Home » Blog » Diritto Civile » Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.

Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.

Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l’attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle c.d. presunzioni semplici. In questo modo si potrà dimostrare, per presunzioni, che l’invalidità riportata dalla vittima dell’incidente stradale abbia inciso sulla possibilità di guadagno. La Cassazione è ritornata sulla questione del risarcimento del danno patrimoniale con la sentenza n. 27584/11 ( III SEZ. Civile) decidendo in ordine alla richiesta avanzata da un professionista il quale lamentava, a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto vittima, di aver dovuto limitare la propria attività lavorativa con conseguente perdita di clientela. La Cassazione, accogliendo la richiesta, ha stabilito che colui che che ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica di una certa entità avrà una ridotta capacità di guadagno anche in futuro ( considerando il danno futuro in re ipsa nella stessa gravità delle lesioni subite). Nello specifico il danneggiato era un medico convenzionato con il servizio sanitario che ha dimostrato in giudizio la diminuzione dei pazienti dovuta alle conseguenze dell’incidente stradale. Importante è anche il calcolo della rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate che la Corte fa partire non dal momento del sinistro ma dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea . In caso di danno risarcibile, l’invalidità non concerne l’incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso d’invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Il risarcimento in questione è quindi un debito di valore e la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato.

Vuoi saperne di più?

Richiedi una consulenza

Leggi anche

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Iscriviti alla newsletter

E riceverai una mail ogni volta che pubblicheremo un nuovo articolo.

×

Clicca qui sotto per contattarci tramite WhatsApp

×