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Facciamo chiarezza sul concetto di danno biologico

Il danno biologico è  il pregiudizio conseguente alla lesione della integrità fisica e/o psichica della persona in sé considerata, a prescindere dalla conseguenze di tipo patrimoniale.

Oggi, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale dettata dalla Cass. Civ. Sez. II con sentenza del 31 maggio 2003 n. 8827, il danno biologico viene risarcito in base all’art. 2059 c.c. trattandosi di danno chiaramente di tipo non patrimoniale : il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. In virtù di quanto sopra la Cassazione ha esteso la nozione di danno non patrimoniale ad ogni danno da lesione di valori inerenti la persona.

Quali quindi le voci di danno di natura non patrimoniale?

Le voci possono essere classificata nel :

–          Danno morale soggettivo ( inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima)

–          Danno biologico in senso stretto ( inteso come lesione dell’interesse all’integrità psico –fisica, conseguente ad un accertamento medico)

–          Danno esistenziale (derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona)

Tale impostazione è stata confermata dalla Cassazione a Sezione Unite nel novembre 2008 anche se in detta pronuncia è stata negata l’autonomia ontologica del danno.

L’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 definisce il danno biologico come la lesione all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ( risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito). Stessa definizione è stata poi data dalla L. 05 marzo 2001 n. 57. Diversa è invece la definizione contenuta nel codice delle assicurazioni ( d.lgs 07 settembre 2005 n. 209) i cui artt. 138 e 139 estendono la nozione di danno biologico anche agli aspetti dinamici del pregiudizio fisico o psichico. In tali norme il danno biologico è indicato come la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

La Cassazione con sentenza 24451 del 2005 è giunta poi ad affermare una c.d. pluridimensionalità del danno biologico che si comporrebbe non solo dell’aspetto psichico e fisico ma anche dell’incidenza negativa sulle attività quotidiane e della perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.

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