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2 aprile : continua l’udienza preliminare per la strage di Viareggio. Report.

Udienza 02 aprile 2013 strage di Viareggio

Inizio ore 10.30. Si passa alle ulteriori costituzioni di parte civile. Si costituisce parte civile l’Inail che ha indennizzato Farnocchia Antonio quale dipendente di una panetteria e Campo Rosario , artigiano: agli stessi è stata devoluta una rendita superstiti. Si costituiscono poi parti civili altri parenti/affini di deceduti quali Nicola Andreini affine di Claudio Bonuccelli.

L’Avv. Dapote prende la parola contestando la costituzione di parte civile dell’Inail in quanto la trova emblematica per l’atmosfera che si sta creando e cioè quelle che chiama ” le esagerazioni” : “e’ vero che la costituzione della parte civile per l’Inail è prevista dall’art. 61 in deroga all’art. 75 è l’azione di regresso e cioè l’azione esperita dall’Inail contro il datore di lavoro e non l’azione di di rivalsa che riguarda l’azione contro altri soggetti. Mi rendo conto che in questa tragica vicenda sono rimaste coinvolte persone che erano dipendenti di datori lavoro. Ma qui la costituzione dell’Inail è uno strabismo come quella della Axa Assicurazione Spa che non può costitursi parte civile nel processo perchè quel danno non è diretto nè immediato tali da consentire la costituzione. Questo è un processo dove l’accusa a carico dei Ferroviari Italiani è costruita anche da chi, a fronte di chi merita tutto il nostro rispetto per il dolore subito, sfrutta la situazione per la visibilità. Le accuse sono poi artificiosamente costruite su fondamenta giuridiche inesistenti. L’accusa è stata poi costretta nella formulazione della imputazione a ricorrere a prinicpi civilistici per trovare una responsabilità penale degli imputati. Taluno ha ritenuto di non accettare risarcimenti rivendicando la propria presenza nel giudizio e meritano tutto il nostro rispetto. Alcune, invece, sono sulla strada della polivalenza della costituzione di parte civile. Ma su quel dolore autentico si sono innestate pretese di mere visibilità come associazioni che si sono formate solo per richiedere il risarcimento. Stiamo attenti con le parti civili perchè il valore vero del processo penale è la difesa dell’imputato, il diritto di essere giudicato. Ma in questo processo oltre all’accusa vi sono stati decine e decine di accusatori privati. Ma allora non è possibile la costituzione di quei soggetti che non erano ancora concepiti al momento della strage ma si sono costituiti dopo. Vi sono poi privati , ma bisogna che il giudice verifichi con attenzione perchè questo processo va ridotto all’essenziale, che sono condizioni soggettive così lontane con il fatto che non si può pensare ad una funzione, in questo processo, di prendere quello che viene. Noto e credo che vada stigmatizzato è la demagogica proliferazione degli Enti che vogliono avere la visibilità di un processo così mediaticamente importante. Non vi è legittimazione a proliferarsi in questo processo così come la costuzione della sicurezza che abbiamo solo per mezza Italia e non per l’altra in quanto qualcuno ha avuto il pudore di non costituirsi. Non lo capisco e a tal uopo non riesco nemmeno a fare una eccezione specifica. Il motivo di questa impostazione è dato anche da una considerazione di fondo in quanto abbiamo interesse ad una pulizia delle parti. Abbiamo 120 costituzioni di parte civile oltre a quelle che sono state già risarciti con uno sforzo economico impressionante. Non sono certo 10 costituzioni di parti civili in più o meno che condizionano chi ritiene di non avere colpe in questa vicenda. Chiedo di escludere le parti civili”

