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ASSEGNO UNICO : ISTRUZIONI PER L’USO

ASSEGNO UNICO : ISTRUZIONI PER L’USO

Mi sono già occupato in altro articolo ( assegno unico in pillole) dell’assegno unico andando a vedere la disciplina generale di tale misura di sostentamento.

Ora andiamo, invece, a vedere più nel concreto come ottenerlo e risolvere i dubbi principali sul tema.

Come ormai noto, l’assegno unico universale ha sostituito gli assegni familiari ampliando la platea di coloro che possono usufruire di tale beneficio: anche un disoccupato o un lavoratore autonomo può fare richiesta dell’assegno unico.

La regola è che l’assegno tra due genitori separati o divorziati va diviso al 50%.

Indipendentemente dal genitore con cui il figlio convive, ciascuno dei genitori può presentare la domanda all’INPS e vi è la possibilità della doppia opzione.

Come genitore separato/divorziato posso scegliere di dichiarare se l’assegno va ripartito al 50% oppure, con il consenso dell’altro genitore, può essere beneficiario al 100%.

Questa possibilità presuppone un accordo non sempre possibile.

Qualora un genitore faccia richiesta dell’assegno al 100% senza il consenso dell’altro ex coniuge, questi può comunicare all’INPS di voler la propria parte, con comunicazione che avrà valore dal mese successivo da quello in cui l’INPS riceve la domanda.

Anche qualora la dichiarazione all’INPS venga presentata da un solo genitore separato/divorziato la situazione economica di riferimento che verrà posta a base della quantificazione dell’assegno, dipende molto da come è strutturata quella famiglia perché bisogna fare riferimento al D. L 159/13 che disciplina l’ISEE il quale, all’art. 7, stabilisce che  il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;

c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o e’ stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

Problema molto frequente ai fini della corretta dichiarazione ISEE si può avere nel caso in cui l’ex coniuge non abbia tolto la residenza dalla casa familiare in quanto, risulterà, ancora facente parte del nucleo e quindi inciderà negativamente sul calcolo ISEE: in questo caso bisogna attivarsi immediatamente per far togliere la residenza all’ex coniuge anche rivolgendosi direttamente in Comune.

La domanda per l’assegno unico viene presentata tramite l’Inps dal genitore richiedere ed i dati richiesti sono minimi: codice fiscale, l’indicazione del numero dei minori o dei figli maggiorenni sino a 21 anni per i quali si richiede l’assegno ed il loro codice fiscale, se hanno disabilità e di indicare se la richiesta viene formulata al 50% o 100% oltre i dati iban per l’accredito delle somme e il consenso privacy.

L’altro genitore potrà, una volta scoperto che senza il suo consenso è stata fatta richiesta al 100%, in piena autonomia senza dover interagire con l’altro coniuge.

Per i percettori del reddito di cittadinanza non c’è necessità di richiedere la prestazione né di indicare le modalità di pagamento in quanto la domanda va in automatico e costoro si ritroveranno già l’aumento dell’assegno unico.

Il provvedimento dell’assegno unico parla di sostegno alle famiglie ma quindi si può applicare ai conviventi?.

La legge 76/2016 ha introdotto nel nostro sistema la regolamentazione delle unioni civili le quali, se registrate secondo normativa, possono usufruire dell’assegno unico in quanto rientranti nel concetto di famiglia.

Assegno unico e coppia convivente

Vediamo, ora, la disciplina dell’assegno unico nel caso di coppia convivente.

Presupposto della coppia convivente è ovviamente che abbia dei figli minori o maggiorenni sino a 21 anni non economicamente autosufficienti e che costituiscano un unico familiare ai fini Isee.

L’assegno unico è parametrato sul reddito della famiglia. La domanda può essere presentata senza Isee ma questo crea un deficit perché in questo caso verrà corrisposto un contributo minimo ( 25 euro per i minorenni e 50 euro per i maggiorenni). Questo però non esclude di poter presentare l’Isee successivamente in quanto importante è anche la tempistica.

