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Malattia professionale aggravata : revisione

 

Ammessa nuova denuncia se c’è stata ulteriore esposizione al rischio!!

Gli artt. 80 e 131 del Dpr. n. 1124/1965 riferendosi all’ipotesi di “nuova” malattia professionale debbono essere interpretati nel senso che essi riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale, il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una nuova inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. Con la sentenza n. 46/2010 la Corte Costituzionale ha così risolto il caso in cui un lavoratore, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, abbia avuto un aggravamento della inabilità conseguente all’ipoacusia professionale, continuando, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere sottoposto al medesimo rischio professionale, nel caso di specie consistente nel dover lavorare in un luogo di lavoro che obbligava lo stesso a sottostare a continui rumori.

 

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