Prende la parola Avv. La Delchi del gruppo Gatx : ” La posizione che assumiamo nei confronti delle parti civili è inconsueta; mostriamo estremo rispetto per il dolore che ha colpito la società, la comunità di Viareggio ma al tempo stesso abbiamo anche un dovere difensionale . Per noi bisogna fare una differenza tra la pecunia doloris e la pecunia apparitionis. In questo modo si sfoltisce molto chiaramente la posizione nei confronti di un processo che si sta ingigantendo per quelle parti civili periferiche rispetto la cuore del processo. C’è un profilo che riguarda l’ordine processuale perchè le stesse norme del codice ci insegnano il principio del favor emendationis. Le scelte fatte dal nostro codice ci dice che la proliferazione delle parti civili costituisce un peso enorme per la macchina processuale e devia il processo dal suo scopo tipico che è l’accertamento della responsabiltà degli imputati. La nostra prospettiva è quella di porre alla attenzione del Giudice dei criteri interpretativi per valutare la costituzione di parte civili che si possono riassumere in tre concetti: quando si parla di enti bisogna far riferimento alla normativa che ha come l’obiettivo di sfrondare parti non direttamente interessate rispetto a coloro che vogliono stare accanto alle vittime e contribuire all’accertamento della verità, artt. 90 e ss. cpp. L’intervento degli enti è qualcosa di assimilabile all’azione penale privata ed ha funzione diversa da quella risarcitoria ex art. 74 cpp. Detto questo i tre canoni da tener presente: 1) imprenscindibilità dell’interesse dell’ente che si cositutisce parte civile; 2) coincidenza di interesse tra quello portatrice dell’ente e quello processuale; 3)  precostituzione dell’ente al fatto. Con riguardo a questi tre profili almeno una parte degli enti che si sono costituiti presentano un vizio riconducibile almento ad uno di questi tre elementi. Ad esempio il Mondo che Vorrei e In Marcia sono enti costituiti successivamente al 29 giugno 2009 e quindi non debbono essere ammessi in quanto il danno non può nemmeno essere in astratto configurato in quanto l’ente non esisteva quando il danno si è verificato. Per quanto attiene l’interesse concreto non è concepibile far capo a quell’assunto secondo cui basterebbe la sola adesione alla credibilità dell’ente perchè questa è una posizione che assume un valore in astratto in quanto occorrerebbe che l’ente che si costituisce parte civile dovrebbe rispondere a questa domanda: cosa hai fatto Tu Ente per porre in essere una attività di concreta prevenzione di quel reato contestato nel processo? Altrimenti faremmo solo un discorso in astratto. Quanto ci si appella a questo concetto della credibilità effettiva facciamo riferimento a qualcosa che sul piano logico è inconcepibile nel momento in cui il reato è il fallimento di un sistema di prevenzione. Il fallimento della prevenzione non può essere sintomatico di un danno vissuto in prima persona: è paradossale affermarlo. Quando si ragiona dell’interesse in concreto bisogna dimostrare che il proprio diritto di controllo e promozione sia leso in concreto in ogni occasione in cui doveva essere esercitato: questo è la concretezza. In uno degli atti di costituzione di parte civile In Marcia degli enti si fa riferimento, ad esempio, ad una ordinanza del Tribunale di Sassari del 2012 che dice in modo semplice ma incisivo e convincente che l’ente è legittimato se vi sono iniziative poste in essere da parte dell’ente per prevenire lo specifico rischio evidenziato dal sinistro per cui si procede. Se ragioniamo su questi criteri un primo problema vi è per le costituzioni di parte civile della CGL. Sono 4 costituizioni della CGL che significano un sovraffollamento di costituzione. Tutte e 4 sono strutturate in modo simile e fanno riferimento al solito schema che è quello della lesione della credibilità dell’Ente che costituisce una ratio solo in astratto ma non in concreto. La domanda che si deve porre a costoro che vogliono stare nel processo è : cosa avete fatto Voi , CGL, per prevenire lo specifico rischio che si è manifestato in questo processo ?  Nell’ambito della organizzazioni sindacali ci si è mai posto il problema di sicurezza ferroviaria e si è mai fatto qualcosa di concreto? La costituzione di parte civile Matteo Valenti dice che il fatto che le vittime siano estranei all’ambiente lavorativo non rileva nella chiave di superare il profilo di concretezza: affronta il problema e ne prende comunque atto. Questo ad avviso di questo difensore è il motivo di fondo per il quale il requisito della concretezza delle organizzazioni sindacali viene meno. Ma poi c’è un altro argomento che viene eluso rispetto al quale vi è il silenzio . A proposito dell’art. 61 n. 2 del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro vi è un atteggiamento di non presa d’atto da parte delle organizzazioni sindacali come se non vi fosse scritto niente in quanto negli atti delle costituzioni si fa riferimento a questo articolo come fosse la chiave che li legittima a stare nel processo. Ma leggendo l’articolo si legge che le organizzazione sindacali possono esercitare i diritti e le facoltà previste dall’art. 90 cpp. Tanto più forte la scelta e l’indicazione del legislatore mentre nel 1° comma che riguarda l’INail si fa riferimento alla parte civile mentre nel 2° comma delle organizzazioni sindacali si fa riferimento agli interessi propri degli enti esponenziali. Ma come si fa a non tenere conto di tale dato normativo? Lo si fa passando dal concreto all’astratto: non importa se non abbiamo affrontato personalmente le problematiche della sicurezza ferroviaria ma siamo qui per esercitare poteri che non sono propri della finalità della parte. Ecco perchè le costituzioni di parte civile delle organizzazioni sindacali sono inammissibili. Le costituzioni di parte civile degli enti scelgono questa strada perchè è l’unico modo per monetizzare: esempio è quello della costituzione di Medicina Democratica. E’ una costituzione molto articolata e ricca ma vi è un salto nel petitum . Sappiamo che il petitum nella costituzione di parte civile non è come nel procedimento civile, ma qui il petitum esplode in 250.000 euro ove 150.000 per i danni morali e 100.000 euro per i danni morali. E’ uno scivolone perchè la richiesta non si fa anche solo per pudore e prudenza anche perchè nel corso del processo vi sarà una evoluzione che potrà far capire cosa chiedere. Qui il petitum è rapportato a spese, costi che ci si chiede a cosa debbano essere imputati. Si rammenta, in questa costituzione, a delle spese sostenute per contenere gli illeciti quasi ci fossero stati degli interventi per la sicurezza da parte di questo ente ma non si dice quali siano stati questi eventuali interventi: cosa avrebbe fatto ante delictum questa associazione per monitorare e rendere concreta la sua attività per la previsione del rischio? Poi schizza in alto questa richiesta economica ingiustificata. Manca quindi l’interesse in concreto per quanto riguarda le organizzazioni sindacali; per gli Enti il Mondo che Vorrei e In Marcia manca il requisito della precostituzione : sono iniziative pregievoli ma il processo non può essere concepito come un omnibus. Ammettere tali costituzioni è un appesentimento del processo che limiterebbe il vero scopo del processo. Richiedo quindi l’applicazione dell’art. 81 cpp e dei poteri di esclusione da parte del Giudice delle costituzioni di parte civile”

