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LA GIUSTIZIA ALLO SFASCIO PER GIUDICI DORMIENTI.

 

Che nelle aule di Tribunale non si vada a ricercare la giustizia è fatto oramai noto in quanto sussistono  due realtà: quella dei fatti e quella processuale, minata, quest’ultima da vari e variabili aspetti quali l’attendibilità dei testimoni, la fattibilità di reperire la documentazione probatoria, i tempi dei processi che portano, spesso, la prescrizione dei reati, la competenza dei giudici ,il loro umore mattutino ecc..

Elementi tutti che possono inficiare una causa positivamente e/o negativamente.

E’ capitato che per un reato edilizio ove venivano chiamati a rispondere a giudizio il costruttore dell’opera ed il proprietario questi, sia stato condannato in tre gradi di giudizio in quanto avendo proposto rito abbreviato era stato giudicato dal giudice Tizio, mentre il costruttore, era andato assolto in quanto, optando per le vie ordinarie, era stato giudicato dal giudice Caio. Per lo stesso identico fatto si è avuta una condanna ed una assoluzione !!

Come sia possibile tutto questo onestamente, da esercente la professione, me lo stò ancora chiedendo anche capendo che il giudice ovviamente applica la legge secondo la sua personale interpretazione ma pur consapevole che  situazioni siffatte non dovrebbe accadere in uno stato che si vuole definire civile.

Non parliamo poi dei casi ove la causa è in mano ad un giudice che non sa da che parte rifarsi, essendo totale la sua estraneità a qualsiavoglia attinenza giuridica.

Prendo ad esempio, tanto per citarne una, un procedimento svoltosi in questi giorni dinanzi ad un giudice di pace nel quale Tizio e Caio erano imputati del reato di danneggiamento, ingiuria, minaccia aggravata con l’uso di arma impropria e lesioni. A parte la circostanza oggettiva che il reato di minaccia aggravata con l’uso di arma ( norma su cui non può esservi dubbio interpretativo) è di competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace e che quest’ultimo abbia , nonostante l’eccezione sollevata, proseguito il procedimento per ben 7 anni ( tra l’altro vanificando qualsiasi azione anche in appello vista la prescrizione dei reati) senza decidere su questa banale situazione in quanto se l’avesse accolta avrebbe emesso una ordinanza non pagata e quindi a tutti i costi si doveva arrivare alla sentenza: poco importa se di sua competenza o meno.

In tale procedimento è stato prodotto un documento incontrovertibile comprovante le lesioni subite dalla persona offesa: il certificato del pronto soccorso!.

Le udienze si sono susseguite con alcuni ingiustificati rinvii e con altre ove si sono escussi i testimoni che hanno tutti dichiarato che il giorno dei fatti vi era stato un acceso diverbio tra l’imputato e la persona offesa e qualcuno aveva confermato la circostanza secondo cui la persona offesa era stata lesa dall’imputato con un’arma impropria mentre altri erano intervenuti solo alla fine.

Ebbene nonostante ciò il giudice esordiva dicendo che i testimoni non sono prove concrete in quanto uno dice una cosa ed uno un’altra e “ meno male che c’è l’art 530 co 2 cpp ( assoluzione per insufficienza di prove)” che salva i giudici da prendere e valutare le varie testimonianze rese. Facendo ciò il giudice si toglieva di mezzo un procedimento  ( perché guardarselo) PLANANDO su un articolo di cui forse non ignora le ragioni che hanno indotto il legislatore a redigerlo.

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Alla luce di ciò il giudice si ritirava ed emetteva la sentenza che documenterò in questa sede una volta resa pubblica ( perché certe decisioni debbono essere rese note!!) ove assolveva gli imputati e per quanto riguarda il reato di ingiuria e di minaccia applicava l’art. 599 c.p.!!!

Ebbene nonostante non fosse mai venuta fuori alcuna testimonianza che avesse minimamente fatto nascere il sospetto che anche la persona offesa avesse , in quel frangente, proferito parole ingiuriose nei confronti dell’imputato, il giudice ha persino applicato il principio di reciprocità di cui all’art. 599 c.p. per il reato di minaccia !!!!!!!!!!.