Se si presenta la domanda entro giugno, si otterranno gli assegni a decorrere dal primo marzo. Se si presenta a luglio si perderà l’assegno per il trimestre precedente. Quindi a chi non è in grado di avere in tempi rapidi l’Isee vi è la possibilità intanto di fare la domanda e poi di integrarla con l’Isee successivamente.

Se all’interno della coppia convivente vi è un figlio nato dalla coppia ed altro figlio nato da altro matrimonio si potrà, valutata in concreto la situazione, presentare due richieste separate: una seguendo il modulo delle coppie conviventi e l’altra facendo domanda come genitore separato.

Assegno unico e figlio maggiorenne non autosufficiente

Il figlio maggiorenne non autosufficiente può richiedere direttamente il pagamento dell’assegno unico su un proprio conto corrente.

La legittimazione a richiedere l’assegno spetta in primis ai genitori e non al figlio maggiorenne.

Lascia perplesso il limite di età di 21 anni in quanto basti pensare ad un figlio che sta studiando all’università per rendersi conto quanto quel limite si renda inadeguato.

Assegno unico e affidamento

I minori che si trovano all’interno di una famiglia affidataria sono all’interno della famiglia accogliente perché la famiglia di origine è sostanzialmente in difficoltà.

Nulla vi è che possa escludere, anche per i figli affidati, la possibilità di richiedere l’assegno unico. Se si tratta di un affidamento temporaneo il minore che risiede nella famiglia o che si trova in comunità può costituire nucleo familiare a sè e quindi è come se avesse un Isee autonomo.

Ci si chiede se i genitori affidatari hanno figli proprio oltre a quello in affido, possano fare due domande autonome.

Nella domanda che si dovrà presentare all’Inps vi è l’indicazione se il genitore è affidatario o meno. Indicare come affidatario nella domanda il genitore che richiede il beneficio, porta automaticamente ad evitare una duplicazione nel caso di due domande autonome.

Inoltre nel modulo Inps vi è l’accertamento riguardo alla sospensione della autorità genitoriale? Infatti potrebbe accadere che la richiesta per l’assegno unico possa venire avanzata sia dalla famiglia affidataria che dal genitore effettivo.

La richiesta è legata al codice fiscale del minore a cui è legata la richiesta e proprio tramite il codice fiscale l’Inps prevede di evitare duplicazioni di richieste.

Se si tratta di un affidamento pre-adottivo il minore viene considerato già nello stato di famiglia dei genitori pre-adottivi.

Assegno unico e tutore per persone incapaci.

Nel caso di minori incapaci ove sia nominato un tutore sarà questi a dover presentare la domanda senza che debba presentare, alla domanda, il provvedimento di incarico. Il minore sottoposto a tutela, spesso, si trova in casa famiglia e quindi esiste un affidatario diverso dal tutore ed anche in questo caso sarà sempre il tutore a presentare la domanda in quanto lo fa sempre nell’interesse del minore.

Sempre il tutore provvederà a gestire le somme dell’assegno di cui lo stesso tutore direttamente sarà intestatario.

FAQ dal sito INPS

Quando si potrà richiedere l’Assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022. Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 danno comunque diritto agli arretrati a partire dal mese di competenza di marzo.

L’ ISEE è obbligatorio?

No, la prestazione Assegno unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE . Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’Assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa.

Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati spettanti, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell’ ISEE presentato.

ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare all’INPS eventuali variazioni del nucleo familiare sia attraverso la procedura dell’Assegno unico sia tramite ISEE .

L’Assegno unico concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ?

No, l’importo dell’Assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF , in quanto esente.

Quando verrà pagato l’Assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo. Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Posso richiedere l’Assegno unico se sono in stato di gravidanza?

Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’Assegno unico non è comunque compatibile con il Premio alla nascita.

Quali prestazioni verranno sostituite dall’Assegno unico?

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Verrà abrogato anche il Bonus tre figli, mentre rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.

Dal 1° gennaio, quindi, non percepirò più le detrazioni e gli Assegni familiari?

Detrazioni e Assegni familiari per i figli di età inferiore ai 21 anni non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo 2022.

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza da gennaio percepirà l’Assegno unico?

