L’assegnazione della casa coniugale, disciplinata oggi dall’articolo 155 quater c.c. ha, quale ratio ispiratrice, la tutela dell’interesse dei figli a non subire, oltre alla rottura dell’unità familiare ,l’ulteriore trauma dell’abbandono dell’habitat domestico in cui si è svolta, fino alla separazione dei genitori, la loro vita quotidiana. L’articolo 155 quater afferma il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli precisando, però, che dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l’eventuale titolo di proprietà. Con quest’ultima enunciato si riconosce la possibilità, per il genitore non proprietario convivente con i figli e a cui è attribuita la casa familiare, di vedersi in parte decurtato l’assegno di mantenimento in ragione del beneficio economico che gli deriverebbe dalla detenzione dell’immobile di proprietà del coniuge obbligato. Non vi è dubbio, infatti, che beneficiare del provvedimento di assegnazione della casa familiare tragga da ciò un vantaggio economico considerevole mentre, viceversa, il genitore escluso dovrà farsi carico di sostenere gli oneri economici derivanti dalla necessità di soddisfare le sue nuove esigenze abitative. L’importo dell’assegno di mantenimento verrà stabilito, perciò, tenendo presente le due possibili ipotesi: che l’immobile sia di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario dovendo il giudice valutare il sacrificio derivante dall’impossibilità di utilizzare l’immobile, o che sia in comproprietà tra i coniugi, dovendo, in questo caso, il giudice tenere in considerazione il venir meno della facoltà di godimento della cosa comune e la necessità da parte del genitore non assegnatario di procurarsi un altro alloggio. Il diritto all’assegnazione della casa familiare viene meno se: l’ assegnatario non abita la casa familiare. L’ assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare. L’ assegnatario instauri una convivenza more uxorio all’interno della casa oggetto di assegnazione. Tra le tre ipotesi di cui sopra, sicuramente quest’ultima è la disposizione che pone le maggiori problematiche interpretative. Infatti, l’estensione del diritto di godimento in favore del convivente more uxorio dell’assegnatario viene considerato in contrasto con il diritto dei figli a conservare un rapporto equilibrato continuativo con ciascuno dei genitori. L’altra ipotesi prevista legislativamente di estinzione del provvedimento di assegnazione riguarda il caso in cui l’assegnatario contragga nuovo matrimonio. Accanto alle cause sopra individuate e previste legislativamente possono essere menzionate altre ipotesi “naturali” di estinzione del diritto ad abitare la casa familiare: il raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica della prole; la cessazione della convivenza della prole stessa con il genitore assegnatario; la morte dell’assegnatario; la ripresa della convivenza dei coniugi separati. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca della casa familiare sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile. Da sottolineare il fatto che l’istituto dell’assegnazione della casa familiare ha natura eccezionale in quanto finalizzato unicamente alla tutela della prole e il relativo interesse alla permanenza nell’ambiente domestico in cui essi cresciuta.
Assegnazione della casa familiare
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