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Conciliazione Giudiziale ,entrata in vigore la legge

 

Il 5/03/10 è stato pubblicato il D. Lgs. 4/03/2010 n. 28, attuativo della delega in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui all’art. 60 della L. 18/06/09 n.69. L’art. 5, comma 1° prevede l’obbligatorietà, a pena d’improcedibilità del giudizio, del tentativo di mediazione nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa e con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Questa norma ha efficacia decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso (art. 24, disposizioni transitorie e finali). Visto che il Decreto, secondo l’ordinaria vacatio legis di gg. 15 dalla sua pubblicazione, entra in vigore il 20/03/10, il tentativo sarà obbligatorio dal 20/03/11. Gli avvocati e i praticanti abilitati sono gravati dall’obbligo stabilito dall’art. 4, comma 3° del Decreto 28/10, che così recita: All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a informare l’assistito della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresi’ l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile. Il documento che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta’ di chiedere la mediazione. Poiché la facoltà di attivare il procedimento di mediazione è cosa diversa dall’obbligatorietà del tentativo di mediazione che entrerà in vigore il 20/03/11, è da ritenersi che l’obbligo di informare l’assistito sussista sin dal 20/03/10. Quando il tentativo sarà obbligatorio per le materie indicate nell’art. 5, comma 1° del Decreto, l’obbligo informativo dovrà comprendere i casi in cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nulla però vieta estendere sin d’ora l’informativa all’assistito all’obbligatorietà del tentativo di mediazione. In questo modo, oltre ad usare da subito un’unica modulistica, si ha il vantaggio che, assunto l’incarico stragiudizalmente prima del 20/03/11, non vi sarà necessità di nuova informativa ove il giudizio venga di fatto promosso dal 20/03/11 in poi.

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