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Il proprietario non aggiusta l’interruttore e deve risarcire l’inquilino caduto dalle scale

Era tanto che il sig. Mevio, inquilino del sig. Tirchietti voleva scrivere a quest’ultimo affinchè aggiustasse quell’interruttore sulle scale  ma si era sempre peritato anche in quanto il proprietario al momento della stipula del contratto aveva sottolineato che l’abitazione veniva data nello stato in cui si trovava e che non avrebbe accettato eventuali richieste di ristrutturazione dell’immobile : “ con quel poco che prendo di canone e con la cedolare secca se poi vado a fare anche dei lavori invece di guadagnarci ci rimetto!” pensava tra se e se Tirchietti.

Fu così che Mevio mai aveva richiesto al proprietario di aggiustare quell’interruttore sulle scale. Una sera, però, Mevio, uscendo di casa, al buio , cade dalle scale ed a quel punto non si perita certamente a richiedere il risarcimento al proprietario proprio in quanto arrabbiato dal fatto di dover pagare un canone per un abitazione piena di pecche e pericolosa: un mese di gesso per un interruttore che si poteva riparare con pochi euro!.

Il caso approda in cassazione la quale, con sentenza del 27 luglio 2011, sottolinea come l’esistenza di un contratto di locazione non sollevi il proprietario-locatore da ogni responsabilità di vigilanza, anche nel caso in cui l’infortunio al conduttore sia avvenuto nelle parti comuni dell’edificio né il proprietario della palazzina può evitare la responsabilità da custodia sul mero rilievo che l’inquilino non ha segnalato il disservizio. Già in passato gli Ermellini avevano ritenuto, ad esempio, sussistere la responsabilità del condominio – per omissione dell’amministratore e inerzia dell’assemblea – di fronte all’incidente occorso all’inquilino per il malfunzionamento del cancello automatico. Nel caso di specie, evidenzia la Suprema corte,  il problema non va tanto individuato sul dovere di ripristino della funzionalità dell’impianto, perché nella palazzina l’interruttore della luce per le scale è sempre stato soltanto al primo piano e non al piano terra dove pure sarebbe stato necessario. Bisogna invece accertare la sussistenza della responsabilità ex articolo 2051 cc, salvo il limite del caso fortuito e anche l’eventuale applicabilità dell’articolo 1227 Cc.

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