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Ancora sulla Legge Pinto : impignorabilità, cosa dice la legge

 

La finanziaria 2007 al comma 1351, così come nel 2006 era avvenuto per i beni del Ministero della Salute, ha stabilito la impignorabilità dei fondi destinati alla giustizia: “ non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento delle spese per servizi di forniture aventi finalità giudiziaria p penitenziaria, nonchè gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla PResidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore di funzionari delegati degli ufficio centrali e periferici del Ministero della Giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della PResidenza del Consiglio dei Ministri”. Lo Stato, in pratica adotta per sè il principio secondo cui “ chi non ha nulla non ha niente da perdere” e cioè il nullatenente non sarà mai aggredibile forzatamente dal debitore in quanto , appunto, non ha alcun bene su cui potersi soddisfare. Lo Stato rendendo i propri beni impignorabili, in buona sostanza, diviene come un soggetto che non ha beni da aggredire. La legge sopra menzionata si aggiunge a tutta una serie di norme speciali che rallentano ed ostacolano le azioni esecutive nei confronti della PA. Si pensi, ad esempio, che per proporre azione esecutiva nei confronti della PA occorrono 120 gg. a fronte della immediatezza di tale azione nel caso di cittadini. Se poi i 120 giorni cadono durante le ferie processuali questi diventano 170. Eppure tali leggi dovrebbero di per sè essere incostituzionali in quanto si preclude la pignorabilità e quindi la tutela costituzionale del credito. Con la finanziaria del 2007 i creditori si sono trovati impossibilitati ad ottenere il loro avere e lo stesso blocco lo hanno trovato i creditori in base alla Legge Pinto. Come se ciò non bastasse è intervenuta la legge 181/2008 che all’art. 1 ter ha esteso l’applicazione della impignorabilità sulle contabilità speciali delle prefetture, direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di Finanza, alla contabilità ordinaria del Ministero di Giustizia e degli uffici giudiziari. Non sono più soggetti a pignoramento : gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrativo dal Ministero di Giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari del Ministero della Giustizia e degli uffici giudiziari. i fondi destinati al pagamenti di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria. Ecco il testo della legge art. 1-ter L. 181/2008

