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Codice Rosso : tutela per le vittime di violenza domestica.

Codice Rosso : tutela per le vittime di violenza domestica, un tema tanto attuale quanto drammatico visti i numeri di violenza che vengono riscontrati ogni anno nel nostro Paese.

La legge e le Istituzioni sono inefficienti a dare tutela alle vittime che continunano a subire, senza protezione, violenza  all’interno delle mura domestiche (leggi anche il posto sulla inefficienza degli strumenti per prevenire queste situazioni)

La casa familiare, simbolo di sicurezza e tranquillità, diventa invece una prigione ed un inferno. ù

E’ l’ora di dire basta!

Troppe sono le denunce che sono rimaste inevase davanti al tavolo della scrivania di quel Comando dei Carabinieri e che sono poi sfociate in femminicidio: si ricorda che l’Italia è stata pesantemente condannata dalla Corte Edu proprio per i ritardi e le misure inadeguate per combattere il fenomeno della violenza contro le donne ( una per tutte la nota sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo 2017).

Eppure le leggi ci sono ma il problema è che non sono adeguate rispetto al problema.

La legge 19 luglio 2019 n. 69 passata alla cronaca, appunto, come “codice rosso” pare comunque non aver colto ancora il segno.

Da esperienza sul campo, debbo dire che, a mio avviso, il problema sta più nelle persone che dovrebbero garantire tutela che nella legge di per sé. Se, dinanzi ad una denuncia, la stessa viene presa “sotto gamba” e se il giudice non prende provvedimenti significativi pur potendo, magari perché sottovaluta la situazione, l’introduzione di una “nuova” legge di modifica serve ben a poco.

Infatti, l’inasprimento di sanzioni come prevede la legge “codice rosso” non incrementano certamente la tutela della vittima e lasciano le cose come le hanno trovate.

Quello che si DEVE fare è agire immediatamente in caso di denuncia e non lasciare la denuncia sul tavolo e metterci tre anni a fare delle indagini!! I termini per le indagini preliminari sono previsti dal codice ( da 6 mesi a 2 anni nei casi più complicati) e dovrebbero essere imposti tassativamente e non come ora che non vengono rispettati in quanto non perentori.

Il vero problema della prescrizione dei reati sta proprio nella durata lungamente ingiustificata delle indagini preliminari. Di fronte a querele già documentate ove non vi è, praticamente, da fare indagini si arriva alla richiesta di “avviso di conclusione delle indagini” anche dopo 3 anni!

Questa è la realtà dei fatti!

Ma ritorniamo alla Legge “Codice Rosso”  e vediamo che tipo di tutela dovrebbe avere la vittima di questi vili reati.

La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare

L‘art. 387 bis c.p è dedicato alla “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa“.

Le misure cautelari previste dagli art. 282 bis e 282 ter c.p.p., sono misure importanti, com’è noto, per prevenire la commissione di ulteriori reati nei confronti della vittima, anzi direi che sono il cuore di tutto l’iter di tutela della vittima.

Ma una cosa è scrivere belle parole sulla carta ed altra è avere tutela concreta.

Se c’è una cosa che ho compreso in oltre venti anni di attività forense è che la realtà giudiziaria, quella vissuta ogni giorno nei Tribunali è ben differente dalle belle teorie e parole dei libri giuridici e delle leggi.

Infatti la legge citata in pratica che non da alcuna tutela!

Anzi….potrebbe persino essere dannosa.

A seguito di una violazione della misura cautelare, si aprirà un procedimento penale che, visti i tempi della giustizia non provocherà effetti: la vittima potrebbe essere già morta e sepolta prima che si instauri il processo.

Inoltre – nota di estrema intelligenza legislativa (!) – il reato è punito con pena da 6 mesi a tre anni e quindi non è possibile procedere all’arresto in flagranza nemmeno quello facoltativo né sono possibili misure cautelari coercitive.

In pratica – si ripete – non serve a nulla.

Il problema è sempre lo stesso: chi fa le leggi non è un soggetto che ha operato sul campo il problema.

