IL PADRE RIESCE A SCONGIURARE il RISCHIO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E A RIOTTENERE LA SUA ABITAZIONE

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Due persone conviventi avevano deciso di coronare il loro sogno d’amore decidendo di avere un figlio. 

La coppia, durante l’attesa del figlio, aveva poi deciso di andare ad abitare nella casa di proprietà del padre del nascituro. 

Dopo qualche anno dalla nascita del figlio il rapporto tra due veniva meno ed iniziava una causa giudiziale avente ad oggetto oltre al diritto di visita ed il mantenimento del figlio, anche l’assegnazione della casa familiare.

La madre cercava in tutti i modi di ottenere l’assegnazione della casa familiare di proprietà del padre e quindi in pratica di poter vivere in quella dimora gratuitamente: in tal caso il padre sarebbe stato costretto a trovarsi un’altra casa in affitto la cui spesa, unita a quella del dovuto contributo al mantenimento, lo avrebbe messo in una situazione di gravissima difficoltà economica.

Poiché la predetta abitazione era pervenuta al padre quale lascito ereditario del proprio nonno, ben consapevoli che la giurisprudenza maggioritaria è solita collocare il figlio minore presso la madre e assegnare la casa coniugale a quest’ultima, il padre – S.M. – con il patrocinio dell’avv. Bartolini – suo difensore – aveva deciso di fare in modo che il titolo di provenienza della abitazione venisse messo in discussione facendo impugnare dal padre di S.M., figlio del nonno di questi, l’atto di provenienza per violazione di legittima e trascrivendo l’azione in conservatoria prima che venisse fissata la prima udienza in Tribunale tra gli ex conviventi.

Alla prima udienza la questione venne, pertanto, a conoscenza della controparte e del giudice il quale di fronte a questa circostanza indusse la madre ad addivenire a più miti consigli la madre tantochè la stessa dovette verbalizzare il rilascio della casa familiare con tempi e modalità di sgombero.

S.M. riusciva così a riottenere quanto di sua proprietà senza ledere in alcun modo gli interessi del figlio visto che comunque la madre aveva un’altra abitazione di proprietà e visto che il minore avrebbe potuto stare con lui ogni volta che lo avesse desiderato.

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