittente di incassare una determinata somma che, per effetto di altro rapporto, sia dovuta al mittente stesso. Questo mandato all’incasso è accessorio al contratto di trasporto e in mancanza di istruzioni, deve essere riscossa in contanti.

Il mittente deve sempre segnalare al vettore la natura di merci pericolose in modo che egli possa adottare eventuali precauzioni. Il vettore può in ogni momento e in qualsiasi luogo scaricare, distruggere o rendere inoffensive senza alcun obbligo di indennizzo quelle merci pericolose che non fossero state accattate come tali quando le ha prese in consegna.

Nel trasporto soggetto alla CMR il risarcimento per la perdita totale o parziale o per l’avaria, viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel momento in cui il vettore l’ha ricevuta. Per calcolarne il valore bisogna far riferimento al valore indicato nelle quotazioni di borsa merci o, se non esiste bisogna rifarsi al prezzo corrente sul mercato e in mancanza di quest’ultimo, si ricorre al valore usuale della stessa. Se il mittente non ha espresso speciali indicazioni il risarcimento deve essere limitato a 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo lordo di merce effettivamente perduto o avariato.

Nello stabilire il valore della merce bisogna rifarsi primariamente al prezzo di borsa, si ricorrerà al prezzo o valore di mercato (ad esempio il prezzo di listino) se il valore della borsa non ha una particolare influenza sulla determinazione del prezzo della merce nel luogo e al momento della presa in carico. Se questi due prezzi non sono presenti si ricorre al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità.

Se sono stati pagati, vanno rimborsati anche il prezzo del trasporto, i tributi doganali e tutti i costi sostenuti per il trasporto durante il quale è avvenuta la perdita o l’avaria della merce. Tra questi costi bisogna annoverare quelli per le perizie dopo l’evento dannoso, per il magazzinaggio, per la distruzione della merce avariata, per la riparazione di quella danneggiata conseguenti ad una penalità sorta per il trasporto e costi di natura tributaria come il recupero per l’IVA pagata ne caso di un imprenditore commerciale o le imposte nazionali che gravano all’origine sulle merci e che a causa della perdita o l’avaria non hanno superato la frontiera.

L’avaria concerne lo stato fisico della merce e determina un deprezzamento del valore commerciale. Se manca questo deprezzamento commerciale non ci sarà nessuna forma di risarcimento perché non esiste un interesse economico danneggiato. Nel caso in cui l’avaria sia talmente grave da cambiare la natura e la commerciabilità della merce trasportata nella sua totalità, anche se l’avaria si riferisce ad una sola parte, viene considerata perdita totale. Avremo una perdita totale del carico anche nel caso in cui l’avaria determini una tale riduzione del suo valore residuale da non giustificare alcun costo di ricevimento. Nel caso in cui la merce sia deprezzata per l’avaria l’indennità non può essere superiore all’importo corrisposto in caso di perdita totale.

La responsabilità del vettore in un trasporto cessa nel momento in cui la merce viene portata a destinazione nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute. Lo scopo del contratto di trasporto è appunto la consegna della merce.

Al momento della consegna della merce il destinatario la può ricevere senza contradditorio ovvero senza controllarne lo stato né la quantità oppure farlo in presenza del vettore riscontrando la lettera di vettura. Nel caso in cui la verifica del contraddittorio sia negativa sarà valida la presunzione che il destinatario abbia ricevuto la merce come da lettera di vettura. Eventuali difformità o perdite devono essere sollevate alla riconsegna.

Si tratta di un atto giuridico che si compone di:

  • Avviso del carico arrivato a destinazione
  • Richiesta di consegna del carico da parte del destinatario
  • Consegna effettiva al destinatario del carico

Usualmente il carico arriva al destinatario che lo riscontra una volta scaricato. Invece il ricevimento inteso come dichiarazione di accettazione dà per scontato che a farlo sia il destinatario stesso o chi ha potere di rappresentarlo.

