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Il CID fa piena prova contro il conducente.

Il modello di constatazione amichevole fa piena prova contro il conducente che lo ha sottoscritto mentre nei confronti del proprietario dell’auto e dell’assicuratore è liberamente valutabile dal giudice. E’ questo il principio, pienamente condivisibile, che viene stabilito dal Tribunale di Bologna che ha accolto il ricorso di due trasportati che si erano visti negare il risarcimento del danno biologico orale dopo essere rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. La causa era basata sostanzialmente sul Cid la cui copia era tra l’altro illeggibile a tal punto che il giudicante era “costretto” a rigettare la domanda , negando il risarcimento  basandosi soltanto sulle testimonianze. Come spesso accade nuovo giudice , diversa decisione. Infatti in secondo grado la situazione viene ribaltata in quanto il Cid veniva ritenuto documento tale da ritenere la responsabilità del conducente che sulle prime si era auto accusato. In particolare il Tribunale ha ricordato che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento al modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e quelle sottoscritte dal conducente del suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente secondo gli artt. 2733, 2 comma, 2734 e 2735 c.c.

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