Andare per strada non è poi così sicuro. Marcipiedi sconnessi, mattonelle divelte, buche e…..grate poste in modo irregolare. Ed è cosi che entra in gioco la problematica applicativa tra l’art. 2051 c.c. e l’art. 2043 c.c. Secondo il primo articolo il Comune in quanto proprietario della strada è responsabile per danni provocati a terzi proprio in virtù di tale qualifica. Con l’applicazione di tale normativa difficilmente il Comune potrà sfuggire al risarcimento configurandosi a carico dello stesso una sorta di responsabilità oggettiva. Se, invece, applichiamo l’art. 2043 c.c. le cose sono ben diverse perchè il danneggiato dovrà dimostrare la non visibilità e non la prevedebilità dell’insidia. Da ultimo la giurisprudenza pare orientata per l’applicazione dell’art. 2051 c.c. ed anche nel caso del pedone che è caduto per una grata mal posta ha ritenuto applicarsi tale articolo condannando il Comune al risarcimento del dannodel danno di natura non patrimoniale in favore dell’infortunato. Il Giudice nel caso specifico ha ritenuto risarcire il danneggiato al 50% in quanto sussistente un concorso di colpa da parte del danneggiato stante le dimensioni dell’insidia che poteva essere rilevata. In questo caso se il giudice avesse applicato l’art. 2043 c.c. sicuramente avrebbe rigettato la domanda del danneggiato. Nè il Comune può andare esente da responsabilità invocando il caso fortuito dovuta alla disattenzione del pedone.Attenzione quindi a chi vorrà proporre azioni giudiziali aventi tale oggetto in quanto l’ago della bilancia penderà a seconda dell’orientamento seguito dal giudice e dalla norma applicata : 2051 o 2043, questo è il problema!
Insidie stradali : colpa del comune o trappole per il pedone?
Vuoi saperne di più?
Richiedi una consulenza