No. Per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 i percettori di RdC continuano a ricevere l’integrazione di Assegno temporaneo. L’Assegno unico sarà riconosciuto d’ufficio successivamente, su carta RdC.

Chi ha fatto domanda per Assegno temporaneo non lo percepirà più da gennaio?

Chi ha già percepito l’Assegno temporaneo continuerà a percepirlo fino a febbraio 2022. Per percepire l’Assegno unico da marzo 2022, dovrà presentare la domanda, tenendo presente che i pagamenti sono comunque disposti a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per avere l’Assegno da marzo occorre, quindi, presentare la domanda entro febbraio.

L’Assegno unico è compatibile con altri bonus?

L’Assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. È compatibile anche con il Bonus asilo nido.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non occorre presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo.

Chi ha presentato domanda per l’Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico?

La domanda deve essere presentata nuovamente anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo, a eccezione di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che lo riceverà in automatico.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure il tutore, o anche il figlio maggiorenne per sé stesso.

La domanda di Assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.

Come avviene il pagamento?

Sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estero area SEPA, carta prepagata con IBAN . Questi conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell’importo).

Quale IBAN va indicato nella compilazione della domanda di Assegno unico?

L’ IBAN da inserire deve essere attivo e correttamente intestato o cointestato alla persona che fa domanda per l’assegno unico. L’INPS non può accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda.

È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è invece sufficiente essere delegati alla riscossione su quell’ IBAN .

È inoltre importante che il codice fiscale del richiedente, indicato nella domanda, e quello che risulta all’Istituto di Credito, come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito, corrispondano esattamente.

Come avviene il pagamento in caso di richiedente figlio maggiorenne?

In questo caso, l’ IBAN deve essere intestato al figlio maggiorenne che richiede la prestazione o cointestato a lui.

Nel caso di tutore di un genitore come avviene il pagamento?

Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti su cui viene chiesto il pagamento possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS con le proprie credenziali o tramite Patronato oppure rivolgendosi al Contact center INPS.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Le informazioni richieste per presentare la domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell’altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all’utente all’atto di presentazione della domanda.

L’Assegno unico come viene pagato per genitori separati, divorziati o non conviventi?

Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore.

In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.

L’Assegno di maternità del Comune per mamme disoccupate rimane o viene inglobato nell’Assegno unico?

Non è nelle misure soppresse dal decreto, quindi resta valido.

Nel caso in cui il richiedente sceglie di percepire per intero l’Assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali?

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona nella domanda di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Questa ripartizione può essere modificata successivamente, sia dal richiedente stesso sia dall’altro genitore. Quest’ultimo deve eventualmente accedere con le proprie credenziali alla procedura (nella sezione “Completa le domande presentate dall’altro genitore”) e indicare i suoi dati per il pagamento ( IBAN , bonifico domiciliato, ecc.).

Chi ha l’affido esclusivo cosa deve selezionare per avere il 100 per cento?

Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. In questo caso, l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente. Questa opzione sarà disponibile dal 25 gennaio 2022.

Chi ha il figlio con legge 104, articolo 3, comma 3, ma non presenta ISEE , deve solo dichiararlo senza aggiungere altro?

Sì, non deve fare altro.

Se si è genitore unico (vedovo o con figlio non riconosciuto), nella domanda si deve selezionare la voce relativa al diritto alla maggiorazione per reddito da lavoro prevista dall’art. 4, comma 8, d.lgs. 230/2021?

No.

Una ragazza madre che convive deve inserire i dati del compagno, anche se non è il padre?

No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.

Cosa succederà alle detrazioni e Assegno moglie a carico nel 2022? Con l’introduzione dell’Assegno unico perderemo quello della moglie?

Rimangono le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico.

Se vivo con mia figlia, mia madre e mio fratello quali componenti del nucleo, devo indicare anche loro?

Sì. Il nucleo è quello costituito con le regole ISEE (anche nel caso in cui non sia stato presentato).

Nel caso di genitori separati con figlio minore disabile che vive con la madre, si deve presentare anche l’ ISEE dell’altro genitore non convivente?