Avv. Stortoni : ” faccio mie le conclusioni dei precedenti colleghi aggiungendo che vi sono Enti affacciati alla ribalta di questo processo. Rispetto al problema dell’estromissione si debba richiamare che il processo non è una ribalta ma un luogo tragico. La parte civile non è un corpo estraneo al processo penale ma il cuore del processo penale è l’accertamento della responsabiltà degli imputati. Il problema della legittimazione delle parti civili è molto delicato per dare sostanza alla giusta dialettica processuale. Ma allora la legittimazione di un ente privato su cosa si basa? Si basa sul fatto che questo ente ha svolto attività in passato inerente al processo. Qui si arriva persino al paradosso di trovare il petitum in ciò che si è fatto dopo. Dobbiamo distinguere le affermazioni demagogiche dalle regole di diritto. Tutta la legittimazione si svolge sull’essere, sulla bontà dei fini, ma poi si scivola sempre sull’avere, sulla richiesta economica. Questo circolo diviene un circolo vizioso perchè diventa un modo per monetizzare da parte degli enti. L’Ente si autocrea per uno scopo ma non ha nemmeno la legittimazione costituzionale, e ancor più se l’Ente si costituisce dopo il fatto. Perchè questa questione è importante. Perchè non è una questione di principio ma è una questione che incide nella realtà poichè legittimare questi soggetti va incidere sul punto fondamentale del processo: il contraddittorio. Il contraddittorio è dialettica, comunicazione tra soggetti che va a formare il processo. Nel processo la comunicazione di solito è con tre soggetti. Allora la partecipazione di soggetti che affollano il processo deve essere fatta con grande rigore perchè se aumenta il numero di soggetti la dialettica non funziona più, il contraddittorio è annacquato e non vi è più l’effetto delle comunicazioni tra A e B proprio del processo ma si crea confusione. Affidare a Lei Giudice questo compito sia di fondamentale giuridicità del processo, far si che il processo accolga le voci delle vittime reali del processo ma che non sia un eco per altre voci non legittimate. Il punto è garantire la forma che nel processo è sostanza perchè il meccanismo non sia giuridicamente inquinato. Mi associo alla richiesta di estromissione degli Enti”.

Avv. Mittone: ” Vorrei scendere più nel dettaglio sul concetto della concretezza anche in relazione alla situazione geografica sia in orizzontale che verticale. Per scendere nel dettaglio ed articolare la nozione di concretezza secondo il criterio geografico farò riferimento al processo Eternit del Tribunale di Torino. Nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino si afferma che gli enti esponenziali debbono avere un interesse soggettivizzato e personalizzato, in base alla attività svolta , agli statuti ed in base alla realtà geografica relativa al processo. Questo concetto era già esplicitato dal Gip di Parma del 24 ottobre 2006 ( processo Parmalat), dal Gip di ROma il 31 ottobre 2006 ( processo Cragnocchi ed altri); dal Gip di Saluzzo 7 gennaio 2007 in una decisione che escluse le associazioni dei consumatori. Può aver cittadinanza un ente esponenziale a prescindere dal suo radicamento nel territorio che è teatro dei fatti del processo: la risposta è No. L’estensione orizzontale mi induce a sottolineare che le rappresentanze sindacali nelle loro costituzioni fanno riferimento a posizioni geografiche estranee al territorio rispetto al fatto. Per quanto riguarda il piano orizzontale faccio riferimento alla CGL e all’Orsa. Se la concretezza è data dalla vicinanza del territorio si dovrà costituire quella provinciale ma non quella regionale e nazionale. Inoltre vi è costituzione di parte civile da parte del sostituito processuale che come tale è inammissibile”.

