Home » Blog » Diritto Civile » LA NUOVA TUTELA DELLA SALUTE

LA NUOVA TUTELA DELLA SALUTE

Ancora una volta parliamo di responsabilità medica in quanto la legge c.d. Gelli ( 8 marzo 29017 n. 24) ha riformato interamente la disciplina di settore.
Andiamo pertanto a disegnare una mappa del provvedimento sottolineando le novità.
Prima di tutto viene qualificata la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute precisandosi come essa si realizzi anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.
Nasce, poi, l’Osservatorio Nazionale che ha il compito di monitorare gli errori dalla sanità con lo scopo di creare una sorta di banca dati e imparare dagli errori commessi
Altro concetto importante è quello della trasparenza dei dati per le prestazioni sanitarie nel rispetto del Dlgs 196/2003. La direzione sanitaria della struttura entro 7 gg. dalla presentazione della richiesta deve fornire tutta la documentazione disponibile relativa al paziente. Inoltre le strutture sanitarie dovranno pubblicare online i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.
La legge introduce anche un importante concetto relativo alle buone pratiche clinico-assistenziali prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche.
In tema di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria viene introdotto l’art. 50 sexies c.p che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto che se i fatti di cui agli artt. 590 (lesioni personali colpose) e 589 ( omicidio colposo) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente ed imprudente del medico. Solo se l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa purchè risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
La struttura sanitaria pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde comunque delle loro condotte colpose e dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. L’esercente la professione sanitaria, invece, risponderà ai sensi dell’art. 2043 c.c. ( responsabilità extracontrattuale) salvo che abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale con il cliente. Quindi entra in vigore un doppio regime di responsabilità civile :
– Responsabilità contrattuale della struttura con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di 10 anni
– Responsabilità extracontrattuale per il medico con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di 5 anni.
Nel caso di insorgenza di danni poi non si potrà adire direttamente il giudice ma bisognerà espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Ultimamente le strutture sanitarie non erano più coperte da assicurazione e pagavano i risarcimento con fondi propri accantonati dalla struttura stessa.
La legge Gelli cancella definitivamente questa situazione inserendo l’obbligo di assicurazione da parte delle strutture sanitarie e con estensione di garanzia a 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
Il paziente danneggiato potrà poi agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione rendendosi la vita più facile.
Il legislatore si è poi accorto che le cause di responsabilità sanitarie sono cause che si fondano integralmente su perizie mediche e quindi la competenza dei CTU in materia deve essere attentamente valutata e verificata.
Infine la legge parla anche di accertamento tecnico preventivo da espletarsi prima della causa, mettendo nero su bianco quanto un accorto avvocato di solito avrebbe consigliato al proprio cliente in materia.
La riforma è stata sicuramente sostanziale ed ha trovato terreno fertile in un campo ove bisogna comunque equilibrare la libertà di curare da parte del medico che non deve essere frenato dalla paura di azioni di responsabilità e la salute dei pazienti che in questi ultimi anni è stata spesso calpestata.
Vedremo quindi gli sviluppi pratici, nel futuro, di questa importante legge in tema di sanità e tutela del paziente sperando che i benefici di cui la stessa si fa portatrice poi si equivalgano a quelli che si riscontreranno sul campo.

Vuoi saperne di più?

Richiedi una consulenza

Leggi anche

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Iscriviti alla newsletter

E riceverai una mail ogni volta che pubblicheremo un nuovo articolo.

×

Clicca qui sotto per contattarci tramite WhatsApp

×