Stupore, meraviglia, perplessità ma anche amarezza, demoralizzazione e sconforto per constatare ancora una volta che non si valuta e non si studia il fascicolo da parte di chi deve giudicare, che spesso le cause sono date in mano a chi forse avrebbe fatto meglio ad avere l’umilità di non rivestire tali ruoli ( ci si dovrebbe chiedere come sia stato possibile rivestirli, ma questo è un’altra questione!); ma anche rabbia in chi crede comunque, sempre nel rispetto delle regole processuali, che la giustizia debba essere ricercata nei Tribunali e debba essere la luce che illumina il cammino e le decisioni dei giudici ( ma alcuni stanno sempre al buio).

Non si può non decidere perché sennò non si viene pagati ( questo vale per i giudici di pace), non si può studiare il fascicolo perché la paga è quella  e quindi applichiamo un articolo  – il 530 co 2 c.p.p. –che non è nato per questo scopo e cioè per togliere lavoro a chi dovrebbe correttamente svolgerlo.

Se così fosse la maggior parte della cause penali farebbero quella stessa fine!

Quante cause vi sono – la maggior parte – ove i testi sono in qualche modo in contradadizione, su alcuni aspetti, tra loro o non abbiano comunque descritto una realtà dei fatti non unisona . Ma ciò è proprio del teste, della percezione che ha avuto del fatto, del ricordo che gli si è impresso in quel momento e del tempo trascorso. Tutti elementi che debbono essere valutati dal giudice ma non presi a sua giustificazione per togliersi la fatica di leggersi e studiarsi il fascicolo.

La conseguenza di tutto ciò , da operatore del diritto, è che la gente perde fiducia nella legge e nei Tribunali ( come biasimarli?) e perde fiducia in noi avvocati il cui lavoro, pur fatto bene, viene svilito da tali situazioni.

Si ottiene così un “quadro” che danneggia tutti, declassifica la categoria ed il nostro lavoro ove in questi casi rimaniamo, soli con il nostro fascicolo, amereggiati dell’accaduto, impotenti dinanzi a simili situazioni e, forse, persino colpevolizzati dai clienti – persi – che non possono comprendere ( e come potrebbero!) ciò che è accaduto.

Penso che il lavoro di avvocato debba essere fatto con onestà, proibità e decoro ( tanto per usare le parole del nostro codice deontologico) e che , anche se vi sono alcune “mele marce” nel paniere, la nostra categoria sia comunque una categoria che si onora quotidianamente di quella lealtà e passione che riponiamo quotidianamente nel nostro lavoro( nonostante questi episodi). Quante volte siamo noi a riporre nel cliente la piena fiducia , facendo “le carte”per una sua emergenza e non chiedendo alcunchè inizialmente per l’attività svolta tanto è la preoccupazione di salvarlo da estreme conseguenze?

Quante volte , finito il momento dell’urgenza, ci siamo trovati con alcuni clienti che si sono resi irrintracciabili senza corrispondere e gratificare il nostro lavoro.

Si perché alle volte, anzi molto, spesso, la gratifica è la vera moneta che vorremmo ottenere dal cliente il quale non ci corrisponde, se non raramente, tale moneta in quanto su di noi cadono tutte le colpe anche di giudici “zappatori” come il caso sopra esaminato.

La nostra passione per la nostra professione ci fa sollevare dall’amarezza che proviamo in situazioni come quelle sopra descritte e ad andare avanti nel nostro lavoro.

Certo è che quando si legge di riforme processuali ci viene un po’ da sorridere perché lo scatafascio della giustizia non è solo data dai tempi ma dalla fiducia che un cittadino dovrebbe avere di ottenere giustizia e che, invece, spesso, in situazioni come quella descritta, non ottiene: in questo diffuso sconforto noi siamo un tutt’uno con il cliente!

Partiamo prima dalla competenza di chi deve giudicare – ovviamente a fronte di tali situazioni vi sono molti giudici più che competenti, seri ed onesti ( non si può e non si deve generalizzare) – e poi riformiamo gli aspetti processuali tenendo ben presente che l’animo umano non si cambia e se qualcuno non ha voglia di fare il proprio lavoro difficilmente si potrà svegliare con una riforma in quanto, a sua salvezza, vi sarà comunque l’art. 530 co. 2 cpp redatto – come il giudice di pace ha affermato nel procedimento di cui sopra – apposta per manlevare i giudici dal decidere in ordine alla attendibilità delle testimonianze rese!!!!

 

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