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Nel calcolo del TEGM deve essere inserita la CSM

Nel calcolo del TEGM deve essere inserita la CSM

Tribunale di Torino: Il Giudice con sentenza n. 2129-17 del 20-04-2017 ha precisato che la legge n. 108 del 1996 ha sancito in termini chiarissimi che la commissione massimo scoperto era una delle voci che dovevano essere conteggiate ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, precisando che nel calcolo del TEGM deve essere inserita la CMS prima del 2010.

Che cosa è il TEGM?

Il TEGM o Tasso Effettivo Globale Medio di un mutuo è uno dei tassi di interesse che è opportuno conoscere prima della stipula definitiva di un contratto di mutuo.

Si tratta appunto del Tasso Effettivo Globale Medio che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è tenuto a rilevare con cadenza periodica, ovvero ogni tre mesi, e che riporta i valori medi del mercato in relazione a quanto previsto dalla legge antiusura.

Il TEGM esprime cioè il valore del tasso di interesse che non deve essere superato per non cadere nella pratica dell’usura e far considerare l’interesse praticato un interesse usurario. Per questo motivo il TEGM è anche chiamato nel linguaggio comune tasso soglia, per il suo valore di limite.

I tassi di interesse praticati che superano il tasso soglia sono da  considerarsi illegali. Gli intermediari finanziari e gli istituti di credito che offrono mutui sono tenuti ad esporre gli aggiornamenti dei tassi soglia emanati periodicamente dal MEF e pubblicati ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale.

La Banca d’Italia chiede alle banche e agli intermediari finanziari una rilevazione periodica del TEG – Tasso Effettivo Globale (cioè della loro remunerazione) applicato alla clientela, indicando quali operazioni considerare e quali no, quali spese inserire e quali no, per classi di categoria omogenee. Ogni banca pertanto deve dire alla Banca d’Italia quanto fa pagare i suoi clienti per le operazioni di credito, per quelli che si chiamano “impieghi”. Le banche devono farlo seguendo le “Istruzioni” impartite dalla Banca d’Italia.

La rilevazione avviene 4 volte l’anno con questa cadenza trimestrale:

  • 1° gennaio – 31 marzo;
  • 1° aprile – 30 giugno;
  • 1° luglio – 30 settembre;
  • 1° ottobre – 31 dicembre

Da tale rilevazione per ognuno dei trimestri indicati risulterà un TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio per categoria di operazione omogenea. Si tratta quindi della media di tutte le remunerazioni medie applicate dalle banche italiane. Indica cioè come si sono comportate in media le banche per quel trimestre, quanto hanno fatto pagare i loro clienti per quel periodo.

La rilevazione verrà comunicata dalla Banca d’Italia al MEF che provvederà alla pubblicazione periodica in Gazzetta Ufficiale. Il Tasso Soglia Usura si calcolerà aggiungendo uno spread al TEGM. Sarà quello il limite invalicabile che determina il tasso di usura oltre il quale si cade nell’illegalità, il muro da non scavalcare.

La modalità di calcolo ha subito una variazione che il legislatore ha voluto introdurre per adeguare la rilevazione alle mutate condizioni di mercato. E’ avvenuta con il cosiddetto Decreto Sviluppo varato dal governo Berlusconi nel 2011 con Decreto Legge n. 70 del 2011.

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto (25%), a cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: TSU=TEGM*1,25+4

La differenza tra il Tasso Soglia e il Tasso Effettivo Globale Medio non può comunque mai essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Si applicherà cioè il valore minimo tra il tasso soglia calcolato con (TEGM*1.25) + 4 e TEGM+8.

Pertanto il Tasso Soglia Usura sarà il Valore Minimo (più basso) tra:

Tasso Soglia (TSU) = TEGM * 1,25 + 4 punti percentuali

e

Tasso Soglia (TSU) = TEGM + 8 punti percentuali

 

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