No, per i genitori separati non si applica l’ ISEE minorenni.

Sono separata e abbiamo la custodia condivisa del bambino. Come devo fare la domanda?

Si può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’ IBAN dell’altro genitore.

Per chi percepisce gli ANF solamente per il coniuge a carico, rimarranno sempre validi gli ANF anche da marzo 2022 o il nuovo Assegno unico?

Resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.

Per fare domanda una volta entrate nell’ottavo mese di gravidanza, il sistema mi chiede il codice fiscale del bambino e non mi fa proseguire? Come posso fare, visto che la norma prevede questa possibilità?

Non si deve presentare la domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita, e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di Assegno (settima e ottava), oltre a quella corrente.

In caso di domanda presentata con errori, è possibile cancellarla o modificarla?

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF?

No, non saranno richieste.

Quanto dura la domanda per l’Assegno unico?

La domanda per beneficiare dell’Assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Cosa succede a chi presenta domanda a luglio?

Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda?

Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.

Che requisiti deve avere il figlio maggiorenne per avere diritto all’Assegno unico?

Deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea; 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolgimento del servizio civile universale.

Questi requisiti (compresa l’età) non si applicano ai figli maggiorenni disabili che percepiranno comunque l’Assegno.

In caso di figli a carico con disabilità, quali limiti di età sono previsti?

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere.

L’Assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi?

L’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare.

Cosa devo fare se desidero dividere l’Assegno unico al 50% con l’altro genitore?

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata (sezione “Completa le domande già presentate”).

Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice?

Il pagamento sarà disposto in misura intera al genitore affidatario.

Come fare in caso di affidamento condiviso?

Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito.

Nel caso di tutore del figlio?

Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l’Assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

Come viene applicata la maggiorazione del terzo figlio?

Si applica a “ciascun figlio”, ma solo “a partire dal terzo” e dipende dal valore dell’ ISEE .  Spetta, infatti, in misura piena per ISEE fino a 15mila euro e poi si riduce gradualmente. Il calcolo che emerge dalla simulazione sul sito tiene conto correttamente di questo elemento

Inserendo l’ ISEE successivamente, quando percepirò la quota di Assegno unico aggiuntiva rispetto alla quota minima dovuta senza ISEE ?

Il conguaglio degli importi dovuti in base all’ ISEE rispetto alla quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno.

L’altro genitore è cittadino straniero e non è in possesso di codice fiscale. Per questo motivo non riesco a fare domanda. Come posso fare?

Dalla seconda metà del mese di gennaio sarà possibile indicare nella domanda che l’altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero.

Sarà necessario selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l’opzione “il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori”, poi selezionare come motivazione (a) “genitore unico” la casistica “altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale”.

Selezionando questa opzione l’intero importo dell’Assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50%.

Sto provando a presentare la domanda per mio figlio che diventerà maggiorenne dopo il 1° marzo 2022, ma non ci riesco. Come devo fare?

Per usufruire dell’Assegno, il maggiorenne non disabile deve compiere il ventunesimo anno dopo il 1° marzo 2022. A breve sarà possibile presentare domanda anche dopo che il figlio è diventato maggiorenne, specificando che si richiede l’Assegno solo per il periodo in cui il figlio era minorenne.

Ad esempio: il figlio diventa maggiorenne il 15 aprile 2022 e la domanda è presentata il 15 giugno 2022. Sarà possibile presentare la domanda e specificare che si richiede l’Assegno per il periodo 1° marzo-15 aprile 2022.

Se si compie la maggiore età nel mese di competenza, il mese viene pagato?

Sì, viene pagato l’intero importo. Quindi, se ad esempio si nasce il 2 marzo, l’importo sarà riconosciuto interamente per il mese di marzo.

Chi è sposato ma l’altro coniuge ha residenza diversa da quella del richiedente, cosa deve indicare tra le opzioni che descrivono il nucleo familiare?

Ai fini ISEE , le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, fanno sempre parte dello stesso nucleo. Possono quindi selezionare l’opzione “conviventi”.