Il vettore è tenuto ad osservare le regole di diligenza professionale pertanto non dovrà lasciare il carico senza che il destinatario lo acquisisca nella propria sfera patrimoniale Per il vettore sarà sufficiente una ricevuta rilasciata da un dipendente del destinatario, non sarà necessaria dunque nessuna dichiarazione formale da parte del destinatario.

Qualora si presentino perdite o avarie non evidenti al momento della consegna il destinatario potrà farlo presente in qualunque caso entro sette giorni lavorativi meglio se per scritto per non incappare in un aggravamento dell’onere della prova.

In caso di ritardo nella consegna del carico la riserva deve essere scritta (previo decadimento del diritto) entro 21 giorni dalla data di messa a disposizione del destinatario.

In questo caso viene applicato il principio della comunicazione , la mancanza della riserva scritta e/o della comunicazione tempestiva portano alla cessazione del diritto di indennità precludendo le azioni relative.

Così recita la norma:

“Il vettore e il destinatario devono accordarsi reciprocamente ogni facilitazione ai fini di ogni utile accertamento e verifica”

Il giudice adito valuterà il comportamento delle parti.

La competenza del giudice adito non segue la legislazione nazionale ma si rifà alla norma dell’art. 31.1 CMR. Il primo comma della quale recita ‘Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo delle Parti, i giudici del paese sul cui territorio:

  1. A) Il convenuto ha la sua sede abituale o l’agenzia per cui il tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o
  2. B) Si trova il luogo di ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito di adire altri giudici”

Nessuna azione può essere intentata dalle parti per una controversia sulla quale un giudice si sia già pronunciato a meno che la sentenza espressa dal giudice non possa essere eseguita nel paese in cui è promossa la nuova causa. Pertanto la proposizione dell’azione davanti ad un giudice competente esaurisce il diritto d’azione. A parte l’eccezione di pendenza, il giudice adito in un secondo tempo deve dichiarare la propria carenza di giurisdizione, a meno che in quest’ultimo paese la sentenza del primo giudice non sia suscettibile di esecuzione. L’eccezione al principio del “ne bis in idem” evita che esistano decisioni in utiliter data che impediscano una successiva decisione efficace.

La sentenza dichiarata esecutiva da un giudice di uno stato aderente alla CMR. Deve essere considerata esecutiva da tutti gli stati aderenti.

Infine, non è possibile assoggettare una parte residente o avente sede in uno stato aderente alla “cautio pro expenisis” in sede di controversia giudiziaria per trasporti sottoposti alla CMR.

Nella CMR le azioni sono prescritte entro 1 o 3 anni in caso di dolo o colpa, che secondo la legislazione del giudice adito, venga equiparata a dolo.

Nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo la prescrizione decorre dal momento della riconsegna della merce. Mentre nel caso di perdita totale del carico, la prescrizione decorre a far data dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine, e dal sessantesimo giorno da quando il vettore ha ricevuto la merce.

E in tutti gli altri casi, dal terzo mese dopo la data di conclusione del contratto di trasporto. Il giorno di inizio della prescrizione non viene considerato.

Un reclamo scritto sospende la prescrizione fino a quando il vettore lo respinge per scritto, restituendone i documenti allegati.

Se un reclamo viene accettato solo in parte, la prescrizione riprende il suo corso ma solo per la parte del reclamo che ancora viene contestata.

L’azione prescritta non può essere presentata né come domanda riconvenzionale né come eccezione.

Tutti i contratti internazionali di trasporto in CMR devono essere accompagnati da una lettera di vettura, ma restano validi nel caso in cui suddetta lettera sia assente o sia stata persa in quanto non è indispensabile per l’esistenza di questo tipo di contratto. In ogni modo tale lettera fa fede al momento della conclusione del contratto e della ricezione della merce da parte del vettore. È dunque un documento di legittimazione che ha funzione accertativa e non costitutiva che finisce il suo scopo sul piano probatorio del negozio giuridico e delle relative condizioni. È un documento che può essere usato unicamente dal destinatario e non è munito di capacità di circolazione, non costituisce un titolo di credito. Deve essere firmata nelle sue tre copie sia dal mittente che dal vettore. In caso di contestazioni o di mancanza della lettera di vettura, il contenuto del contratto ‘saranno oggetto dei normali mezzi di prova’.

