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Automobilisti Attenzione!!

Automobilisti attenzione !!

Oggi il termine per proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa non è più di 60 gg. ma bensì di 30, termine breve che facilmente può scappare.

Importante è quindi determinare ed aver ben chiaro il momento iniziale in cui questo termine deve venire computato.

Sul punto la Cassazione con sentenza del 03 ottobre, ha stabilito che il termine decorre dal momento in cui il contravventore ha ricevuto la notifica. Se la notifica del ricorso è avvenuta a mezzo posta , questa s’intenderà perfezionata nel momento in cui il plico viene consegnato al destinatario, oppure, in caso di giacenza presso l’ufficio postale, al decimo giorno di giacenza .

Quindi non si creda che a non ritirare l’atto ci si possa poi “salvare” adducendo di non aver ricevuto la notifica in quanto, trascorsi 10 gg. di giacenza, la notifica al contravventore si intende perfezionata.

Qualora poi il contravventore decida di presentare ricorso spedendolo, l’opposizione deve intendersi proposta al momento della consegna del plico presso l’ufficio postale (timbro postale).
 Sul punto, la Corte Costituzionale ha rimosso ogni dubbio dichiarando «illegittimo l’art. 22 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui è irrogata sanzione amministrativa, con la precisazione che l’opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal comma 1 del medesimo art. 22» (Corte Cost. n. 98/2004).

Quindi in pratica il 30° giorno si può andare a spedire il ricorso e varrà , per il ricorrente, la data di spedizione ai fini dei termini di impugnazione.

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