In caso di genitore affidatario, qual è il percorso da seguire per fare domanda?

L’affidatario (non tutore) deve entrare nella sezione “Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata” e nella compilazione della scheda figlio deve selezionare l’opzione “Genitore affidatario”.

Nel caso uno dei due genitori sia lavoratore all’estero, si ha diritto alla maggiorazione per genitori entrambi con reddito?

Sì, se il genitore che lavora all’estero ha residenza in Italia ed è soggetto al pagamento delle imposte in Italia.

In caso di figlio disabile maggiorenne ma non a carico, è necessario fare la domanda per l’Assegno unico?

Se il figlio disabile maggiorenne convive con i genitori, questo è sufficiente per fare la domanda. Se invece non fa parte del nucleo ISEE (e quindi non convive con i genitori), occorre verificare il carico, in quanto potrebbe essere “attratto al nucleo ISEE dei genitori” (se è a carico, non è sposato e non ha figli propri, con età fino a 26 anni).

Pur avendo selezionato l’opzione “entrambi genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare”, nella schermata di riepilogo viene riportata la dicitura “entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare oppure i genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi”. È corretto?

La dicitura non comporta alcun problema poiché le diverse situazioni familiari non impattano sul diritto e la prestazione economica.

Ho fatto domanda ma nella ricevuta non c’è il numero di protocollo. Può essere un problema?

La protocollazione non avviene al momento della presentazione della domanda, ma poco dopo. Per visionare il numero di protocollo occorre entrare nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la domanda e visualizzare il numero di protocollo assegnato alla domanda. Per la ricerca o l’individuazione della pratica è comunque sufficiente il numero della domanda che viene rilasciato con la ricevuta all’atto dell’invio della domanda.

La mia domanda non risulta ancora in lavorazione. Perché?

L’Assegno unico è una prestazione che decorre dal mese di marzo 2022 e fino a quel mese le domande non saranno istruite.

Quali sono gli stati della domanda che compariranno all’utente?

Gli stati della domanda sono “Accolta” (vuol dire tutto OK e può essere messa in pagamento, ma non è detto che sia già stata pagata), “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata”, “In evidenza alla sede” (vuol dire che c’è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede INPS), “In evidenza al cittadino” (vuol dire che l’utente deve integrare la domanda con della documentazione, che trova indicata sempre nel sistema di gestione di cui sopra).

Posso selezionare la casella per la maggiorazione spettante a chi percepiva ANF e ha ISEE inferiore a 25mila euro, se ho percepito l’Assegno temporaneo nel 2021?

No. La maggiorazione vale solo per chi ha percepito ANF e non per l’Assegno temporaneo.

Conclusioni: l’assegno unico è una presa in giro?

In tutta onestà un pò credo che l’assegno unico sia l’ennesima presa in giro dello Stato Italiano. Tutto viene parametrato sull’Isee che di per sè è già uno strumento che ritengo non adeguato e obsoleto non essendo certo una fotografia dello stato effettivo patrimoniale di un nucleo familiare.

Se si presenta domanda per assegno unico senza Isee le somme sono così irrisorie che possono servire a comprare una pizza ai figli ma nulla più.

Ma se presento l’Isee bisogna considerare che lo stato di famiglia non viene considerato composto da genitore + figlio ma anche dalle altre persone presenti nel nucleo familiare quali i nonni.

Non infrequente è l’ipotesi in cui, in caso di separazione, si vada a riabitare, per difficoltà economiche e/o perchè non si ha più la casa familiare con i propri genitori i cui redditi e/o pensioni si vanno a cumulare con quello del genitore separato.

Si capirà che, in una situazione simile, superare il limite di 40.000 euro oltre il quale l’aiuto si abbassa a soli 50 euro è un attimo.

Quindi non è affatto vero, come ci è stato venduto, che l’assegno è un sostanzioso aiuto alle famiglie in quanto la maggior parte di esse vedrà, invece, abbassarsi l’importo e non di poco rispetto a quanto percepiva in precedenza con gli assegni familiari.

 

 

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