Separazione e Divorzio

UNA ASSISTENZA CHE VA OLTRE L’ASPETTO LEGALE…

Quando la famiglia,  intesa come nucleo familiare, composto dai coniugi e dai loro figli, si scioglie si creano molteplici problematiche anche dettati dallo stato emotivo dei coniugi/conviventi e dalla particolare enfasi che la situazione provoca nella loro personalita’.

Sicuramente non c’e’ branca del diritto che sia piu’ sentita e coinvolga le persone cosi’ emotivamente come quella inerente il diritto di famiglia .

Nel caso i coniugi si separino spesso gli stessi non riescono a mantenere quella serenita’ e lucidita’ necessaria ad affrontare tutte le problematiche che il cambio di vita necessita. Ed e’ qui che si inserisce il lavoro dell’avvocato che oltre al compito di valutare, consigliare e guidare il cliente sulla strada dei propri obblighi e diritti dettati dalla normativa in vigore, ha anche un compito assistenziale che non prescinde dal carattere psicologico.

La crisi della coppia non sempre sfocia in una separazione giudiziale, che è quella più lunga e tormentata, in quanto è possibile per i coniugi, con l’aiuto e l’assistenza tecnica di un legale, concordare direttamente le condizioni della separazione consensuale, dall’affidamento dei figli all’assegno per il mantenimento (del coniuge e dei figli); in questo modo, i coniugi evitano le lungaggini di un giudizio lungo e stressante e arrivano in tempi brevi alla separazione.

Un ruolo centrale in caso di crisi di coppia lo hanno sicuramente i minori : a loro deve essere data sicuramente priorita’ e principale tutela ed e’su questo aspetto che ci concentriamo primariamente.

Una volta ottenuta la separazione gli ex coniugi possono poi divorziare.

I recenti interventi normativi hanno aggiunto nuove procedure per separarsi (D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”)

Il successivo intervento di cui alla Legge 6 maggio 2015 n. 55 è, invece, intitolato: “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra coniugi” ha introdotto la disciplina del c.d. Divorzio breve.

Le semplificazioni procedimentali in tema di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del vincolo matrimoniale

Alle nuove semplificazioni si può accedere solo nei seguenti casi:
separazione consensuale;
divorzio in forma congiunta;
modificazione condivisa di precedenti condizioni di separazione o divorzio.
Le modalità di semplificazione introdotte dalla nuova normativa sono due, delle quali si occupano due diverse norme del provvedimento in esame:
a) l’accordo dei coniugi assunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di cui all’articolo 12 L. 162/2014;

b) la negoziazione assistita, di cui all’articolo 6 L. 162/2014.

Due le condizioni per poter accedere al primo di questi procedimento iper-semplificato:

l’assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti;
la mancanza di “patti di trasferimento patrimoniale”;

L’altra modalita’ riguarda invece la negoziazione assistita ai sensi dell’art 6 L.162/2014

Laddove sussista anche solo una delle condizioni preclusive a procedere con l’accordo di cui all’art 12 L. 162/2014, è consentito alle parti procedere mediante negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 della normativa stessa.

In questo caso è richiesto l’intervento di almeno un avvocato per parte . I legali sono obbligati, prima di procedere, ad esperire un tentativo di conciliazione  e, successivamente all’assunzione dell’accordo, a trasmetterlo all’Ufficiale dello Stato Civile, che provveda alla relativa pubblicità.

La c.d. Legge sul divorzio “breve”

La Legge 6 maggio 2015 n. 55 ha introdotto il c.d. “divorzio breve”, consentendo ai coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale entro un anno in caso di separazione giudiziale oppure, addirittura, entro sei mesi in caso di separazione consensuale. Ai sensi dell’articolo 1 della normativa in commento, in entrambi i casi il dies a quo coincide con la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

In tutti questi casi il nostro Studio e’ in grado di offrire assistenza legale competente, puntuale e tempestiva.

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