Avv. Giovine : ” Una puntualizzazione che dia un taglio diverso rispetto ai colleghi che mi hanno preceduto. Mi riferisco alla legitimatio ad causam su alcune valutazioni rispetto a Medicina Democratica. Preme rilevare che mi dolgo del fatto che l’iniziativa che in questo processo dovrebbe essere svolta di purgazione del processo dovrebbe essere fatta dalla Procura anzichè da questi difensori. E’ fondamentale rilevare la politica giurisprudenziale che il Giudice deve avere e che non deve sbilanciare il processo rispetto a soggetti estranei al processo. Il Pm per prima dovrebbe dolersi del fatto che Medicina Democratica richiede denaro nonostante lo statuto sia estraneo ai temi di questo processo. MI riferisco inoltre alla nota vicenda Eternit del Tribunale di Torino nella quale si ribadisce , nella ordinanza di ammissione di parte civile,la coerenza tra lo statuto dell’ente e i fatti del processo. In tale processo Medicina Democratica aveva si coerenza con la tematica del processo ( salute ecc.) ma in questo processo?  Chiudo evidenziando che in ogni passaggio della costituzione di parte civile di Medicina Democratica vi sia una svista ribadendo in ogni pagina richiami vicende solo riferibili a tema dell’amianto ma che nulla ha a che fare con il tema di questo processo”.

Avv. Sgubbi: ” Il tema del rispetto delle regole e della giuridicità del processo è fondamentale nel processo. L’art 185 cp non va dimenticato”

Avv. Scalise: ” Voglio sottolineare alcune considerazioni con riferimento alle parti private. Non tratterò di questioni formali perchè questa non è la sede ma mi atterrò alla sostanza delle cose sottolineando i criteri della costituzione di parte civile delle parti private nel processo penale. E’ vero che  il nostro codice di procedura penale ha una divisione, nel suo impianto, tra azione civile e azione penale in quanto la prima è una eccezione e non la regola nel processo penale. Se inseriamo nel processo penale l’azione civile i principi sono poi quelli propri del giudizio civile. Il punto di partenza non può che essere la legittimazione ad essere parti civili ex art. 74 cpp e 185 cp . Molte costituzioni di parte civili privati sono fatti per soggetti non erano conviventi con le vittime, avevano un grado di parentela assai lontano da permettere la risarcibilità del danno. Anche da un punto di vista risarcitorio sono stati aperti molti fronti al risarcimento del danno forse anche a soggetti non titolari di un risarcimento. Ma tale attività è una scelta in ragione del grave disastro che è avvenuto ma è una scelta unilaterale che non può essere una regola di questo processo. Allora un pò tutte le costituzioni di parti civili richiamano una sentenza delle Sez. Unite del 2002 per dimostrare che la titolarità del diritto è una titolarità data ai prossimi congiunti . In quel processo i genitori chiedevano il risarcimento in proprio per i danni subiti dal proprio figlio. In quella sentenza veniva allargato il concetto di prossimi congiunti ma veniva detto anche che la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere sufficiente a legittimare la pretesa risarcitoria e si badi che in quella sentenza si parlava di un legame parentale tra genitore e figlio. Quello che rileva è una sentenza della 3° Sez. Civile n. 4253 del 16 marzo 2012 con la quale la Cassazione ha rivisto il criterio di prossimo congiunto e  limitato i confini di legittimazione. In questa sentenza si dice che affinchè si possa legittimare la situazione di prossimo congiunto è necessario la convivenza. Molte costituzioni di parti civili parlano di lesione di rapporto parentale ma ciò si esclude se non vi è uno stretto rapporto di convicenza. Questo criterio è stato poi confermato da altre sentenze. D’altra parte non potrebbe che essere così perchè sennò avremmo un allargamento a dismisura delle richieste risarcitorie. Partendo da questi principi che non possono essere superati in questa sede vado ad elencare le costituzioni di parti civili da escludere: Castaldo Stefania e Maddalena per i sigg.ri Maccioni ( Avv. Dalla Casa) non vi è alcuna parentela ma solo un legame affettivo; i figli di Emilio Maccioni quali cugini del deceduto ( Avv. Dalla Casa) anche in questo caso si esalta un legame affettivo forte ma non vi è convivenza; (Avv. Fazzini) per i sigg. Roberta Angeli e Debora Forti dove per quest’ultima è intervenuta una transazione; Barsottelli Maria Grazia, Stefani Carlo e Antonelli, cugini di Cozzi Mario; Matteucci Giuliana e Annamaria Elisabetta quali cugini di Orsi. Esiste poi un gruppo di costituzione di parti civili per matrone in cui interverrà l’Avv. Ruggeri”.

