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Le email offensive non integrano il reato di molestia

 

Insultare qualcuno con le email è diverso rispetto al mandare sms ed è comportamento più difficile da punire…Lo sottolinea la Cassazione spiegando che la posta elettronica e’ meno invasiva degli sms e ”turba” di meno la privacy rispetto all’invasivita’ del cellulare: per questo le mail di insulti non costituiscono ”molestia” e possono eventualmente costituire reato di ingiuria.E’ ciò che stabiliscono gli Ermellini con la sentenza 24510/2010 i quali hanno annullato con la formula ”perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato” la multa di 200 euro inflitta per molestie a un uomo di Cassino (Frosinone) che aveva mandato una e-mail di insulti a una signora contenente ”apprezzamenti gravemente lesivi della dignita’ e della integrita’ personale e professionale” del convivente della destinataria.A proposito dell’e-mail, la Cassazione si interroga sulla possibilita’ di equiparare ”la molestia col mezzo del telefono all’invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio”. La risposta e’ negativa in quanto – spiega la Cassazione – ”la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, ne’ costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalita’ sincrona, di voci o di suoni”.Per quanto riguarda la posta elettronica, i supremi giudici rilevano che ”la modalita’ della comunicazione e’ asincrona perche’ l’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilita’ di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio”.In sostanza per la Cassazione la posta elettronica, al pari della posta tradizionale, ”non comporta (a differenza della telefonata o della citofonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne’ alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita’ del secondo”.

Fonte: ANSA

 

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