La liquidazione del danno estetico è già compresa nel biologico. Nella determinazione dell’invalidità permanente bisogna, quindi, tenere in considerazione del pregiudizio che il danno ha causato all’aspetto fisico. Se ciò non avvenisse e si chiedesse la liquidazione del danno biologico e del danno estetico come un danno diverso in realtà si avrebbe una duplicazione di risarcimenti. Si può parlare di danno estetico a sè stante solo qualora il danneggiato dimostri la propria incidenza sulla capacità di guadagno. Così una modella potrebbe far rilevare il danno estetico sulla perdita di lavoro o sulla diminuzione degli entroiti lavorativi successiva al danno. Questo principio è stato da ultimo ribadito nella sentenza 17220/14 del 29 luglio 2014.