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ci pensa il Codice Rosso

Tema alquanto importante, stante la diffusione sempre più massiccia dei social network e canali come YouTube, è quello della diffusione di immagini o video sessualmente espliciti che, giustamente, viene vietata.

Gli effetti di tali pubblicazioni possono essere disastrosi portando anche la vittima a decidere di suicidarsi come, purtroppo, già accaduto.

La legge “Codice Rosso” introduce l’art. 612 ter c.p. per cercare di colmare il vuoto di tutela che era presente nel nostro ordinamento.

La norma parla di cinque forme comportamentali : invia, consegna, cede, pubblica e diffonde. Sono comportamenti che producono effetti distruttivi determinando uno stato di isolamento della vittima che non è più in grado di fruire, nei confronti degli altri, della sicurezza della propria intimità, messa alla mercé di chiunque.

Si ricordi che il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Le lesioni permanenti del viso della vittima di reato

Ce ne sono volute di vittime sfregiate nel volto dell’acido per far capire al legislatore che, forse, si doveva prevedere una norma per questo tipo di reato: finalmente ci siamo arrivati.

La modifica normativa prospetta un aggravamento sanzionatorio sul piano della pena e del trattamento penitenziario ma non è solo con gli aggravamenti di pena che si risolvono i problemi.

Ribadisco che la soluzione deve essere preventiva e non solo di inasprimento della pena quando ormai la frittata è fatta.

Molte persone pensano alla pena che dovranno scontare solo dopo aver commesso il reato e quindi non sempre la pena è un deterrente di per sè.

Ambito di operatività del Codice Rosso

La violenza domestica viene ricondotta dalla L. 69/2019 alle seguenti fattispecie:

  1. maltrattamenti contro familiari e conviventi
  2. violenza sessuale, aggravata e di gruppo
  3. atti sessuali con minorenne
  4. corruzione di minorenne
  5. atti persecutori
  6. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
  7. lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La Convenzione di Istanbul ed il Codice Rosso

Codice Rosso vuol anche dire manifestazione della violenza in tutte le sue forme, non solo quella fisica.

La violenza domestica si manifesta in una moltitudine di sfaccettature che possono riguardare anche la violenza economica ancora non attentamente valutata.

La violenza economica è paragonabile alla violenza psicologica in quanto porta ad uno stato di sudditanza femminile che spesso è di ostacolo alla denuncia.

Il caso Talpis ne è la dimostrazione. La donna, vittima di violenza, ha trovato solo in ospedale, grazie ad un’assistente sociale, la forza di denunciare l’accaduto trovando poi ricovero in un centro antiviolenza che, però, di lì a poco è stato chiuso per mancanza di fondi. La vittima si è ritrovata, quindi, per strada con nessun’altra scelta se non quella di ritornare con il carnefice.

Tale violenza si può manifestare anche nei procedimenti che riguardano la crisi di coppia coniugale ove i molteplici inadempimenti dell’obbligato sul piano economico vengono spesso sottovalutati : sempre di violenza si tratta, però, come è violenza il nascondere le proprie reali risorse economiche costringendo l’altra parte a fatiche immani per cercare di ricostruirle. Anche qui gli strumenti ci sono in quanto è previsto che il Giudice possa accedere all’archivio finanziario, ex art. 155 quater, ma di fatto i Giudici difficilmente applicano tale norma essendo, tra l’altro, infastiditi da questioni relative all’inadempimento economico.

La Convenzione prevede che alle vittime di violenza siano offerti adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell’Autore del reato e che abbiano diritto a richiedere il risarcimento del danno e se coniugata può richiedere la separazione con addebito.

Il sistema è inadeguato per la proliferazione dei procedimenti in sede civile che questo sistema comporta oltre al problema del contributo unificato proporzionale alla cifra risarcitoria richiesta: che lo Stato voglia “mangiare” anche su questi fatti è, a mio avviso, circostanza che si commenta da sè.

Altro problema è, poi, quello delle prove in quanto non sempre vengono ammesse le testimonianze de relato anche se è più che evidente che sono le uniche testimonianze possibili quando la violenza si manifesta all’interno delle mura domestiche.

 

 

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