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Ma ‘ndo vai se la lastra non ce l’hai : ovvero le modifiche per le liquidazione al danno da micropermanente

Che le leggi contro i consumatori e a favore delle compagnie assicurative entrino in vigore, nel nostro ordinamento, in sordina è dato oramai risaputo. Infatti anche stavolta così è stato per la conversione in legge del decreto n. 1 del 24 gennaio 2012 intitolato ” disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Con tale normativa si è così introdotta una modifica di liquidazione per le micropermanenti sulla scia dei rumors che davano per non più’ risarcibile il colpo di frusta. In realtà tale normativa non nega la risarcibilità al colpo di frusta , parlando di lesioni micropermanenti in generale ma inserisce due commi nell’art. 32 del Dl 1/2012 e precisamente il comma 3-ter e 3-quater.

3 ter : ” Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui la decreto legislativo 7 settembre 2005, è aggiunto , infine, il seguente periodo : in ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”

3 quater : ” Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

I commi presentano già, ad una prima lettura, elementi di contraddizione laddove la prima parla di accertamento clinico strumentale mentre la seconda di accertamento anche visivo da parte del medico legale.

Sta di fatto che l’intento del legislatore è sicuramente quello di vincolare il risarcimento del danno biologico alle sole ipotesi in cui la lesione sia stata riscontrata in referti di diagnostica per immagini. Le semplici dichiarazioni della vittima del sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologica clinica non porteranno alla liquidazione del danno biologico tabellare di legge.

E’ indubbio, quindi, che l’introduzione dei due commi sopra citati porti ad una restrizione della risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità e si badi bene che tale modifica riguarda anche i sinistri in corso di valutazione al momento dell’entrata in vigore della legge : 25 marzo 2012.

Come detto i due commi sembrano in contraddizione tra loro. Da una parte, infatti, si condiziona la risarcibilità del danno biologico all’accertamento strumentale obiettivo , mentre, dall’altra, si condiziona il ristoro del danno alla persona a un riscontro medico legale visivo o strumentale. L’unico modo per leggere le due norme, avendo a parametro la ratio legis a cui la normativa si ispira, è quello di ritenere che il comma 3 ter faccia riferimento esclusivamente alla liquidazione del danno biologico tabellato per la cui liquidazione diverrà preclusiva l’assenza di una obiettività certificata da referti diagnostici.

Il comma 3 quater, invece, attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale . In assenza, quindi, di accertamenti obiettivi strumentali presentati al medico legale demandato all’accertamento del danno, non potrà essere risarcito il valore tabellare ma solo, se accertata almeno visivamente, l’inabilità temporanea,

Chiaro pare quindi che il risarcimento delle micropermanenti si riduce ancora in una evoluzione normativa che possiamo definire incessante da 6 anni almeno a questa parte e precisamente dal momento in cui vi è stata l’introduzione della liquidazione per risarcimento diretto.

Molti di voi si ricorderanno che con l’introduzione del c.d. risarcimento diretto si paventavano diminuzioni di costi delle polizze in realtà mai avvenuti. Di fatto vi è stata l’introduzione di una procedura più macchinosa e difficoltosa e sicuramente più lunga : si pensi solamente ai tempi che la legge concede alla assicurazione per poter gestire il danno. Inoltre vi è stato sicuramente un abbassamento del valore di punto a percentuale. Si pensi che prima del 2006 un colpo di frusta poteva venir pagato, con il vecchio conio, anche 9 milioni di lire. Oggi , nonostante la svalutazione, si può ricevere al massimo dai 1500 ai 2000 euro e con l’introduzione dei commi 3 tre e quater forse nemmeno più questi.

Si pensi poi all’introduzione della mediazione obbligatoria per i sinistri stradali che porta la vittima da incidente a dover attendere oltre un anno ( compresi i termini dettati dal risarcimento diretto) prima di poter agire in giudizio.

In questo caso possiamo dire che i “poteri forti” hanno avuto la meglio in uno Stato che quasi mai pensa alla tutela dei propri cittadini , buoni solo per pagare le tasse, ma quasi sempre alla tutela di chi economicamente se lo può permettere.

Allora non ci resta che lasciare l’ultimo commento al mitico Alberto Sordi…. 

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