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ADDIO AL TENORE DI VITA

TENORE DI VITA: ADDIO! In casi di divorzio il parametro che per anni ha tracciato le linee guida per gli alimenti alla moglie, viene spazzato via.

Il concetto del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, in caso di divorzio ( e non di separazione) non rileva più come parametro per l’assegno divorzile.

Secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 11504/2017): chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Non può più considerarsi attuale e in linea con i tempi l’orientamento che identificava il “tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso” quale parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente l’assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970

Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l’utilizzo di tale parametro non solo collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio in quanto ripristina il rapporto economico-patrimoniale tra coniugi estinto dalla sentenza di divorzio, ma contrasta anche con il nuovo contesto sociale e storico “dove con determinazione e forza viene rivendicato dalle donne stesse il ruolo delle donne in tutti gli ambiti lavorativi, sociali e familiari con la richiesta di pari diritti e corrispondenti aspettative”. Infatti, stante l’univoca funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, secondo la Suprema Corte, non deve più essere tutelato l’interesse dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale, in un’ottica di riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi per tanto tempo ritenute sbilanciate a sfavore della donna, ma bensì l’interesse al raggiungimento dell’indipendenza economica, prestando attenzione alle condizioni del creditore e non a quelle dell’obbligato.

Deve, pertanto, considerarsi quale nuovo parametro al quale rapportare, nella prima fase dell’an debeatur, l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e la possibilità o meno per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, l’indipendenza economica. Soltanto nella successiva fase del quantum debeatur sarà legittimo procedere ad un giudizio comparativo tra le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.

Si consideri però che tale criterio non si applica nel caso di mantenimento dei figli, in quanto, in questo caso, il concetto del tenore di vita resta valido.

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