Le regole comuni della Convenzione CMR vengono comunque applicate senza bisogno di prova.

Qualora la lettera di vettura si presenti irregolare verrà integrata seguendo le regole uniformi e aggiungendo le clausule valide comprese quelle imposte dalla legge applicabile al contratto se non contrarie alla CMR.

Per irregolarità vengono considerate anche le inesattezze o la mancanza di indicazioni da parte del mittente, di cui il mittente stesso risponde.

La lettera di vettura si compone di tre esemplari originali: il primo è da considerarsi sia come ricevuta di carico che come descrizione della merce trasportata ed è destinata al mittente; il secondo viaggia con la merce ed ha la funzione di provare l’origine e l’identità della stessa e deve contenere anche le indicazioni circa il trasporto per i dipendenti e del vettore e delle condizioni del contratto di trasporto del destinatario. Il terzo infine viene tenuto dal vettore. La sottoscrizione deve essere autografa, può essere stampata o timbrata secondo le regole dell’ordinamento giuridico dello Stato che ha emesso la lettera di vettura.

La lettera di vettura può essere richiesta per ogni carico quale che sia la merce trasportata.

La lettera di vettura deve riportare la data a partire dalla quale il vettore prende in carico la merce dando il via alla propria responsabilità nei suoi confronti. La presa in carico prevede anche la verifica delle condizioni della merce e del suo imballaggio nonché dell’esattezza circa il numero dei colli, i numeri e i contrassegni.

Il vettore deve controllare le indicazioni contenute nella lettera di vettura (che fa fede fino a prova contraria circa le condizioni contrattuali fino al ricevimento) al momento della presa in carico della merce. È il mittente a rispondere di eventuali danni a cose o persone derivanti dalla difettosità dell’imballaggio.

Nel caso in cui la merce venga rifiutata dal destinatario esistono norme particolari relative al diritto di contrordine.

Sono indicazioni obbligatorie di una lettera di vettura:

  • il luogo e la data della compilazione
  • Nome e indirizzo del mittente
  • Nome e indirizzo del vettore
  • Luogo e data di ricevimento della merce e luogo scelto per la riconsegna
  • Nome e indirizzo del destinatario. (Indicazione vincolante questa sia per le parti originarie del contratto sia per il destinatario che riceverà la merce unicamente all’indirizzo indicato nella lettera di vettura.
  • Dicitura corretta della natura della merce da trasportare, tipo dell’imballaggio e denominazione riconosciuta per le merci pericolose
  • Numero dei colli
  • Spese del trasporto comprese spese accessorie, diritti doganali ecc)
  • Istruzioni richieste per formalità doganali e latro
  • Indicazione che il trasporto è disciplinato dalla CMR

Per indicazioni obbligatorie eventuali si intendono le istruzioni che il mittente dà al vettore in materia di pattuizioni tra le stesse parti rilevanti anche nei confronti del destinatario tra cui si indicano:

Divieto di trasbordo

Spese prese dal mittente a proprio carico.

Importo del rimborso (il contrassegno) che deve essere riscosso alla consegna della merce.

La sua mancata riscossione fa ricadere sul vettore l’obbligo che prima era de destinatario (art.21 CMR) eccetto il diritto di rivalsa del vettore sul destinatario.

Dichiarazione del valore della merce e ammontare della somma che rappresenta l’interesse speciale della riconferma.

Istruzioni al vettore da parte del mittente in merito all’assicurazione della merce.

Indicazione del termine entro cui il trasporto deve avvenire.

Elenco della documentazione consegnata al vettore, oltre all’indicazione di qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

In caso di smarrimento la lettera di vettura po’ essere ricostruita in base alla copia rimasta. Non sono previste dalle regole uniformi operazioni di sostituzione. La lettera di vettura è comunque una scrittura privata e pertanto vettore e mittente potranno procedere alla redazione di una nuova lettera di vettura in tre esemplari che andranno a sostituire la precedente o a dar forza di originale ad una nuova copia.

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