L’amministratore è tenuto , nell’ambito del suo mandato, a far rispettare i diritti dei singoli condomini.I conflitti inerenti i condomini riguardano, solitamente, le parti comuni dell’edificio che possono essere utilizzate da tutti i condomini sempre che l’utilizzo da parte di ciascuno non limiti o disturbi gli altri condomini. Se vi sono comportamenti lesivi dei diritti dei singoli condomini l’amministratore si deve attivare in quanto mandatario della collettività con il preciso obbligo di vigilare sull’uso delle cose comuni e dei servizi. E’ uno specifico obbligo di vigilanza di cui all’art. 1130 c.c. che comporta una responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi danneggiati, ove terzi, in questo caso, sono anche i singoli condomini. Se l’amministratore non interviene il condomino interessato può agire in giudizio al fine di ottenere l’inibizione del comportamento molesto e il risarcimento dei danno subir del condomino.
L’amministratore, vigilante del condominio
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