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Quali spese competono al proprietario del box?

 

Frequentemente oggi la famiglia si dispone di più di un’auto con la necessità di acquistare un box in luoghi o condomini diversi da quello in cui abbiamo una nostra casa di proprietà. Come comportarsi e regolarsi con le spese? L’articolo 1123 del codice civile prevede che le spese necessarie per la conservazione del godimento delle parti comuni dell’edificio debbano essere sostenute dai contorni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire condomini in misura diversa, le spese sono sostenute e ripartite in proporzione all’uso che ciascuna parte può farne. I condomini quindi sono tenuti al pagamento delle somme in proporzione al valore della propria porzione di condominio ma se taluno ad opera in misura diversa le cose comuni sarà tenuto a corrispondere dette somme in misura proporzionale all’utilizzo. Sono spese necessarie quelle destinate ad assicurare le cose comuni la destinazione del servizio che devono realizzare che realizzano lo scopo del condominio. Rientrano quindi le spese che vengono alla manutenzione delle parti comuni e quelle che servono affinché dette parti funzionano perfettamente. Il criterio della proporzionalità definisce i limiti di spesa da porre a carico di ciascun condomino. A tale regola si può derogare tramite convenzione che deve essere approvata da tutti i condomini. Il proprietario del box quindi sarà tenuto solo in parte alle spese condominiali. Egli sarà tenuto a corrispondere le spese necessarie al mantenimento delle rampe d’accesso al box e delle parti adoperate in prevalenza entrambi uscendo dal box (ad esempio il cortile). Il proprietario del box dovrà corrispondere le spese che lo riguardano direttamente mentre le spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni d’acquisto non utilizzate, saranno a carico dei condomini che le usufruiranno

Frequentemente oggi la famiglia si dispone di più di un’auto con la necessità di acquistare un box in luoghi o condomini diversi da quello in cui abbiamo una nostra casa di proprietà. Come comportarsi e regolarsi con le spese? L’articolo 1123 del codice civile prevede che le spese necessarie per la conservazione del godimento delle parti comuni dell’edificio debbano essere sostenute dai contorni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire condomini in misura diversa, le spese sono sostenute e ripartite in proporzione all’uso che ciascuna parte può farne. I condomini quindi sono tenuti al pagamento delle somme in proporzione al valore della propria porzione di condominio ma se taluno ad opera in misura diversa le cose comuni sarà tenuto a corrispondere dette somme in misura proporzionale all’utilizzo. Sono spese necessarie quelle destinate ad assicurare le cose comuni la destinazione del servizio che devono realizzare che realizzano lo scopo del condominio. Rientrano quindi le spese che vengono alla manutenzione delle parti comuni e quelle che servono affinché dette parti funzionano perfettamente. Il criterio della proporzionalità definisce i limiti di spesa da porre a carico di ciascun condomino. A tale regola si può derogare tramite convenzione che deve essere approvata da tutti i condomini. Il proprietario del box quindi sarà tenuto solo in parte alle spese condominiali. Egli sarà tenuto a corrispondere le spese necessarie al mantenimento delle rampe d’accesso al box e delle parti adoperate in prevalenza entrambi uscendo dal box (ad esempio il cortile). Il proprietario del box dovrà corrispondere le spese che lo riguardano direttamente mentre le spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni d’acquisto non utilizzate, saranno a carico dei condomini che le usufruiranno

 

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