“L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonche’ agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.” Cosa sono le contabilità speciali ?Esse costituiscono un particolare sistema di decentramento delle attività di erogazione della spesa, realizzato delegando un organo periferico a provvedere autonomamente alle necessità funzionali del proprio ufficio, e ponendo a disposizione dei fondi, all’uopo accreditati in favore dell’organo delegato, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Al Ministero dell’Interno fanno capo le 103 contabilità speciali intestate ai Prefetti della Repubblica, per le province autonome ai Commissari di Governo di Trento e di Bolzano e, per la Regione autonoma della Valle d’Aosta, al Presidente della Giunta regionale che assolve anche le competenze prefettizie. L’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1994, n. 460, individua le tipologie di spese i cui fondi, in ragione della destinazione “a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, ….” non possono essere oggetto di esecuzione forzata. Vengono fatti salvi i casi di cui al capo V del titolo VI del libro I del codice civile, ovvero in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di separazione (art. 156 c.c. “il giudice può disporre il sequestro [c.p.c. 671] di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.”), nonché quelli previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.” Inoltre tale legge, al secondo comma dello stesso articolo 1, prevede che “I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture …. si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture…. “, il quale a sua volta “è tenuto a vincolare l’ammontare, sempre che esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1…”. A completamento della disciplina in argomento, il terzo comma stabilisce che ”Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato. A bloccare il credito del cittadino inoltre vi è un sistema di verifiche introdotto dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dal comma 9 dell’art. 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, e modificato dall’art. 19 del Decreto Legge 1/10/2007 n. 159, il quale stabilisce che “…le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore e diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento …e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”, ha inciso in modo peculiare sui pagamenti disposti dai fondi delle contabilità speciali delle Prefetture. E’ poi intervenuto intervenuto il D.M. 18/01/2008, n. 40, che ha stabilito che le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,non sono soggette ad esecuzione forzata e che tale disposizione si applica anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attivita’ intestati «Fondo unico giustizia» E’ stato poi  istituito un Fondo unico giustizia,impignorabile, ove vengono fatte affluire le somme di denaro sequestrate  o derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative e i proventi dei beni confiscati .L’art. 2, co. 2, l. n. 181/2008 amplia la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, oltre alle somme di denaro o ai proventi di cui al citato art. 61, co. 23, d.l. n. 112/2008: 1) le somme sequestrate per le quali non sia stata disposta la confisca o richiesta la restituzione entro 5 anni dalla sentenza definitiva (la cui devoluzione allo Stato è prevista dall’art. 262, co. 3-bis, c.p.p.); 2) i proventi derivanti da varie «attività finanziarie a contenuto patrimoniale o monetario» — quali, ad esempio, i titoli al portatore, i libretti di deposito, i conti correnti, i conti di deposito titoli ed altri crediti pecuniari — oggetto di provvedimenti di sequestro o di irrogazione di sanzioni amministrative; 3) le somme o i proventi depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla conclusione, con provvedimento definitivo, del procedimento civile di cognizione, esecutivo o speciale; 4) nell’ambito della procedura fallimentare, le somme di denaro — individuate nel riparto finale — non riscosse dagli aventi diritto né richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, decorsi 5 anni dal loro deposito presso l’ufficio postale o la banca indicati dal curatore (e perciò devolute allo Stato ex art. 117, co. 4, l. 267/1942). Il Fondo unico viene affidato alla gestione di Equitalia Giustizia S.p.a. . Legge 460/1994 legge di conversione del DL 313/1994 Art. 1 Pignoramenti sulle contabilità speciali delle Prefettura, delle Direzioni di amministrazione delle forze armate e della Guardia di Finanza. 1 .  I FONDI DI CONTABILITÀ SPECIALE A DISPOSIZIONE DELLE PREFETTURE, DELLA DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHÉ LE APERTURE DI CREDITO A FAVORE DEI FUNZIONARI DELEGATI DEGLI ENTI MILITARI, DESTINATI A SERVIZI E FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, DI DIFESA NAZIONALE E DI SICUREZZA PUBBLICA, NONCHÉ AL PAGAMENTO DI EMOLUMENTI E PENSIONI A QUALSIASI TITOLO DOVUTI AL PERSONALE AMMINISTRATO, NON SONO SOGGETTI AD ESECUZIONE FORZATA, SALVO CHE PER I CASI PREVISTI DAL CAPO V DEL TITOLO VI DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1950, N. 180. 2 .  I PIGNORAMENTI ED I SEQUESTRI AVENTI PER OGGETTO LE SOMME AFFLUITE NELLE CONTABILITÀ SPECIALI DELLE PREFETTURE E DELLE DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE ED A FAVORE DEI FUNZIONARI DELEGATI DEGLI ENTI MILITARI, SI ESEGUONO ESCLUSIVAMENTE, A PENA DI NULLITÀ RILEVABILE D’UFFICIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL LIBRO III – TITOLO II – CAPO II DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (Espropriazione mobiliare presso il debitore)… omissis 3 .  NON SONO AMMESSI ATTI DI SEQUESTRO O DI PIGNORAMENTO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA DELLO STATO A PENA DI NULLITÀ RILEVABILE ANCHE D’UFFICIO. GLI ATTI DI SEQUESTRO O DI PIGNORAMENTO EVENTUALMENTE NOTIFICATI NON DETERMINANO OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO DA PARTE DELLE SEZIONI MEDESIME NÉ SOSPENDONO L’ACCREDITAMENTO DI SOMME NELLE CONTABILITÀ SPECIALI INTESTATE ALLE PREFETTURE ED ALLE DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE ED IN QUELLE A FAVORE DEI FUNZIONARI DELEGATI DEGLI ENTI MILITARI. 4 .  VIENE EFFETTUATA SECONDO LE STESSE MODALITÀ STABILITE NEL COMMA 2 LA NOTIFICA DI OGNI ALTRO ATTO CONSEQUENZIALE NEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI PIGNORAMENTO O DI SEQUESTRO. Il Decreto Milleproroghe ha poi reso impossibile eseguire pignoramenti presso  Equitalia Giustizia

 

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