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Cos’è l’affido condiviso?

Quando due persone si separano, spesso questa situazione pone pochi problemi nel caso in cui i coniugi non abbiano avuto figli in costanza di matrimonio. Diversamente, nel caso della presenza di prole, le cose si complicano. La separazione è senz’altro un momento traumatico per tutti, per i coniugi, che prendono o dovrebbero prendere atto del fallimento di un progetto di vita nel quale avevano investito grandi aspettative, ma lo è più per i minori che sono le vere vittime incolpevoli della crisi familiare creatasi. Prima dell’entrata in vigore della legge 54 del 2006 i minori venivano affidati, quasi sempre, in via esclusiva a uno dei due coniugi (spessp la madre) con facoltà per l’altro coniuge di vedere e tenere con sé i propri figli secondo i tempi e le modalità stabilite dalla legge. Era prassi stabilire, ad esempio, che il padre potesse tenere con sé i propri figli per due giorni a settimana, con il pernottamento in weekend alternati, festività alternate, 15 giorni continuativi per le ferie estive ecc. L’affido esclusivo comportava l’attribuzione della potestà esclusiva del coniuge affidatario il quale, quindi, poteva autonomamente decidere circa le scelte e le inclinazioni del figlio. In capo all’altro genitore residuava il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulla crescita del proprio figlio. Nel caso di situazioni più gravi, cosiddette straordinarie, il coniuge non affidatario doveva intervenire nelle decisioni le quali però, nel caso di scelte ordinarie, spettavano solo al genitore affidatario della prole. Con l’introduzione della nuova legge l’affidamento esclusivo è diventato oggi una eccezione da applicarsi solo in casi estremi e residuali (disinteresse totale di un genitore nei confronti del figlio, residenza di uno dei due coniugi all’estero o in luoghi lontani, volontà del figlio di non vedere il genitore ecc.). Diversamente vige l’affidamento condiviso dovendo però il giudice stabilire con quale genitore il minore dovrà convivere (si parla di collocamento) stabilendo, altresì, un numero di ore e di giorni in cui il genitore non convivente sarà tenuto a passare del tempo con il proprio figlio. Le decisioni relative ai figli saranno assunte da entrambi i genitori. Quindi, importante sarà la collocazione del figlio presso l’uno o l’altro genitore in quanto comunque, al genitore non collocatario, dovrà venire imposto un orario e modalità di visita del figlio. Con questa modalità introdotta dalla legge del 2006 è anche possibile stabilire consensualmente che in un arco di tempo, ad esempio di 15 giorni, il figlio stia con entrambi i genitori in egual maniera potendo stabilirsi anche che i genitori si sobbarcheranno le relative spese di mantenimento della prole quando essa starà presso l’uno o l’altro genitore, evitando in questo modo che venga stabilita, nero su bianco, una cifra mensile quale contributo al mantenimento; mantenimento che ovviamente sarà imprescindibile ma che verrà dato nella diversa modalità di cui sopra essendo pari i giorni in cui mensilmente il figlio starà con i propri genitori. Ovviamente nella determinazione di tale modalità si dovrà evitare di rendere il minore una sorta di “pacco postale” dovendosi valutare attentamente e soprattutto nell’interesse del minore le modalità di visita e di permanenza alternati .

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