Avv. Ruggeri: ” Tra le parti civili 24 non sono nemmeno parenti ma solo affini e cioè persone che non hanno diritto al risarcimento. Vi sono poi che si sono rivolte alle società coinvolte chiedendo un risarcimento ma non si è arrivati ad una transazione ma in tutti questi casi vi è stata una offerta scritta per 27 posizioni. Per altre parti i negoziati sono ancora in corso perchè stiamo attendendo valutazioni dei periti e confidiamo di arrivare ad una definizione del danno. Vi sono poi delle parti rispetto alle quali è stato già definito il danno ma si sono ugualmente presentate dinanzi a questo Giudice. Parlo invece di 4 soggetti di cui produco la quietanza e gli assegni firmati e cioè i sigg.ri Matrone assistiti dall’Avv. Ciardelli il quale ha autenticato la firma dei soggetti. Voglio fare una annotazione riguarda l’emento sorpresa effettuato dalla costituzione di parte civile per l’Inail in data odierna sottolineando che mai l’Inail, sino ad oggi, aveva richiesto alcunchè alle società. I parenti dei sigg.ri Rosario Campo sono stati risarciti con tanto di quietanza. In sala è presente l’Avv. Dalla Casa che assisteva i sigg.ri Campo e lo inviterei a confermare che vi è stata una liquidazione dei danni con rinuncia e conferma per se e aventi causa per eventuali pretese. Se non vi fosse tale ammissione dovrò produrre la quietanza. Nel rinunciare a qualunque pretesa , con la quietanza, si rinuncia anche alle pretese Inail”

Avv. Raffaelli : ” Volevo parlare delle costituzioni di enti e associazioni. Vi sono richieste di associazioni In Marcia, il Mondo che Vorrei, Comitato Mattei Valenti che non erano costituite al momento della strage ma costituite solo successivamente. Il dato cronologico è dirimente ai sensi dell’art. 74 cpp ed è ovvio che se un soggetto non era esistente al momento in cui il danno è causato, nessun danno può essere loro stato causato. Gli Enti indicati cercano di fare un collegamento con altre associazioni preesistenti; ad esempio l’Ente In Marcia riferisce di aver ereditato da altra associazioni scopi e obiettivi. Tuttavia l’art. 74 cpp fa riferimento al fatto che affinchè si possa succedere nei diritti vi sia stata una successione a titolo universale. Tali associazioni non si provano neppure di ritenersi successori universali di altri Enti, già istituto difficile da concepire nei confronti di enti. Inammissibile è inoltre la costituzione di AXA in quanto si parla di surroga. L’assicurazione non sta agendo per il ristoro di un danno in quanto l’assicurazione non ha avuto alcun danno ma sta agendo per il recupero di quanto sborsato e quindi in virtù di una obbligazione contrattuale e non quale portatrice di un danno diretto. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, ovviamente condivido quanto illustrato in precedenza. E’ incondivisibile l’orientamento che ammetta la costituzione di parte civile fondato su presupposti astratti che le stesse esercitino politica di prevenzione e sull’assunto che il danno che possano aver subito sia quello della credibilità lesa. La costituzione di parte civile dovrà essere esclusa a maggior ragione nei confronti degli imputati tedeschi/austriaci in quanto se è evidente che il presupposto astratto della costituzione sia il fatto che queste svolgano politica di prevenzione, allora è evidente che nulla potranno chiedere nei confronti dei suddetti imputati in quanto nessuna attività di prevenzione viene svolta da nessuna delle associazioni in Germania o in Austria. Quindi non vi è alcuna frustrazione della azione di questi sindacati, non vi è alcuna lesione della credibilità di questi sindacati in relazione alle pretese violazioni per cui sono chiamati a rispondere imputati Austriaci e Tedeschi. La legittimazione di questi sindacati deriva non dalla devastazione della città di Viareggio o dalla lesione dei cittadini di detta città ma dalla eventuale lesione/frustrazione della loro azione istituzionale. Quanto detto ha ancora più valenza per la costituzione di Medicina Democratica il cui atto di costituzione è la confessione scritta che questo Ente non ha diritto a costituirsi. Nessuna pagine di questa costituzione riporta una attività svolta dall’Ente in Germania o Austria. Stesso ragionamento per i rappresentanti della sicurezza ferroviaria”.

Avv. Siniscalchi: ” mi rimetto alla valutazione sulla ammissibilità delle costituzioni di parte civile riportandomi alle regole procedurali già evidenziate dai colleghi che mi hanno preceduto”.

Avv. Padovani: ” In alcune costituzioni non vi sono indicazioni specifiche sulla richiesta risarcitoria e nei confronti di chi venga svolta. Per questo motivo, ex art. 78 cpp, tali costituzioni debbono essere estromesse dal processo. Le società che rappresento vengono chiamate quali responsabili amministrative e a tal fine bisogna rilevare che non è ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di chi è chiamato amministrativamente a rispondere. Chiedo quindi l’esclusione delle parti civili che abbiano chiesto il risarcimento nei confronti delle società che rappresento”.

Avv. Dapote, riprende la parola: ” Volevo dare atto in merito alla ambiguità di alcune costituzioni di parti civili in quanto non si capisce nei confronti di chi ci si costituisce. Io ritengo che la costituzione di parte civile nei confronti degli enti non sia ammessa”.

Gli altri avvocati degli imputati si associano a quanto già sostenuto.

