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Il risarcimento da sinistro stradale si può cedere.

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale può essere ceduto. E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3965/2012 del 13 marzo scorso.

Nel caso di specie il proprietario di un veicolo si era recato dal carrozziere per riparare i danni subiti a seguito di un incidente stradale. Non potendo pagare la riparazione, cedeva al carrozziere il credito derivante dal sinistro. L’autofficina proponeva poi azione civile dinanzi al giudice di pace chiedendo alla compagnia assicurativa e al danneggiante il risarcimento del danno. Il Giudice di pace respingeva il ricorso ritenendo la carrozzeria non legittimata ad agire in giudizio. Respinto il ricorso in appello, la causa approda in Cassazione dove il carrozziere sosteneva che vi era interesse ad agire in quanto la cessione del credito era stata portata a conoscenza dell’assicurazione unitamente alla lettera di messa in mora. Inoltre la compagnia assicurativa aveva inviato allo stesso carrozziere un assegno in acconto riconoscendone così la legittimazione. La Cassazione, infatti, accoglie il ricorso sostenendo che il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio danno ad un terzo non trattandosi di diritto prettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi. Il terzo, in questo caso, è legittimato ad agire in sostituzione del cedente in sede giudiziaria. In pratica cedendo il credito , il cessionario si trova legato da un nesso causale con il sinistro, assumendosi l’onere di compiere le riparazioni del mezzo danneggiato e di ricevere direttamente il ristoro.

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