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Quando si ha il subentro dell’altro coniuge nel contratto di locazione?

 

Se conduttore dell’immobile è uno dei due coniugi, in caso di morte di questi, succedono nel contratto gli eredi e gli affini con lui abitualmente conviventi.In caso di morte quindi, se il conduttore era legittimamente sposato l’altro coniuge subentra nel contratto. Diverso il caso di convivenza. Infatti la convivenza, ad oggi , non è equiparata al matrimonio e quindi il convivente non subentra nel contratto di locazione. DI diverso avviso vi è stata una sentenza della Corte Cost. n. 404/88 ma non vi sono leggi al riguardo, almeno per ora. Nel caso di separazione, invece, ovviamente se vi è accordo tra i separandi il coniuge potrà subentrare nel contratto come vi subentrerà nel caso di casa familiare a questi assegnata con prole. In questo caso il subentro nel contratto di locazione dovrà essere accettato dal proprietario non in quanto questi si possa negare il subentro ma in virtù del pagamento del canone di locazione. Infatti obbligato al pagamento è colui che ha stipulato il contratto che può rimanere obbligato in solido con il subentrante nel caso in cui il proprietario non abbia accettato espressamente il subentro che andrà pertanto comunicato per iscritto.Se conduttore dell’immobile è uno dei due coniugi, in caso di morte di questi, succedono nel contratto gli eredi e gli affini con lui abitualmente conviventi.In caso di morte quindi, se il conduttore era legittimamente sposato l’altro coniuge subentra nel contratto. Diverso il caso di convivenza. Infatti la convivenza, ad oggi , non è equiparata al matrimonio e quindi il convivente non subentra nel contratto di locazione. DI diverso avviso vi è stata una sentenza della Corte Cost. n. 404/88 ma non vi sono leggi al riguardo, almeno per ora. Nel caso di separazione, invece, ovviamente se vi è accordo tra i separandi il coniuge potrà subentrare nel contratto come vi subentrerà nel caso di casa familiare a questi assegnata con prole. In questo caso il subentro nel contratto di locazione dovrà essere accettato dal proprietario non in quanto questi si possa negare il subentro ma in virtù del pagamento del canone di locazione. Infatti obbligato al pagamento è colui che ha stipulato il contratto che può rimanere obbligato in solido con il subentrante nel caso in cui il proprietario non abbia accettato espressamente il subentro che andrà pertanto comunicato per iscritto.

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