Il Pm prende la parola soffermandosi sul fatto che è doveroso rispedire al mittente l’affermazione fatta riguarda alla artificiosità delle imputazioni avanzate, in quanto non sono certamente frutto di invenzione. Chi fa del vittimismo sarà il processo a vedere se vi è qualcosa di artificioso. Per quanto riguarda le costituzioni di parte civili si è fatto riferimento all’art. 91 cpp riguarda alla inesistenza di alcune associazioni al momento del fatto ma si rileva che le imputazioni fanno riferimento a molte violazioni di sicurezza in materia di lavoro . Il decreto 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro non fa riferimento solo ai lavoratori ma anche a terzi che abbiano subito danni a seguito dell’esecuzione di lavori: quindi anche il singolo cittadino è danneggiato. Per quanto riguarda le associazioni dei familiari è ovvio che siano costituite dopo il fatto e sulla loro legittimazione vi è proprio l’art. 61 del decreto 81/2008 che lo ammette.E’ altresì irrelevante che gli imputati stranieri non possano essere chiamati direttamente perchè queste associazioni non esercitano all’estero: sono le società estere che hanno commesso il reato in Italia e questo deve essere considerato. Per quanto riguarda Medicina Democratica non posso non rilevare che l’ambito proprio delle associazioni è quello delle malattie professionali piuttosto che l’infortunio sul lavoro ma in questo evento vi sono stati molti infortuni sul lavoro ma mi rimetto alla valutazione del giudice.

Avv. Marzaduri per le parti civili assistite da questi: ” per la parte civile Croce Verde vi è una piena legittimazione a stare in causa per i danni subiti. L’atto di quietanza sottoscritto lascia fuori la società Cima nei confronti dei quali si è esercitata l’azione civile in questa sede. Per quanto riguarda le altre costituzioni in relazione alle offerte effettuate, questo non è un dato che può incidere sulla costituzione di parte civile, proprie di iniziative private nei confronti dei quali vi è stata una scelta che però non ha alcun peso sulla costituzione”.

Interviene l’Avv. Mara per Medicina Democratica: ” Le eccezioni sollevate possono sembrare numerose e suggestive ma niente di nuovo sotto il cielo in quanto sono le stesse eccezioni che vengono sollevate quando si costituisce Medicina Democratica quali ad esempio nel processo Tissen Group dove Medicina Democratica è stata l’unica associazione rimasta nel processo. Partendo dalle considerazioni fatte dai difensori degli imputati che hanno parlato di pulizia , questioni che fanno ritornare indietro nel tempo in periodi molto bui della storia. Faccio presente che nel processo Eternit dinanzi la Corte di Appello Torino le parti civili sono 6500 e quindi come si può sostenere che 120 costituizioni di parte civile possono intralciare questo processo. Medicina Democratica si è costituita per un diritto soggettivo proprio che è la tutela della salute che nel presente processo ovviamente è tema pregnante. Per le associazioni vi è la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale che non può essere assorbita dall’art. 91 cpp . La Cassazione Sez. VI con pronuncia del febbraio 2009 ha affermato che non vi è sovrapposizione tra l’art. 91 cpp e la costituzione di parte civile. Medicina Democratica ha prospettato che la finalità delle tutela della salute dei lavoratori sia sancita non solo nello statuto ma sia perseguita di fatto proprio nel territorio dove si è verificato il disastro di Viareggio. Le associazioni possono stare nel processo se fanno valere un interesse concreto. Per quel che riguarda l’interesse concreto di Medicina Democratica che non può definirsi interesse diffuso in quanto la stessa Cass con sentenza del 2010 del 04 novembre ha sottolineato che gli enti sono entrati nel processo in quanto intervenuti iure proprio ex art. 74 cpp e non in quanto portatori di un interesse diffuso. Vi è poi una eccezione che francamente ho compreso poco nel senso che ci è stato detto che non avremmo esplicitato la causa petendi e che avremmo già quantificato, erroneamente, il petitum. Un atto di costituzione di parte civile per poter essere ammimssibile deve avere a fondamento sia una causa petendi che un petitum e nella costituzione di parte civile di Medicina Democratica è stato sviscerato ogni motivazione che legittima la costituzione. C’è stato detto che ci sarebbe stato un errore nel quantificare la cifra risarcitoria ma non si tiene conto degli esborsi incredibili che l’associazione ha sostenuto a seguito del disastro, riservandoci di ampliare la domanda all’esito del processo. Non vi è una norma che vieta di quantificare una cifra e non si capisce perchè non si dovrebbe fare se vi sono le pezze d’appoggio per farlo. Il disastro di Viareggio costituisce un enorme motivo di intervento per Medicina Democratica in quanto questa ha contribuito a fare verità e giusitizia conducendo studi e ricerche anche ambientali in merito a salvaguardia dei diritti umani. Diversi sono stati i disastri da incendio verificatesi nel territorio della Toscana su cui Medicina Democratica ha fatto studi e pubblicazioni. Diverse sono state le iniziative svolte da Medicina Democratica e ferroviaria sia in passato che in riferimento alla strage di Viareggio che Medicina Democratica ha fatto con l’assemblea 29 Giugno. Successivamente è stata citata da controparte l’ordinanza Eternit del marzo 2010. Questa è stata una citazione monca perchè non da contezza del vero contenuto dell’ordinanza in quanto non se ne traggono le debite conclusioni. Il Tribunale di Torino nell’ordinanza dice che l’attenzione alla salute è una finalità specifica dell’agire della associazione Medicina Democratica. Per la prima volta è stato sviscerato il problema e cristallizato i principi cardine per la costituzione. Bisogna guardare la specificità delle finalità delle associazioni costituite e il rilievo nazionale della associazione. Medicina Democratica, si è detto, avrebbe solo legittimazione in merito a malattie professionali ma ciò non è vero. Nel procedimento Tissun Group è stata pacificamente ammessa così come nel processo pendente dinanzi al Tribunale di Assise nel processo relativo all’inquinamento delle acque così come per altri processi. Questi processi non riguardavano solo morti da malattie professionali e Medicina Democratica è stata pacificatamente ammessa. Per quanto riguarda lo statuto di Medicina Democratica si legga l’art. 3 dal quale si evince l’attività effettivamente svolta dalla associazione. Medicina Democratica è una onlus che vive con il lavoro dei propri militanti e non si autofinanzia con le costituzioni di parte civile. A riprova di questo si ricorda che nel 2004 l’Associazione Mutilati Invalidi sul Lavoro ha conferito un premio quale associazione che in svariate occasioni ha affrontato il problema della salute e degli infortuni con particolare attenzione ai disabili. Con riferimento al radicamento territoriale di Medicina Democratica ricordiamo il centro di ricerche a Massa Carrara. Vi è poi da fare una breve considerazione sull’eccezione inerente al fatto che Medicina Democratica non avrebbe alcuna legitimatio a causam nei confronti dei tedeschi in quanto non avrebbe espletato attività in Austria e in Germania. In merito l’eccezione è priva di fondamento in quanto i reati si sono verificati a Viareggio e questo basti. Inoltre in merito all’eccezione sollevata in merito al fatto che non si capiva nei confronti di chi Medicina Democratica si sarebbe costituita, basta leggere attentamente la costituzione di parte civile”.

