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Tuteliamo il nostro patrimonio

Diversi sono gli strumenti per tutelare il proprio patrimonio da eventuali aggressioni da parte di terzi . Tra questi sicuramente il trust e’ uno dei principali per garanzia e sicurezza.
Spesso una problematica che mi viene posta in Studio riguarda la tutela del patrimonio e cioe’ come salvaguardare i propri beni da eventuali pignoramenti o azioni da parte di banche, equitalia ecc.
Non si tratta di furberie ma di azioni preventive, e’ bene chiarirlo, comunque previste legislativamente e quindi da compiersi nella piena legalita’.
D’altronde nel nostro ordinamento vige un principio pratico: se non hai beni da farti aggredire sei intoccabile nel senso che potrai avere sentenze che ti impongono vari pagamenti ma di fatto non vi saranno strumenti per ottenerli.
E non c’e’ da meravigliarsi in quanto anche lo Stato adotta questo criterio: provate a fare una azione di recupero nei confronti dello Stato ( ad esempio perche’ vi hanno riconosciuto un indennizzo per la legge Pinto) e poi ne riparleremo!
Insomma se non vi sono beni da aggredire i creditori non potranno far nulla nei vostri confronti.
Anche quando non vi sono debiti in corso non e’ mai male, anche perche’ la vita riserva sempre delle sorprese, tutelarsi e prevenire.
Quindi ritengo che gli strumenti giuridici per la tutela del patrimonio siano strumenti che dovrebbero venir maggiormente adoperati dal cittadino anche se spesso si assiste a persone che cercano di trovare la soluzione quando ormai vi sono gia’ i cocci.
Anche qui vale la regola “prevenire e’ meglio che curare”.
Parlando di tutela del patrimonio non si puo’ non parlare di trust a mio avviso uno degli strumenti piu’ efficaci esistenti al momento.
Il trust trova la sua origine nel diritto straniero, in particolare nei paesi di common law, ma è stato riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano a decorrere dal 1 gennaio 1992 a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, intervenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364.
L’istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e trustee. Il disponente di norma trasferisce alcuni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra con i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario nell’interesse del beneficiario e per uno scopo prestabilito.
Trustee e beneficiario possono essere persone fisiche, professionisti di fiducia o anche una persona giuridica.
Tramite questa operazioni i beni portati in trust vanno a costituire un patrimonio distinto e sperato rispetto al patrimonio del trustee che non puo’, pertanto, essere pignorato.
Vi sono diversi modi in cui un trust può’ essere utilizzato ma di solito questo strumento viene usato per tutelare proprietà’ immobiliari.
In questo caso si crea un patrimonio separato e garantito composto da immobili con il vantaggio che tale patrimonio non potrà essere aggredito se non da creditori del trust.
Durante la vigenza del trust il trustee potrà compiere tutte le operazioni utili alla gestione ivi compresa la vendita.
La particolarità’ di questo istituto sta anche nel fatto che pur essendo costituito in Italia la normativa che lo disciplina e che regolerà’ il trust non sara’ italiana ma estera mettendo ancora un paletto ulteriore per l’aggredibilita’ di tali beni.
Per questo si consiglia sempre un trust all’altro strumento del fondo patrimoniale, anch’esso strumento di garanzia ma piu’ facilmente aggredibile.
Al trust immobiliare si affianca anche il trust per disabili usato per gestire i beni del disabile e preferibile rispetto ad un amministratore di sostegno in quanto in quest’ultimo caso vi e’ comunque un controllo giudiziario assente nel primo caso.
Altro uso frequente che viene fatto di questo istituto e’ quello per scopi di famiglia e cioe’ per disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela, crisi matrimoniali ivi compresi i casi di separazione e divorzi.
Sempre ai fini di tutela del patrimonio il trust viene usato a scopo di garanzia essendo nello stesso conferiti beni di vario genere ( mobili, denaro, immobili, ecc) . Si va a creare in pratica un patrimonio separato a favore di un beneficiario che potrà’ contare su un patrimonio inattaccabile.
Seppur questo istituto ad un primo approccio può’ sembrare complicato in realtà’ cosi’ non e’ e certamente non deve essere guardato con diffidenza ne’ come mezzo di elusione dei creditori anche se spesso viene usato per questo scopo.
E’ uno strumento che se ben utilizzato e strutturato permette di ottenere ampie tutele senza alcuna violazione delle norme statali, anche fiscali, ed internazionali in genere.

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