Il Pubblico Ministero prende la parola sottolineando che  la Procura non ha voluto sottolineare l’esclusione di Medicina Democratica nel presente processo ma solo invitare il Giudice ad una particolare attenzione.

Avv. Dalla Casa: ”  Ho sentito diverse osservazioni sulle costituzioni di parte civile patrocinate dal sottoscritto. Una rivendicazione forte della costituzione di parte civile deve essere propria di questo processo. Queste osservazioni nascondono un qualche timore per queste presenze. Il riferimento all’art. 61 del TU di sicurezza sul lavoro per gli enti esponenziali da me rappresentati è incomprensibile in quanto l’articolo fa riferimento a situazioni differenti rispetto agli interessi propri di cui sono portatori le associazioni che rappresento. Non vi è necessità di alcun consenso da parte delle vittime perchè questi enti siano presenti oggi in aula. Il Mondo che Vorrei onlus è l’associazione che raggruppa i familiari delle vittime e in merito l’unica questione è l’aspetto cronologico della costituzione. Voglio fare un riferimento allo statuto associativo che fa riferimento alle finalità proprie del miglioramento del trasporto ferroviario ma anche alla attività di cui l’associazione si è fatta carico a sostegno di coloro che sono rimasti vittima di questo evento. Questo pone l’associazione sullo stesso piano della Regione Toscana ove nel processo alla strage di Stazzema ove è stato sollevato lo stesso problema e risolto positivamente. Gli effetti devastanti di quella vicenda sono gli stessi che si ritrovano nel caso concreto e che quindi giustificano la costituzione della onlus così come giustificarono nel processo di Stazzema la costituzione della Regione Toscana. Analoghe considerazioni svolgo per l’associazione Matteo Valenti , prima comitato. In realtà si è parlato che non vi sarebbe stata una successione ma in realtà questo non ha valenza in quanto vi è stata una trasformazione da comitato in associazione. In merito all’impegno da questa svolta si è istituito l’08 novembre quale data commemorativa per le morti sul lavoro in tutti i comuni della versilia. Qualche parola devo spendere sulla costituzione di parte civile per le parti private dove si è parlato di lontananza di parentela che non giustificherebbero la richiesta. Numerose sono stati i riferimenti alle norme civilistiche sottolineate da controparte. Si è detto che non basta affermare ma provare qualcosa di più e ciò è dimostrare un legame tra la vittima e il parente che si costituisce parte civile. L’area dei soggetti portatori di interessi è più vasta di quella che si è voluta fare oggi da parte dei difensori degli imputati. La convivenza non significa necessariamente solidarietà umana come la mancanza di essa non può escluderla. Volevo depositare sul punto una memoria illustrativa”.

Avv. Quartararo dell’Inail: “Il TU sulla sicurezza si applica a tutti i soggetti anche a terzi e quindi la violazione di norme antifortuni sicuramente legittima la presenza dell’Inail. Vi sono soggetti all’interno dell’Inail che svolgono posizioni di garanzia essenziali nei confronti dei lavoratori ma se si prendesse le fila di quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, l’Inail non si dovrebbe mai costituire nel processo penale. Ma come sappiamo l’Inail è ente dedicato alla prevenzione e non certamente è paragonabile ad una assicurazione privata. Sulla presenza delle costituzioni di parti civili non si può dire che 120 costituzioni siano una enormità in un processo come questo e la presenza dell’Inail può essere anzi d’aiuto in un processo come il presente ove l’Inail ha una serie di esperti che possono coadiuvare il processo. L’inail comunque ha inoltre un danno effettivo subito a seguito dell’evento per cui si procede per i lavoratori deceduti. Le norme violate sono inerente la sicurezza del lavoro e quindi come si può dire che l’Inail non è legittimato a costituirsi?”

Avv. Fazzini: ” Per quanto riguarda le mie posizioni mi associo a quanto esposto al collega Dalla Casa ed inoltre il nesso causale dovrà essere provato in corso di causa ma non è inerente l’ammissibilità della costituzione di parte civile”.

Avv. Dalle Luche: ” Volevo spiegare il perchè solo alcuni della sicurezza si sono costituiti. Abbiamo già avuto esperienze sul comportamento di Trenitalia nei confronti di chi si costituiva con minaccia persino di licenziamento. Ecco perchè non tutti i lavoratori di trenitalia si sono costituiti. Quanto accaduto a Viareggio non è certo una fatalità ma a specifiche condotte in violazione delle normative in essere. Da troppi anni le scelte operate dalle imprese che sono qui chiamate a rispondere hanno di fatto pregiudicato gli standard delle ferrovie. Affittare una cisterna costa 24 euro al giorno ma a quella cifra quale può essere la manutenzione richiesta e la sicurezza? Importante è porre l’attenzione sui sistemi antisvio assenti in quanto avrebbero evitato la strage di Viareggio. E’ evidente che se siamo a discutere di un incidente sul lavoro allora legittimati a costituirsi sono i rappresentanti per la sicurezza. Voglio sottolineare che la legittimazione nasce dal dato normativo nato con la 626 in materia di lavoro. Con il TU sulla sicurezza del 2008 la legittimazione viene rafforzata. E’ evidente che se viene pregiudicato l’interesse dei rappresentanti la sicurezza allora questi sono legittimati a cosituirsi nel presente processo proprio per la ragione stessa della esistenza di tale figura. Per quanto concerne l’eccezione della territorialità si rileva che con Viareggio ci troviamo di fronte ad un disastro enorme non paragonabile con altri eventi. Il rischio che si è verificato a Viareggio era presente su tutta la rete ferroviaria e sarebbe potuto accadere ovunque. E’ evidente che i rappresentanti della sicurezza in regione diversa da quella Toscana è quindi legittimata a costituirsi parte civile perchè il rischio era inerente tutta la rete ferroviaria. Proprio quei macchinisti che il convoglio fu fermato prima dell’entrata in Viareggio erano dipendenti dell’unità produttiva non toscana ma di Roma, Liguria ecc. La rilevanza è quindi nazionale e non solo locale”.

Interviene l’avvocato per l’associazione In Marcia la quale si associa a quanto già detto facendo presente che nell’atto di costituzione di parte civile si evidenzia che l’associazione è la continutà della precedente associazione sempre denominata In Marcia e quindi la costituzione era pregressa ai fatti.L’associazione ha un interesse concreto al presente processo e si è attivata concretamente in ordine ai fatti per cui si discute”.

Avv. Pedonese : ” bisogna valutare di volta in volta in cosa il legame affettivo sia consistito e questo va provato durante il processo e vogliamo essere messi in condizione di provare tale legale. Le abitudini di vita sono state completamente stravolte dei miei assistiti ed è paradossale non considerarlo un danno. Le offerte fatte non possono incidere sulla costituzione di parte civile e sono frutto di scelta personale. Ho predisposto una memoria e chiedo di depositarla”.

Avv. Rapuano: ” Faccio presente che bisognerebbe evidenziare il numero di persone già liquidate in questo processo e che erano cognati, cugini ecc e che oggi pare non abbiano diritto a costituirsi parte civile coloro che hanno lo stesso rapporto di parentela ma non sono stati risarciti. Sarebbe opportuno quindi fare una lista delle persone che sono già state liquidate”.

Avv. Bagatti: ” rinnovo le considerazioni già evidenziate dagli altri difensori facendo presente che le varie posizioni saranno questioni da approfondire e provare nel corso del processo”.

Avv. Bartolini: ” Si associa a quanto già evidenziato dai colleghi in ordine alla eccezione sul grado di parentela facendo presente che per quanto riguarda le costituizioni delle parti assistite da codesto difensore nei riguardi delle decedute, sigg.re Mazzoni, queste erano l’unico riferimento familiare delle stesse non avendo altri parenti all’infuori che degli zii”.

Il Giudice rinvia l’udienza al 04 aprile ore 9.00 e ss.

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